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Sentenza

Sentenza del 26/06/2023 n. 106 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona

Riscossione - cartella di pagamento - notificazione - trust - notificazione in persona del trustee - legittimità - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento n. 1032020006891721000 notificata il 28/12/2021 intestata al TRUST L e ricevuta personalmente dal trustee. Il ricorrente deduceva l'inesistenza della notificazione valida in quanto il trust non è soggetto titolare di diritti nei rapporti con terzi e quindi non è legittimo destinatario della cartella; la notifica al trust sarebbe nulla anche se materialmente ricevuta dal trustee. Sono stati inoltre prospettati altri vizi (irregolarità nella procedura di notifica ex artt. 25 e 26 DPR 602/73, mancata sottoscrizione del ruolo, mancata notificazione degli atti prodromici, difetto di motivazione, decadenza e prescrizione), ma la questione pregiudiziale della validità della notificazione è stata ritenuta determinante.

La decisione

Il tribunale ha accolto il ricorso ritenendo nulla la notificazione della cartella indirizzata al trust. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Cassazione (in particolare Cass. n. 1826/2022 e Cass. sez. VI, 7/2/2020 n. 2894) secondo cui il trust, pur potendo essere rilevante ai fini fiscali, non è entità dotata di personalità giuridica e l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi è il trustee. Ne consegue l'illegittimità della notificazione effettuata al trust (anche se ricevuta personalmente dal trustee). La cartella è stata quindi annullata; l'Agenzia è stata condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre IVA e C.P.

Norme richiamate

  • Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985, art. 2; L. 364/1989

    La disciplina convenzionale e la sua recezione in Italia configurano il trust come istituto che crea un patrimonio vincolato amministrato dal trustee senza attribuire personalità giuridica al trust stesso; pertanto il trust non è destinatario idoneo di notifiche quale soggetto titolare di diritti nei confronti di terzi.

  • D.P.R. 602/1973, artt. 25 e 26

    Norme procedurali in tema di notificazione degli atti di riscossione citate dalle parti come possibili vizi; la decisione ha però risolto la causa sulla questione pregiudiziale della legittimità della notificazione al trust, senza entrare nel merito dell'applicazione pratica di tali articoli nel singolo caso.

  • Art. 156 c.p.c.

    Riferimento alla presunta sanatoria del vizio di notificazione per il raggiungimento dello scopo invocata dall'Ufficio; il tribunale, atteso il principio secondo cui il trust non è soggetto giuridico destinatario, ha ritenuto che la presunta sanatoria non possa sanare una notificazione diretta a soggetto privo di capacità di essere destinatario dell'atto.

  • Cassazione civile, n. 1826/2022

    Giurisprudenza richiamata che conferma l'orientamento secondo cui il trust non è dotato di personalità giuridica e che il trustee è l'unico soggetto titolare di rapporti giuridici verso i terzi, principio decisivo per l'annullamento della notificazione.

  • Cass. civ., sez. VI, 7 febbraio 2020, n. 2894

    Precedente giurisprudenziale che ha stabilito l'illegittimità della notificazione di atti al trust anziché al trustee; principio applicato anche nel caso di specie.

Massime di principio

  • Il trust, pur potendo avere rilevanza fiscale, non è dotato di personalità giuridica: per le notificazioni e per la legittimazione nei rapporti con la pubblica amministrazione occorre rivolgersi e notificare al trustee quale soggetto reale titolare dei rapporti con i terzi.
  • Una notificazione indirizzata al 'trust' è formalmente nulla anche se materialmente ricevuta dal trustee; l'indicazione del trustee come destinatario dell'atto è necessaria per la validità della notifica.
  • La possibile sanatoria dei vizi di notificazione (es. art. 156 c.p.c.) non opera quando l'atto è diretto a un soggetto privo di capacità di essere destinatario (il trust), perché manca il presupposto della correttezza soggettiva del destinatario.
  • In caso di notifica di atti di riscossione emanati a carico di patrimoni vincolati in trust, il contribuente/trustee può dedurre la nullità della notifica come motivo principale di impugnazione; ottenuta l'accoglienza, le altre contestazioni possono rimanere assorbite.
  • Gli enti pubblici e gli uffici di riscossione devono individuare correttamente il soggetto destinatario (trustee o altro soggetto legittimato) e la sua domiciliazione valida ai fini del procedimento di notifica per evitare l'annullamento dell'atto e l'obbligo di rifondere le spese di lite.

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