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Sentenza

Sentenza del 26/06/2023 n. 1910 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Prescrizione delle cartelle di pagamento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di 11 iscrizioni a ruolo e relative cartelle di pagamento per omessa o irregolare notifica, vizio di motivazione (mancata allegazione degli atti richiamati e mancata esplicitazione dei criteri di calcolo), decadenza dal potere di riscossione e prescrizione dei crediti

La decisione

L'appello del contribuente è stato respinto. Il Collegio ha ritenuto regolari le notifiche dimostrate mediante relata e avvisi di ricevimento, inammissibile il disconoscimento generico delle copie prodotte dall'agente della riscossione, e infondata l'eccezione di prescrizione: la definitività delle cartelle preclude certe eccezioni non tempestivamente proposte ma non determina la 'conversione' del termine prescrizionale; i crediti contestati (tributi erariali) sono soggetti al termine ordinario decennale e, inoltre, le cartelle sono state notificate tra il 2014 e il 2016 (quindi non prescritte). Spese a carico dell'appellante.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 546/1992 art. 11

    art. 11 d.lgs. n. 546/1992

    Riferimento alla legittimità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione mediante procuratore/avvocato esterno; la giurisprudenza riconosce implicitamente il presupposto di legge per tale rappresentanza senza necessità di prova specifica.

  • d.lgs. n. 546/1992 art. 24 comma 2

    art. 24, comma 2 d.lgs. n. 546/1992

    Limiti per l'ampliamento del thema decidendum: integrazione ammessa solo per documenti non conosciuti o per ordine della commissione; la tardiva eccezione di prescrizione sollevata in memoria può essere considerata impropria se non ricorrono i presupposti.

  • art. 2946 c.c.

    Ricorda il termine ordinario di prescrizione (decennale) applicabile, secondo il Collegio, ai crediti tributari di natura erariale.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato rispetto alla disciplina della prescrizione delle prestazioni periodiche; la Corte ha escluso che le obbligazioni tributarie qui considerate siano prestazioni periodiche soggette al quinquennio ex art. 2948.

  • Cass. Sez. Unite n. 23397/2016

    Cass. Sez. Unite n. 23397 del 17.11.2016

    Principio che la scadenza del termine per impugnare la cartella produce l'irretrattabilità del credito ma non la conversione automatica del termine prescrizionale breve in quello ordinario; i termini prescrizionali applicabili dipendono dalla natura del tributo.

  • D.P.R. n. 602/1973 art. 26 comma 1

    art. 26, comma 1 D.P.R. n. 602/1973

    Specifica che l'invio della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento segue le regole del servizio postale ordinario; per queste notifiche non si applicano le norme della legge n. 890/1982.

  • Legge n. 890/1982

    Richiamata per differenziare i casi nei quali si applicano le sue norme rispetto alle notifiche avvenute tramite raccomandata AR previste dal DPR 602/73.

  • artt. 139 e 140 c.p.c.

    Norme sul procedimento di notificazione per irreperibilità (consegna a familiare convivente o deposito in casa comunale); il Collegio ritiene le notifiche effettuate secondo tali modalità regolari se risultanti dalle relate.

  • Cass. ord. 10 gennaio 2020 n. 311

    Cass. ord. 10 gennaio 2020, n. 311

    Orientamento secondo cui il disconoscimento di copie prodotte necessita di una dichiarazione chiara e specifica che indichi i motivi di non conformità; contestazioni generiche non riducono l'efficacia probatoria.

  • Cass. ord. n. 18006/2022 e Cass. Civ. Sez. 5 n. 21852/2016

    Cass. ord. n. 18006/2022; Cass. Civ. Sez. 5 n. 21852/2016

    Giurisprudenza consolidata che considera sufficiente, per provare la notifica della cartella, la relata compilata secondo il modello ministeriale e l'avviso di ricevimento con il numero identificativo della cartella, senza obbligo di produrre l'originale della cartella.

Massime di principio

  • La cartella di pagamento non impugnata diventa definitiva e preclude molte eccezioni relative ai vizi dell'atto (notifica, motivazione, decadenza) se non sollevate tempestivamente.
  • La definitività della cartella non comporta automaticamente la 'conversione' del termine prescrizionale breve in quello ordinario: il termine di prescrizione da applicare è quello previsto per la singola tipologia di tributo (per tributi erariali, in base al Collegio, si applica il decennale ex art. 2946 c.c.).
  • Per dimostrare la regolarità della notifica della cartella è generalmente sufficiente la relata o l'avviso di ricevimento che riporti il numero identificativo della cartella; non è obbligatorio produrre l'originale della cartella consegnato al contribuente.
  • Il disconoscimento di documenti prodotti in copia richiede una contestazione specifica e motivata: un diniego generico non è sufficiente a indebolire la prova documentale dell'agente della riscossione.
  • Le notifiche effettuate consegnando a familiare convivente o depositando l'atto nella casa comunale sono valide se conformi agli artt. 139-140 c.p.c.; le modalità speciali (es. raccomandata AR) sono regolate dalle norme specifiche (es. art. 26 DPR 602/1973).
  • L'agente della riscossione può costituirsi in giudizio mediante avvocato esterno o Avvocatura dello Stato secondo orientamenti consolidati; quindi la costituzione tramite procuratore esterno non è di per sé illecita.
  • Le eccezioni di prescrizione o altre eccezioni difensive vanno sollevate tempestivamente e con adeguata motivazione: sollevare novità nella fase finale del processo può essere ritenuto inammissibile salvo che non sussistano i presupposti per l'ampliamento del tema decidendum.

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