Sentenza del 12/01/2018 n. 607 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano che aveva confermato l'annullamento di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2004. L'accertamento riguardava il recupero di IVA per Euro 112.071,00, connesso a fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, nonché il recupero di IRES per Euro 174.397,00 e IRAP per Euro 24.656,00 per costi ritenuti non di competenza dell'esercizio 2004 o non documentati, oltre a sanzioni per Euro 261.595,00. L'Agenzia contestava, tra l'altro, che la CTR avesse attribuito rilievo decisivo a una sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante della società e che avesse omesso di valutare gli elementi presuntivi addotti sull'inesistenza soggettiva delle operazioni e sulla consapevolezza della frode.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo, il quinto e il sesto motivo di ricorso, riqualificandoli come denuncia di violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente o sostanzialmente mancante. La CTR si era limitata a richiamare la sentenza penale e ad affermare genericamente l'assenza di prova da parte dell'Ufficio, senza spiegare il percorso logico seguito, senza esaminare concretamente gli elementi relativi alle fatture soggettivamente inesistenti e senza motivare adeguatamente sui costi non di competenza e sui costi non documentati. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".
La motivazione deve essere effettiva, comprensibile e idonea a far percepire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice. Un richiamo generico ad altri provvedimenti o l'affermazione apodittica dell'assenza di prova costituiscono motivazione apparente.
Il ricorso per cassazione deve contenere censure riconducibili in modo specifico a uno dei motivi tassativamente previsti, ma non sono necessarie formule sacramentali quando il contenuto della censura consenta di individuarne chiaramente la natura.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 7 e 7, comma 4
Nel processo tributario il giudice valuta autonomamente le prove secondo le regole proprie del giudizio tributario; sono ammesse presunzioni semplici, mentre non opera automaticamente l'autorità della sentenza penale.
La sentenza penale irrevocabile non determina automaticamente l'esito del giudizio tributario, anche quando riguardi gli stessi fatti, poiché i due processi hanno regole probatorie e finalità differenti.
In materia di operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve fornire la prova, anche presuntiva, dell'inesistenza dell'operazione e, nelle operazioni soggettivamente inesistenti, della consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del contribuente. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente fornire la prova contraria della propria buona fede.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 19, 21 e 54
Il diritto alla detrazione IVA presuppone la riferibilità della fattura a un'operazione effettiva e, in caso di frode, non spetta quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'operazione fraudolenta.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 51 e 54
L'Amministrazione può procedere alla rettifica della dichiarazione sulla base di elementi documentali e presuntivi, purché specifici e adeguatamente valutati nella motivazione dell'atto e della decisione giudiziale.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 2 e 8
Le fattispecie penali relative all'utilizzo o all'emissione di fatture per operazioni inesistenti hanno presupposti e standard probatori propri e non vincolano automaticamente l'accertamento tributario.
Massime di principio
- Una sentenza penale di assoluzione, anche con formula piena perché il fatto non sussiste, non annulla automaticamente un accertamento tributario: il giudice fiscale deve valutare autonomamente gli elementi disponibili secondo le regole del processo tributario.
- Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia l'interposizione o la natura fraudolenta dell'operazione sia la conoscenza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte del contribuente; tale prova può essere fornita mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Se l'Ufficio dimostra elementi anomali, come l'assenza di struttura del fornitore, il suo ruolo di cartiera o modalità anomale di acquisto e pagamento, il contribuente deve fornire una prova concreta della propria buona fede e dell'effettività dei rapporti commerciali.
- Una decisione tributaria non può limitarsi a richiamare una sentenza penale, dichiarare genericamente che manca la prova o contestare una singola parola usata dall'Ufficio: deve esaminare gli elementi decisivi, spiegare il loro valore probatorio e motivare separatamente ciascun profilo dell'accertamento.
- Per i costi non di competenza o non documentati, il giudice deve verificare la corretta imputazione temporale, l'esistenza del costo e la relativa documentazione, dando conto delle prove e delle ragioni per cui le ritiene sufficienti o insufficienti.
- La cassazione per motivazione apparente non comporta necessariamente la vittoria definitiva del contribuente o dell'Amministrazione sul merito: normalmente la causa viene rinviata a un altro giudice, che dovrà decidere nuovamente esaminando correttamente fatti, prove e norme applicabili.
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