Sentenza del 12/01/2018 n. 51 - Comm. Trib. Prov. Milano
Costi black list - Certificati esteri - Dimostrazione svolgimento effettiva attività economica - Deducibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa deducibilità dei costi è stata riconosciuta, valorizzando i certificati delle Amministrazioni fiscali estere e la documentazione comprovante l'effettivo interesse economico delle operazioni. I bilanci delle società estere non erano necessari per dimostrare la regolarità e l'effettività dei fornitori.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità dei costi black list. Il contribuente aveva prodotto certificati rilasciati dalle Amministrazioni fiscali estere, attestanti che i fornitori erano società regolarmente costituite nei rispettivi Paesi e soggette a imposizione fiscale. Era inoltre necessario dimostrare documentalmente l'effettivo interesse economico delle operazioni, ad esempio provando che i beni erano acquistati a un prezzo inferiore rispetto a quello praticato da società terze e che i servizi affidati in outsourcing avevano ridotto i costi precedentemente sostenuti. La produzione dei bilanci delle società estere, invece, non costituiva un onere indispensabile né un elemento decisivo.
Massime di principio
- Per sostenere la deducibilità di costi verso soggetti residenti in Paesi black list, è utile produrre attestazioni ufficiali dell'Amministrazione fiscale estera circa la regolare costituzione dei fornitori e il loro assoggettamento a imposta.
- La prova non richiede necessariamente la produzione dei bilanci delle società estere, se altri documenti ufficiali sono sufficienti a dimostrarne l'esistenza e la regolarità fiscale.
- Il contribuente deve documentare l'effettivo interesse economico dell'operazione, dimostrando che il costo o il servizio era conveniente o funzionale all'attività d'impresa.
- Sono particolarmente rilevanti confronti di prezzo con operatori terzi e analisi che evidenzino risparmi o riduzioni di costi derivanti dall'outsourcing.
- La mera esistenza formale del fornitore non è sempre sufficiente: occorre collegare la spesa a operazioni reali, economicamente giustificate e adeguatamente documentate.
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