Sentenza del 12/01/2018 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Mantova
IRES - Effettività sportiva delle ASD - Riconoscimento da parte del Coni - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diritto dell'ASD ad applicare il regime tributario agevolato previsto per gli enti sportivi dilettantistici. Il punto centrale era stabilire se l'iscrizione al CONI fosse sufficiente a dimostrare l'effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e, insieme al rispetto del limite dei proventi, consentisse l'accesso al regime agevolato.
La decisione
La sentenza ha riconosciuto il regime tributario agevolato, ritenendo soddisfatte le condizioni previste dalla legge: proventi non superiori a 250.000 euro e iscrizione al CONI. Il CONI è stato considerato l'unico organismo competente a certificare l'effettività sportiva delle società e associazioni sportive dilettantistiche; pertanto, in presenza dell'iscrizione e degli altri requisiti, l'Amministrazione finanziaria non può negare autonomamente tale qualificazione senza specifici elementi contrari.
Norme richiamate
Regime tributario agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche
Proventi non superiori a 250.000,00 euro
Il rispetto del limite quantitativo dei proventi costituisce una delle condizioni per l'accesso al regime agevolato.
Normativa sull'iscrizione al CONI delle società e associazioni sportive dilettantistiche
L'iscrizione al CONI rileva come prova qualificata dell'effettivo svolgimento di attività sportiva dilettantistica, poiché il CONI è individuato quale organismo certificatore della relativa effettività.
Massime di principio
- Un'associazione sportiva dilettantistica può accedere al regime agevolato se dimostra il rispetto dei requisiti previsti dalla legge, inclusi il limite dei proventi e l'iscrizione al CONI.
- L'iscrizione al CONI costituisce un elemento centrale e qualificato per provare la natura e l'effettività sportiva dell'associazione.
- L'Amministrazione finanziaria non dovrebbe disconoscere automaticamente la qualifica sportiva riconosciuta dal CONI, salvo la presenza di elementi concreti che dimostrino l'assenza dei requisiti sostanziali o l'uso abusivo della forma associativa.
- Il rispetto del solo requisito formale dell'iscrizione al CONI non esclude la necessità di verificare anche gli altri requisiti fiscali e sostanziali richiesti dalla normativa.
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