Sentenza del 12/01/2018 n. 46 - Comm. Trib. Prov. Milano
Valore compendio immobiliare - Criterio art. 51, comma 3, d.P.R. 131/1986 - Applicabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il valore attribuito al compendio immobiliare ai fini dell’imposta di registro, sostenendo l’erroneità del criterio estimativo utilizzato dall’Amministrazione e dei relativi elementi di calcolo. La questione riguardava, in particolare, l’applicabilità del criterio previsto dall’art. 51, comma 3, del d.P.R. 131/1986 e la rilevanza, nella stima, dell’ammortamento, dei costi operativi e di eventi futuri e incerti.
La decisione
La valutazione dell’Agenzia delle entrate è stata ritenuta legittima. La scelta del criterio estimativo rientra nell’apprezzamento tecnico-discrezionale dell’Amministrazione e il criterio dell’art. 51, comma 3, del d.P.R. 131/1986 è considerato applicabile e, in quanto tale, non censurabile solo perché diverso da quello auspicato dal contribuente. La stima deve riferirsi al valore del compendio alla data dell’atto di compravendita; non devono essere necessariamente detratti l’ammortamento o i costi operativi, né devono essere considerati eventi futuri, potenziali e incerti, soprattutto se collocati in un futuro remoto. Il ricorso del contribuente è stato quindi respinto.
Norme richiamate
Art. 51, comma 3, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro)
La norma consente di determinare il valore venale dei beni sulla base di elementi comparativi e di altri dati idonei a rappresentare il valore effettivo del bene alla data dell’atto. Il criterio può essere utilizzato dall’Agenzia delle entrate nell’ambito della propria valutazione tecnico-estimativa.
Massime di principio
- Nelle controversie sul valore di un compendio immobiliare ai fini dell’imposta di registro, l’Amministrazione dispone di un margine di discrezionalità tecnica nella scelta del metodo estimativo, purché la valutazione sia riferita al valore venale alla data dell’atto e sia adeguatamente motivata.
- Il contribuente non può contestare efficacemente la stima soltanto perché l’Agenzia ha scelto un criterio diverso da quello ritenuto preferibile; deve dimostrare errori tecnici, incoerenze, carenza di motivazione o l’utilizzo di dati non pertinenti.
- La stima deve fotografare la situazione economica e patrimoniale esistente al momento della compravendita. Elementi successivi, ipotetici o meramente eventuali non incidono necessariamente sul valore imponibile.
- Ammortamenti e costi operativi non devono essere automaticamente sottratti dal valore venale: la loro rilevanza dipende dal metodo estimativo concretamente applicato e dalla loro capacità di incidere sul valore di mercato del compendio.
- Gli eventi futuri e incerti, specialmente se lontani nel tempo, non possono di regola ridurre il valore accertato se non erano sufficientemente probabili e concretamente valutabili alla data dell’atto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 12 gen 2018Sentenza del 12/01/2018 n. 4 - Comm. Trib. Prov. Mantova
- Sentenza · 12 gen 2018Sentenza del 12/01/2018 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 12 gen 2018Sentenza del 12/01/2018 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 12 gen 2018Sentenza del 12/01/2018 n. 51 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 12 gen 2018Sentenza del 12/01/2018 n. 59 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 12 gen 2018Sentenza del 12/01/2018 n. 60 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →