Sentenza del 12/01/2018 n. 24 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della CTP di Potenza che aveva accolto i ricorsi contro le cartelle di pagamento. Sosteneva che il termine triennale previsto dall'art. 25 del DPR n. 602/1973 fosse stato rispettato nei confronti della società cedente e che, nei confronti dell'acquirente del ramo d'azienda, operasse comunque il termine ordinario di prescrizione. Invocava inoltre la responsabilità solidale dell'acquirente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997, anche dopo la preventiva e infruttuosa escussione delle società debitrici, sostenendo, in subordine, che la responsabilità dovesse essere limitata al valore del ramo d'azienda acquistato.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto decisive le notifiche delle cartelle, effettuate il 16 giugno 2015, oltre il termine triennale richiamato e comunque in contrasto con il termine breve quinquennale applicabile alle pretese dell'amministrazione. Ha inoltre valorizzato l'atto notarile di cessione del 5 agosto 2010, il cui articolo 4 escludeva dalla cessione i crediti e debiti relativi al ramo d'azienda, lasciandoli a carico della società alienante. La sentenza del 9 marzo 2015, resa nei confronti di altra società e senza partecipazione dell'attuale appellata, non è stata ritenuta opponibile a quest'ultima. Il Collegio ha manifestato anche dubbi sulla validità delle notifiche via PEC, in assenza dei requisiti formali di attestazione e conformità degli atti. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate per la particolarità e l'evoluzione della questione.
Norme richiamate
Art. 25 del DPR n. 602/1973
La decisione considera rilevante il rispetto del termine previsto per la notifica della cartella e ritiene tardive le notifiche effettuate il 16 giugno 2015.
Art. 14 del D.Lgs. n. 472/1997
La responsabilità solidale dell'acquirente di un'azienda o di un ramo d'azienda non può essere affermata automaticamente, ma deve essere verificata alla luce dell'atto di cessione, dei limiti di legge e della tempestività della pretesa.
Art. 4 dell'atto notarile di cessione del ramo d'azienda del 5 agosto 2010
Dalla presente cessione del ramo d'azienda sono esclusi i crediti e debiti relativi al ramo d'azienda ceduto, i quali resteranno rispettivamente ed a carico della società alienante.
La clausola contrattuale è stata valorizzata per escludere il trasferimento dei debiti tributari alla società acquirente.
D.Lgs. n. 159/2015
La sentenza richiama la disciplina della notifica via PEC, rilevando dubbi sulla sua applicabilità al periodo considerato e sulla regolarità della procedura.
Art. 22 del Codice dell'amministrazione digitale
Le copie informatiche di documenti analogici necessitano, secondo la motivazione della sentenza, di un'attestazione di conformità da parte di un pubblico ufficiale autorizzato.
Art. 23-bis del Codice dell'amministrazione digitale
La sentenza richiama i requisiti di conformità delle copie informatiche degli originali e ritiene problematico il difetto di attestazione da parte del soggetto notificante.
Cassazione, ordinanza n. 8446/2015 del 27 aprile 2015
È richiamato il principio secondo cui l'ente concessionario deve produrre gli originali degli atti oggetto di contestazione, non essendo sufficiente una copia priva dei necessari requisiti di conformità.
Massime di principio
- In caso di responsabilità fiscale dell'acquirente di un ramo d'azienda, occorre verificare sia l'atto di cessione sia le specifiche norme che disciplinano la responsabilità solidale; una clausola che escluda espressamente debiti e crediti può essere rilevante, ma non sostituisce la verifica dei limiti previsti dalla legge.
- La notifica della cartella deve essere effettuata entro il termine di decadenza applicabile; notifiche tardive possono determinare l'invalidità della pretesa, anche se l'amministrazione ha notificato precedenti atti alla società cedente o ad altri coobbligati.
- Un atto o una sentenza emessa nei confronti di un soggetto diverso non può normalmente produrre effetti pregiudizievoli verso chi non è stato chiamato in giudizio, anche quando vi siano analogie nei presupposti giuridici.
- La validità della notifica via PEC dipende dalla disciplina vigente al momento della notificazione e dal rispetto dei requisiti tecnici e formali, inclusa la prova della conformità dell'atto notificato all'originale.
- Quando il contribuente contesta la cartella, l'ente impositore o concessionario deve essere in grado di dimostrare l'esistenza, la conformità e la regolare notificazione dell'atto; la mera produzione di copie non conformi può risultare insufficiente.
- La responsabilità dell'acquirente può comunque essere soggetta a limiti quantitativi e temporali: in situazioni analoghe occorre verificare il valore dell'azienda o del ramo acquistato, la natura della cessione, l'eventuale frode ai creditori e le date degli atti notificati.
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