Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/01/2018 n. 20 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Documento contabile prodotto dalla parte - Divergenza con conto economico allegato al bilancio - Atto privo di ufficialità - Legittimità dell'avviso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, contestando il recupero ai fini IRPEF e IRAP di un maggior utile non dichiarato pari a 12.999 euro, derivante dalla differenza tra l'utile risultante dal conto economico allegato al bilancio, pari a 42.541 euro, e quello indicato nella dichiarazione dei redditi, pari a 29.542 euro. Ha inoltre contestato il recupero di 1.578 euro di IVA ritenuta indetraibile per effetto del pro rata, sostenendo che la detenzione di apparecchi per il gioco lecito non costituisse un'attività propria o autonoma. Ha dedotto anche violazione dell'art. 39 del DPR 600/1973, carenza di motivazione, insufficienza dell'istruttoria e omessa pronuncia sulle doglianze IVA.

La decisione

La Commissione Tributaria ha respinto sia l'appello principale della contribuente sia l'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto legittimo l'accertamento IRPEF e IRAP perché fondato sul conto economico ufficiale allegato al bilancio e sulle scritture contabili esibite dalla contribuente, dalle quali risultava un utile di 42.541 euro. Il diverso documento prodotto dalla contribuente è stato considerato un atto di parte privo di ufficialità e non coerente con la contabilità. È stato confermato anche il recupero IVA: l'attività di installazione o detenzione di apparecchi per il gioco lecito è stata ritenuta attività esente, accessoria a quella principale, ma rilevante ai fini del calcolo del pro rata di detrazione. È stata invece mantenuta la riduzione delle sanzioni già riconosciuta in primo grado, nonostante l'esito negativo della mediazione tributaria. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera c), DPR 600/1973

    rettifica del reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti dall'Ufficio

    La norma consente l'accertamento analitico-induttivo quando l'Amministrazione rileva incongruenze tra la dichiarazione e i dati risultanti dalla contabilità o da documenti forniti dal contribuente. Nel caso concreto, la divergenza tra conto economico ufficiale, scritture contabili e dichiarazione è stata ritenuta sufficiente a fondare la rettifica.

  • Art. 2697 del codice civile

    chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento

    La contribuente, contestando i dati utilizzati dall'Ufficio, avrebbe dovuto fornire elementi documentali idonei a dimostrare l'errore dell'accertamento. Il documento alternativo prodotto è stato ritenuto privo di valore probatorio sufficiente.

  • Art. 19-bis del DPR 633/1972

    calcolo del pro rata di detrazione dell'IVA

    Le operazioni esenti, anche se accessorie rispetto all'attività principale, possono incidere sulla percentuale di detraibilità dell'IVA quando rientrano nell'attività economica esercitata dal contribuente.

  • Art. 106 del T.U.L.P.S.

    apparecchi e congegni per il gioco lecito

    La detenzione o installazione di apparecchi per il gioco lecito nei locali dell'impresa è stata considerata attività esente e accessoria, ma comunque rilevante ai fini del pro rata IVA.

  • Art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992

    procedimento di reclamo-mediazione tributaria

    La Commissione ha ritenuto congrua la riduzione delle sanzioni già determinata in relazione alla proposta di mediazione, anche se la procedura non si era conclusa con un accordo.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i suoi limiti

    La doglianza di omessa pronuncia sulle questioni IVA è stata respinta, poiché la decisione ha comunque esaminato e rigettato nel merito le contestazioni relative al pro rata.

Massime di principio

  • In caso di contrasto tra una dichiarazione fiscale e il conto economico ufficiale allegato al bilancio, il dato ufficiale e coerente con le scritture contabili tende a prevalere, soprattutto se il contribuente ha prodotto direttamente tale documentazione all'Amministrazione.
  • Un prospetto o una situazione contabile predisposta unilateralmente dalla parte, se non accompagnata da scritture contabili coerenti o da una spiegazione documentata dell'errore, può essere considerata un atto privo di sufficiente ufficialità e valore probatorio.
  • L'Amministrazione finanziaria può fondare l'accertamento anche su documenti forniti dal contribuente nell'ambito di un questionario o di un'attività istruttoria, purché la discrasia sia specificamente individuata e verificata mediante le scritture contabili.
  • Chi contesta un accertamento basato su dati contabili deve dimostrare concretamente l'errore dell'Ufficio, indicando quali registrazioni siano errate e producendo documentazione ufficiale e riconciliabile.
  • Le attività accessorie esenti svolte nei locali dell'impresa possono incidere sul pro rata IVA anche quando l'attività principale è imponibile, se fanno parte dell'attività economica complessivamente esercitata.
  • La riduzione delle sanzioni proposta nell'ambito della mediazione può essere mantenuta dal giudice come misura congrua anche se la mediazione non si conclude con un accordo, qualora le circostanze del caso lo giustifichino.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.