Cassazione Civile, Ordinanza n. 17229/2025 del 26/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella esattoriale notificata per il pagamento di IRAP relativa all’anno 2012, iscritta a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione. L’Ufficio aveva rettificato l’aliquota applicata dal 4,97% al 5,72%, ritenendo che la società svolgesse attività finanziaria. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello, invece, la decisione è stata riformata con annullamento della cartella, perché la Corte di giustizia tributaria regionale ha escluso la natura finanziaria dell’attività della società e ha ritenuto emendabile in giudizio l’errore materiale commesso nella compilazione del modello IRAP, benché non fosse stata presentata dichiarazione integrativa. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulle eccezioni relative alla natura finanziaria dell’attività; 2) motivazione assente o apparente ex art. 132 c.p.c., art. 36 d.lgs. 546/1992 e art. 111 Cost.; 3) violazione dell’art. 36-bis d.P.R. 600/1973, sostenendo la legittimità del controllo automatizzato; 4) violazione dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998, contestando la possibilità di emendare processualmente la dichiarazione senza dichiarazione integrativa e richiamando la disciplina dell’errore negoziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza d’appello aveva esaminato e rigettato la tesi dell’Ufficio sulla natura finanziaria dell’attività svolta dalla società. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché la motivazione della sentenza regionale era presente, intelligibile e ampiamente argomentata. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché non pertinente rispetto alla ratio decidendi: la CTR non aveva negato in astratto l’uso del controllo automatizzato, ma aveva valorizzato l’emendabilità in giudizio dell’errore dichiarativo. Il quarto motivo è stato respinto perché la dichiarazione fiscale, nella specie, era mera dichiarazione di scienza e non manifestazione di volontà negoziale; pertanto era emendabile anche in sede contenziosa, indipendentemente dalla dichiarazione integrativa. Nessuna statuizione sulle spese, perché la controparte era rimasta intimata. Nessun ulteriore onere ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per l’esenzione dell’Agenzia mediante prenotazione a debito.
Norme richiamate
la sentenza d'appello non è nulla per omessa pronuncia quando la questione dedotta è stata esaminata e risolta, anche implicitamente, con argomentazione incompatibile con la tesi della parte.
la motivazione è sufficiente se esiste materialmente, è intelligibile e supera la soglia del minimo costituzionale, non essendo meramente apparente.
richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione, ma ritenuto non violato perché la sentenza d'appello esponeva in modo adeguato le ragioni della decisione.
art. 111 Cost.
la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta conforme al dovere costituzionale di motivazione, non apparente né oracolare.
il motivo è stato dichiarato non pertinente alla ratio decidendi, perché la decisione d'appello si è fondata sull'emendabilità dell'errore dichiarativo in giudizio.
art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998
la sua mancanza non impedisce, nella fattispecie, la correzione in sede processuale di un errore materiale della dichiarazione, poiché la dichiarazione era mera dichiarazione di scienza.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la disciplina dell'errore negoziale, ma ritenuto inapplicabile al caso, non essendovi un atto negoziale.
richiamato come regola dell'errore essenziale e riconoscibile per gli atti negoziali; la Corte precisa che tale disciplina opera solo se la dichiarazione fiscale esprime una volontà negoziale.
consente di applicare agli atti unilaterali diretti a un destinatario determinato la disciplina degli atti negoziali, ma solo quando la dichiarazione sia effettivamente di volontà.
art. 53 Cost.
richiamato a sostegno del principio per cui il contribuente non può essere gravato di oneri più pesanti di quelli previsti dalla legge e deve prevalere la capacità contributiva effettiva.
art. 97 Cost.
richiamato a fondamento dell'esigenza di correttezza oggettiva dell'azione amministrativa e della possibilità di correggere gli errori dichiarativi.
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4
il motivo di ricorso deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi; altrimenti è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, per l'esenzione dell'Agenzia tramite prenotazione a debito.
art. 12, comma 5, d.l. 16/2012
richiamato per affermare l'esenzione delle amministrazioni pubbliche dal pagamento delle imposte e tasse di processo mediante prenotazione a debito.
art. 158, comma 1, lett. a, d.P.R. 115/2002
richiamato in relazione al regime di prenotazione a debito delle amministrazioni pubbliche.
Massime di principio
- La nullità per omessa pronuncia non ricorre quando il giudice di merito abbia esaminato la questione e l'abbia respinta con argomentazione, anche sintetica, incompatibile con la tesi della parte.
- La motivazione è solo apparente quando manca del tutto o è meramente assertiva; non quando espone in modo comprensibile le ragioni della decisione e consente il controllo in sede di legittimità.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se censura un punto non decisivo o diverso da quello posto a fondamento della decisione, è inammissibile.
- La dichiarazione fiscale ha, di regola, natura di dichiarazione di scienza e non di atto negoziale: perciò errori di fatto o di diritto in essa contenuti sono in linea generale emendabili anche in giudizio, a prescindere dalla presentazione di una dichiarazione integrativa.
- La disciplina dell'errore negoziale si applica alla dichiarazione fiscale solo quando essa contenga una vera manifestazione di volontà negoziale finalizzata a conseguire un regime fiscale o un beneficio; in mancanza, prevale la possibilità di correzione dell'errore dichiarativo.
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