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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04269/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva stipulato con una società di leasing un contratto di leasing su immobile da costruire, garantito personalmente da un soggetto terzo. A fronte dell’omesso pagamento di alcuni canoni, la concedente otteneva decreto ingiuntivo; gli ingiunti proponevano opposizione sostenendo la nullità del contratto per mancanza dell’Indicatore Sintetico di Costo (ISC) e per usura, sia in relazione al TEG sia agli interessi moratori. Il tribunale rigettava l’opposizione e la corte d’appello confermava. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) violazione dell’art. 117 TUB per omessa indicazione dell’ISC; 2) vizio di motivazione sull’inclusione dei canoni di prelocazione nel calcolo degli interessi; 3) violazione degli artt. 1815 c.c. e 644 c.p. sul metodo di arrotondamento e sul superamento del tasso soglia; 4) violazione degli stessi articoli sulla clausola di salvaguardia applicata agli interessi moratori; 5) una censura meramente consequenziale all’eventuale accoglimento delle precedenti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l’ISC/TAEG è un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e la sua omissione non integra di per sé una nullità rilevante ai sensi dell’art. 117 TUB. Ha ritenuto inammissibile la censura sui canoni di prelocazione perché la questione era già stata esaminata nei gradi di merito e i ricorrenti non avevano formulato una specifica contestazione della ratio decidendi. Ha dichiarato inammissibile anche la doglianza sull’arrotondamento, perché attaccava argomenti non decisivi e non spiegava come il diverso criterio di calcolo avrebbe mutato il risultato sulla soglia antiusura. Ha poi respinto la censura sulla clausola di salvaguardia, richiamando il principio per cui tale clausola obbliga la banca a non applicare mai interessi superiori al tasso soglia e fa gravare su di essa l’onere di provare l’adempimento dell’impegno assunto; inoltre ha osservato che i ricorrenti non avevano neppure trascritto il contenuto della clausola. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993

    l’omessa indicazione dell’ISC/TAEG non comporta nullità del contratto, perché l’ISC è un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non un tasso, prezzo o condizione essenziale soggetta alla sanzione di nullità e sostituzione automatica.

  • art. 132 c.p.c.

    la censura di vizio di motivazione è inammissibile se non colpisce in modo specifico la ratio decidendi e se la questione è già stata affrontata dai giudici di merito.

  • art. 1815 c.c.

    invocato insieme all’art. 644 c.p. per sostenere la nullità/usurarietà degli interessi; la Corte ha escluso che le doglianze articolate dimostrassero il superamento del tasso soglia.

  • art. 644 c.p.

    richiamato quale norma sulla rilevanza penale dell’usura; nel caso concreto le censure non hanno dimostrato un effettivo superamento della soglia usuraria.

  • art. 2, comma 4, l. n. 108 del 1996

    il tasso soglia antiusura costituisce il parametro al quale la clausola di salvaguardia deve ricondurre gli interessi pattuiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la soccombenza comporta i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • L’Indicatore Sintetico di Costo (ISC/TAEG) ha funzione meramente informativa e descrittiva del costo complessivo del finanziamento; la sua omissione non integra automaticamente una nullità del contratto ex art. 117 TUB.
  • In sede di legittimità, la censura che non colpisca specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile, soprattutto quando la questione sia già stata trattata nei gradi di merito.
  • La deduzione di usura deve confrontarsi con il concreto metodo di calcolo adottato e deve indicare in modo puntuale come l’eventuale errore avrebbe inciso sul superamento o meno della soglia.
  • Argomenti meramente accessori o motivi di supporto della decisione non sono autonomamente censurabili se non incidono sulla ratio decidendi.
  • La clausola di salvaguardia, quando inserita in un contratto di finanziamento, obbliga il soggetto finanziatore a non applicare mai interessi superiori al tasso soglia; in caso di contestazione, grava su di esso l’onere di provare il rispetto di tale impegno contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieMutuoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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