Cassazione Civile, Ordinanza n. 27040/2022 del 14/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento di rettifica del classamento catastale, conseguente a una dichiarazione Docfa presentata nel 2016, con cui l'Ufficio aveva incluso nella rendita di un impianto eolico anche la torre di sostegno. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della società, ritenendo che la torre, pur avendo funzione di sostegno dell'aerogeneratore, dovesse essere considerata tra gli elementi rilevanti ai fini della stima diretta della rendita catastale, in quanto strutturalmente connessa al suolo e funzionale all'impianto. In Cassazione la società deduceva, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 21, L. 208/2015, in combinato disposto con l'art. 2 del D.M. n. 28/1998, l'art. 4 del R.D.L. n. 652/1939 e l'art. 812 c.c., lamentando che la CTR avesse interpretato in modo errato la disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016, giungendo a includere nella rendita una componente impiantistica che, per legge, doveva esserne esclusa se funzionale allo specifico processo produttivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la CTR non avesse compiuto il necessario accertamento in fatto sulla concreta funzionalità della torre eolica rispetto allo specifico processo produttivo, limitandosi a valorizzarne la mera struttura e il collegamento al suolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura di legittimità è stata proposta per violazione e falsa applicazione di legge.
A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare ... è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi ... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La norma, applicabile ratione temporis, esclude dal computo della rendita gli 'imbullonati', ossia le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connesse o infisse al suolo; ciò che rileva è la strumentalità al processo produttivo, non la sola stabilità fisica.
Richiamato insieme alle altre norme sul classamento catastale come parametro interpretativo della disciplina della rendita.
art. 4 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamato quale base normativa del sistema di determinazione catastale e della stima diretta.
Richiamato in relazione alla nozione di bene immobile e al rilievo della connessione al suolo.
art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44
Richiamato come precedente norma di interpretazione autentica che aveva incluso nel computo della rendita certe costruzioni stabili e gli elementi mobili necessari all'attività industriale, nel regime previgente.
art. 1, comma 244, L. 190/2014
Richiamato come conferma della disciplina relativa agli impianti funzionali al processo produttivo.
Massime di principio
- In materia di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, il criterio decisivo non è la sola stabilità materiale del manufatto o la sua connessione al suolo, ma la sua funzione rispetto allo specifico processo produttivo.
- Dal 1 gennaio 2016, ai fini della stima diretta, devono essere inclusi suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità dell'immobile, ma devono essere esclusi macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo, ancorché integrati o imbullonati al fabbricato.
- Per stabilire se una componente di un impianto industriale o energetico debba concorrere alla rendita catastale, il giudice di merito deve accertarne in concreto la funzione: se essa è solo di supporto statico o, invece, è componente essenziale e attiva del processo produttivo, con conseguente diversa rilevanza catastale.
- L'interpretazione amministrativa che valorizzi esclusivamente le caratteristiche strutturali del cespite senza verificare la sua strumentalità produttiva non è conforme alla disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2016.
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