Cassazione Civile, Ordinanza n. 35870/2023 del 22/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a oneri TARSU per più annualità (2005-2009), deducendo: mancata ricezione dell’avviso di accertamento; tardività della notifica della cartella; estinzione del credito tributario. In cassazione ha articolato quattro motivi: (1) nullità della sentenza per omessa motivazione sulla censura relativa alla mancata notificazione dell’avviso di accertamento; (2) violazione degli artt. 71 d.lgs. n. 507/1993, 1, comma 161, l. n. 296/2006 e art. 2697 c.c., per avere ritenuto valida la cartella senza prova della notifica dell’avviso di accertamento, che risultava solo annotata in cartella; (3) nullità della sentenza per contraddittorietà sulla decadenza annuale per la consegna del ruolo TARSU all’agente della riscossione; (4) violazione dell’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 e dell’art. 2948 c.c., oltre a carenza di motivazione, per avere escluso la decadenza del credito per l’anno 2005, ritenendo tempestiva una notifica che, secondo la ricorrente, sarebbe avvenuta solo il 5 gennaio 2011.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi: nel caso concreto, secondo gli accertamenti di merito richiamati in sentenza, non era necessaria la previa notifica di un avviso di accertamento, perché la tassa era stata liquidata e iscritta a ruolo secondo un procedimento compatibile con l’art. 72 d.lgs. n. 507/1993; inoltre, la sentenza di primo grado aveva chiarito che non era stato notificato un avviso di accertamento, bensì un invito di pagamento successivo alla tempestiva consegna del ruolo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a contestare un accertamento di fatto coperto da doppia conforme. Anche l’ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché fondato sull’erroneo presupposto della necessità dell’avviso di accertamento e perché non confrontato con l’accertamento di merito circa la tempestiva consegna del ruolo e la notifica dell’invito di pagamento, idonea a interrompere la prescrizione per l’annualità 2005. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione delle controparti. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per denunciare violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondata o inammissibile la censura perché costruita su presupposti di fatto o di diritto non condivisi dagli accertamenti di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per omessa o contraddittoria motivazione; la Corte ha escluso il vizio nei primi due motivi e ha ricondotto le ulteriori censure a contestazioni di fatto non proponibili in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato dalla Corte per evidenziare che le doglianze sul fatto storico sarebbero, al più, riconducibili a tale vizio, ma esso è precluso in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 72, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993
La Corte ribadisce che attribuisce ai Comuni una facoltà eccezionale di liquidare direttamente la TARSU e iscriverla a ruolo sulla base di dati già acquisiti e invariati, senza necessità di preventiva notifica dell’avviso di accertamento salvo omessa o incompleta denuncia.
art. 13, comma 3, d.lgs. n. 471 del 1997
Richiamato per affermare che, se il Comune procede a iscrizione diretta a ruolo nei casi consentiti, non possono essere irrogate sanzioni in modo da svuotare la previsione normativa.
art. 71 d.lgs. n. 507 del 1993
Invocato dalla ricorrente a sostegno dell’obbligo di previo accertamento/notifica; la Corte non accoglie la censura perché, nel caso concreto, ricorreva un’ipotesi che non richiedeva tale previa notifica.
art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006
Invocato dalla ricorrente per sostenere decadenza e invalidità della riscossione; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure alla luce degli accertamenti di merito sulla tempestività della procedura.
Richiamato per l’onere della prova della notifica dell’avviso di accertamento; la Corte ha ritenuto decisive le risultanze di merito che escludevano la necessità di tale notifica nel caso concreto.
Invocato per sostenere la prescrizione quinquennale del credito; la Corte ha rilevato che l’invito di pagamento notificato il 5 gennaio 2011 aveva effetto interruttivo rispetto all’annualità 2005, secondo l’accertamento di merito.
Massime di principio
- In materia TARSU, la previa notifica di un avviso di accertamento non è sempre necessaria: il Comune può procedere direttamente alla liquidazione e all’iscrizione a ruolo quando utilizza dati ed elementi già acquisiti e non soggetti a variazione, salvo omessa o incompleta denuncia del contribuente.
- Se nel caso concreto il giudice di merito accerta che la riscossione è stata avviata nei termini e sulla base di un procedimento consentito dalla legge, la mancata notifica dell’avviso di accertamento non incide sulla validità della cartella di pagamento.
- In cassazione non sono deducibili censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o difetto di motivazione, mirino in realtà a rimettere in discussione accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è scrutinabile quando ricorra una 'doppia conforme' di merito, salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge.
- La notifica di un invito di pagamento, ove accertata nei fatti dai giudici di merito, può avere efficacia interruttiva della prescrizione del credito tributario per l’annualità interessata.
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