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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35870/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a oneri TARSU per più annualità (2005-2009), deducendo: mancata ricezione dell’avviso di accertamento; tardività della notifica della cartella; estinzione del credito tributario. In cassazione ha articolato quattro motivi: (1) nullità della sentenza per omessa motivazione sulla censura relativa alla mancata notificazione dell’avviso di accertamento; (2) violazione degli artt. 71 d.lgs. n. 507/1993, 1, comma 161, l. n. 296/2006 e art. 2697 c.c., per avere ritenuto valida la cartella senza prova della notifica dell’avviso di accertamento, che risultava solo annotata in cartella; (3) nullità della sentenza per contraddittorietà sulla decadenza annuale per la consegna del ruolo TARSU all’agente della riscossione; (4) violazione dell’art. 1, comma 161, l. n. 296/2006 e dell’art. 2948 c.c., oltre a carenza di motivazione, per avere escluso la decadenza del credito per l’anno 2005, ritenendo tempestiva una notifica che, secondo la ricorrente, sarebbe avvenuta solo il 5 gennaio 2011.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi: nel caso concreto, secondo gli accertamenti di merito richiamati in sentenza, non era necessaria la previa notifica di un avviso di accertamento, perché la tassa era stata liquidata e iscritta a ruolo secondo un procedimento compatibile con l’art. 72 d.lgs. n. 507/1993; inoltre, la sentenza di primo grado aveva chiarito che non era stato notificato un avviso di accertamento, bensì un invito di pagamento successivo alla tempestiva consegna del ruolo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a contestare un accertamento di fatto coperto da doppia conforme. Anche l’ultimo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché fondato sull’erroneo presupposto della necessità dell’avviso di accertamento e perché non confrontato con l’accertamento di merito circa la tempestiva consegna del ruolo e la notifica dell’invito di pagamento, idonea a interrompere la prescrizione per l’annualità 2005. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione delle controparti. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondata o inammissibile la censura perché costruita su presupposti di fatto o di diritto non condivisi dagli accertamenti di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Invocato per omessa o contraddittoria motivazione; la Corte ha escluso il vizio nei primi due motivi e ha ricondotto le ulteriori censure a contestazioni di fatto non proponibili in cassazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per evidenziare che le doglianze sul fatto storico sarebbero, al più, riconducibili a tale vizio, ma esso è precluso in presenza di doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 72, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993

    La Corte ribadisce che attribuisce ai Comuni una facoltà eccezionale di liquidare direttamente la TARSU e iscriverla a ruolo sulla base di dati già acquisiti e invariati, senza necessità di preventiva notifica dell’avviso di accertamento salvo omessa o incompleta denuncia.

  • art. 13, comma 3, d.lgs. n. 471 del 1997

    Richiamato per affermare che, se il Comune procede a iscrizione diretta a ruolo nei casi consentiti, non possono essere irrogate sanzioni in modo da svuotare la previsione normativa.

  • art. 71 d.lgs. n. 507 del 1993

    Invocato dalla ricorrente a sostegno dell’obbligo di previo accertamento/notifica; la Corte non accoglie la censura perché, nel caso concreto, ricorreva un’ipotesi che non richiedeva tale previa notifica.

  • art. 1, comma 161, l. n. 296 del 2006

    Invocato dalla ricorrente per sostenere decadenza e invalidità della riscossione; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure alla luce degli accertamenti di merito sulla tempestività della procedura.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per l’onere della prova della notifica dell’avviso di accertamento; la Corte ha ritenuto decisive le risultanze di merito che escludevano la necessità di tale notifica nel caso concreto.

  • art. 2948 c.c.

    Invocato per sostenere la prescrizione quinquennale del credito; la Corte ha rilevato che l’invito di pagamento notificato il 5 gennaio 2011 aveva effetto interruttivo rispetto all’annualità 2005, secondo l’accertamento di merito.

Massime di principio

  • In materia TARSU, la previa notifica di un avviso di accertamento non è sempre necessaria: il Comune può procedere direttamente alla liquidazione e all’iscrizione a ruolo quando utilizza dati ed elementi già acquisiti e non soggetti a variazione, salvo omessa o incompleta denuncia del contribuente.
  • Se nel caso concreto il giudice di merito accerta che la riscossione è stata avviata nei termini e sulla base di un procedimento consentito dalla legge, la mancata notifica dell’avviso di accertamento non incide sulla validità della cartella di pagamento.
  • In cassazione non sono deducibili censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o difetto di motivazione, mirino in realtà a rimettere in discussione accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non è scrutinabile quando ricorra una 'doppia conforme' di merito, salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge.
  • La notifica di un invito di pagamento, ove accertata nei fatti dai giudici di merito, può avere efficacia interruttiva della prescrizione del credito tributario per l’annualità interessata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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