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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34277/2022 del 22/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

Il debitore ha proposto opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c. contro l'intervento dell'agente della riscossione in una esecuzione immobiliare promossa da un creditore ipotecario, sostenendo che i crediti portati dalle cartelle esattoriali fossero prescritti. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione; la Corte d'appello aveva poi riformato parzialmente, ritenendo maturata la prescrizione quinquennale solo per i crediti contributivi relativi alle cartelle notificate oltre il quinquennio precedente l'intervento. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, secondo comma, c.c., assumendo che la Corte territoriale non avesse considerato la mancanza di prova della notifica delle cartelle. Nel controricorso l'agente della riscossione ha anche allegato l'annullamento di alcuni crediti ex art. 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021, ma la Corte ha rilevato che tali cartelle non risultavano adeguatamente documentate e che comunque il ricorso era improcedibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso perché la sentenza impugnata, pur risultando pubblicata, non era stata prodotta in copia recante la stampigliatura della pubblicazione e quindi non nella forma integrale telematica richiesta. Ha aggiunto, in via subordinata, che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile, poiché l'opposizione era stata correttamente qualificata come opposizione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., con conseguente inapplicabilità della sospensione feriale dei termini; pertanto, il ricorso notificato il 9 dicembre 2021 era tardivo rispetto alla pubblicazione della sentenza di appello del 7 maggio 2021. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615, secondo comma, c.p.c.

    L'opposizione era correttamente qualificata come opposizione all'esecuzione proposta dal debitore contro il diritto del creditore di procedere esecutivamente; da tale qualificazione deriva anche il regime processuale applicabile, inclusa l'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini.

  • art. 2697, secondo comma, c.c.

    La censura del ricorrente era fondata sull'asserita mancanza di prova della notifica delle cartelle, ma la Corte non è entrata nel merito del motivo perché ha ritenuto il ricorso improcedibile e comunque tardivo/inammissibile.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale non partecipato.

  • art. 4, comma 4, del d.l. n. 41 del 2021

    Richiamato solo per l'asserito annullamento di alcuni crediti; la Corte rileva che le cartelle non erano adeguatamente documentate e che ciò non incide sull'esito di improcedibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • Cass. 11/01/2012, n. 171

    Richiamata per affermare che, nell'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., non si applica la sospensione feriale dei termini.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la mancata produzione della sentenza impugnata nella forma integrale richiesta dal processo telematico può determinare l'improcedibilità del ricorso, indipendentemente dalla fondatezza dei motivi.
  • Quando l'opposizione riguarda il diritto di procedere all'esecuzione forzata ed è qualificata come opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., il relativo regime processuale esclude l'applicazione della sospensione feriale dei termini di impugnazione.
  • In sede di ricorso per cassazione, la deduzione di violazioni in tema di onere della prova non supera i rilievi preliminari di rito se il ricorso è improcedibile o tardivo.
  • Le contestazioni su eventuali sgravi o annullamenti sopravvenuti di singole cartelle devono essere specificamente documentate; in difetto, non incidono utilmente sull'esito processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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