Parere n. 846/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dalla signora Ingannato Maria contro il Comune di Acerra per l’accertamento dell’illegittimità ex artt.31 e 117 c.p.a. del comportamento omissivo, ovvero del silenzio-rifiuto formatosi per l’inutile decorso del termine di 30 giorni previsto dall’art.2 della legge n.241 del 1990 sull’istanza presentata il 10 novembre 2023; nonché per la condanna del Comune di Acerra all’adozione della delibera consiliare dichiarativa della “esistenza di prevalenti interessi pubblici e in assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali” in relazione al fabbricato sito in Acerra alla via Palmentella n.123, in catasto al foglio 32, particella n.953, sub 2, 3, 4 e 5.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro il silenzio serbato dal Comune di Acerra sull’istanza del 10 novembre 2023 volta a ottenere una deliberazione consiliare ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente, proprietaria di un fabbricato destinatario di tre ordinanze di demolizione e successivamente acquisito al patrimonio comunale, ha impugnato il silenzio serbato dal Comune sull’istanza-diffida diretta a ottenere una deliberazione consiliare che dichiarasse l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e l’assenza di contrasto con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici e ambientali, ai fini della mancata demolizione dell’opera ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001. Ha dedotto la violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 2 e 2-bis l. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna del Comune a provvedere e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117 c.p.a. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, tra l’altro perché il ricorso straordinario non sarebbe esperibile contro il silenzio e perché sarebbero state proposte domande di accertamento e condanna; nel merito ha negato l’esistenza di un obbligo di adottare la deliberazione richiesta.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Sezione ha ritenuto incompatibile con la natura esclusivamente impugnatoria e demolitoria del ricorso straordinario la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio e di conseguente condanna dell’amministrazione a provvedere. Il d.P.R. 1199/1971 non contempla, tra le azioni esperibili mediante ricorso straordinario, l’azione contro il silenzio-inadempimento, né domande di accertamento, condanna o imposizione di un facere amministrativo. Tali controversie sono invece assoggettate allo speciale rito previsto dall’art. 117 c.p.a. La Sezione ha ritenuto assorbite e comunque inidonee a condurre a un diverso esito le ulteriori questioni relative all’obbligo del Comune di deliberare ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001.
Osservazioni
Ammissibilità del ricorso straordinario contro il silenzio
La domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento è incompatibile con la struttura esclusivamente impugnatoria e demolitoria del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Domande di accertamento e condanna
Nel ricorso straordinario non possono essere proposte domande di accertamento, di condanna o dirette a imporre all’amministrazione l’adozione di un comportamento o di un provvedimento, compresa la nomina di un commissario ad acta.
Irrilevanza delle questioni di merito
Una volta rilevata l’inammissibilità del rimedio, non occorre esaminare nel merito l’eventuale sussistenza di un obbligo del Comune di adottare la deliberazione prevista dall’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario ha natura esclusivamente impugnatoria ed è diretto contro atti autoritativi espressi; non è utilizzabile per azioni di accertamento, condanna o imposizione di un facere amministrativo.
Disciplina lo speciale rito giurisdizionale per i ricorsi avverso il silenzio-inadempimento delle pubbliche amministrazioni; tale tutela non è trasferibile nell’ambito del ricorso straordinario.
È richiamato dalla ricorrente quale base della domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio, ma non consente di superare i limiti strutturali del ricorso straordinario.
art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001
l’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico
La disposizione è invocata dalla ricorrente per sostenere l’obbligo del Comune di pronunciarsi sulla richiesta di deliberazione consiliare; la Sezione non esamina la questione nel merito, arrestando il ricorso per inammissibilità.
È richiamato quale fondamento dell’obbligo generale di conclusione del procedimento, ma non rende ammissibile, in sede di ricorso straordinario, l’azione contro il silenzio.
È richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 2 l. 241/1990; la Sezione non ne esamina l’applicazione concreta.
art. 21-bis l. 1034/1971, introdotto dall’art. 2 l. 205/2000
Ha introdotto per la prima volta uno speciale rito per i ricorsi contro il silenzio-inadempimento, oggi disciplinato dall’art. 117 c.p.a., confermando la distinta natura della tutela contro il silenzio rispetto al ricorso straordinario.
È richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Sezione dichiara esaurite le questioni rilevanti ai fini della decisione.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avendo natura esclusivamente impugnatoria, è esperibile contro atti autoritativi espressi, ma non contro il silenzio-inadempimento dell’amministrazione.
- Nel ricorso straordinario sono inammissibili le domande di accertamento dell’illegittimità del silenzio e di conseguente condanna dell’amministrazione a provvedere, trattandosi di forme di tutela proprie dello speciale rito disciplinato dall’art. 117 c.p.a.
- La struttura del ricorso straordinario non consente di chiedere l’imposizione di un facere amministrativo né la nomina di un commissario ad acta per fronteggiare l’inerzia dell’amministrazione.
- L’inammissibilità del ricorso straordinario per incompatibilità del petitum con la natura del rimedio impedisce l’esame delle questioni sostanziali relative all’eventuale obbligo dell’amministrazione di adottare il provvedimento richiesto.
Ricorso straordinario contro il silenzio del Comune sulla destinazione di un fabbricato abusivo
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una proprietaria contro il Comune di Acerra per contestare il silenzio serbato su un’istanza volta a ottenere una deliberazione consiliare ai sensi dell’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001. La Sezione Prima ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che il ricorso straordinario non possa essere utilizzato per azioni contro il silenzio-inadempimento.
Premesse di fatto
Sul fabbricato erano state adottate tre ordinanze di demolizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, rispettivamente nel 2001, nel 2006 e nel 2007. In assenza di demolizione spontanea, il Comune lo aveva acquisito al proprio patrimonio con provvedimento del 25 ottobre 2012.
Il 10 novembre 2023 la proprietaria aveva presentato una diffida chiedendo al Comune di adottare una deliberazione consiliare che attestasse l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e l’assenza di contrasto dell’opera con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, così da evitare la demolizione dell’immobile acquisito.
Domande e motivi della ricorrente
La ricorrente ha impugnato il silenzio formatosi sull’istanza, deducendo la violazione dell’art. 97 Cost., degli artt. 2 e 2-bis l. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.
Ha sostenuto che il Comune fosse obbligato a pronunciarsi espressamente sulla diffida, in applicazione dei principi di correttezza, buona amministrazione e tutela dell’affidamento del privato. Ha inoltre invocato l’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001, sostenendo che l’amministrazione dovesse valutare la possibile prevalenza dell’interesse pubblico alla conservazione del fabbricato.
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna del Comune a provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117 c.p.a.
Posizione del Comune e relazione ministeriale
Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, rilevando che il silenzio-inadempimento non costituisce un atto definitivo impugnabile con ricorso straordinario e che tale rimedio non consente di proporre azioni di accertamento e condanna né di chiedere la nomina di un commissario ad acta.
L’amministrazione ha inoltre contestato l’interesse della ricorrente, evidenziando che l’immobile era già stato acquisito a titolo originario al patrimonio comunale e che la ricorrente non lo occupava al momento dell’acquisizione. Nel merito, il Comune ha negato l’esistenza di un obbligo di adottare una deliberazione consiliare sulla destinazione dell’immobile abusivo acquisito.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso integralmente le argomentazioni del Comune. La Sezione ha dato atto del regolare rispetto del contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa alla ricorrente.
Natura del ricorso straordinario
La Sezione ha richiamato l’indirizzo consolidato delle Sezioni consultive secondo cui il ricorso straordinario è un rimedio di natura esclusivamente impugnatoria e demolitoria, rivolto contro atti autoritativi espressi.
Il d.P.R. 1199/1971 non contempla tra le azioni esperibili il ricorso contro il silenzio-inadempimento, né consente di formulare domande di accertamento, di condanna o dirette a imporre all’amministrazione un facere. La tutela contro l’inerzia amministrativa è invece disciplinata dallo speciale rito oggi previsto dall’art. 117 c.p.a., introdotto originariamente dall’art. 21-bis l. 1034/1971, aggiunto dall’art. 2 l. 205/2000.
Decisione
La Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare nel merito l’eventuale obbligo del Comune di adottare la deliberazione prevista dall’art. 31, comma 5, d.P.R. 380/2001.
Sono state ritenute irrilevanti, ai fini della decisione, le ulteriori doglianze non espressamente esaminate. La decisione si fonda esclusivamente sull’incompatibilità tra il petitum proposto — accertamento del silenzio, condanna a provvedere e possibile nomina di un commissario ad acta — e la struttura propria del ricorso straordinario.
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