Parere n. 832/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dall’ingegnere Antonio Pacifico contro la Provincia di Benevento e nei confronti dell’ingegnere Nicola Masella per l’annullamento: - della determinazione n. 67 del 16 gennaio 2023, avente ad oggetto “Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 1 “Dirigente Area Tecnica” presso la Provincia di Benevento, a tempo pieno e indeterminato. Approvazione graduatoria e nomina vincitore”, adottata dalla Provincia di Benevento, con periodo di pubblicazione: martedì 17 gennaio 2023 – mercoledì 1° febbraio 2023; - del verbale n. 7 del 30 dicembre 2022 predisposto e firmato dalla Commissione esaminatrice a conclusione delle operazioni concorsuali, con cui p stata formulata la graduatoria finale di merito; - del bando relativo al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato per n. 1 Dirigente “Area Tecnica” presso la Provincia di Benevento, pubblicato il 19 gennaio 2021, nella parte in cui all’art. 9 (Graduatoria) stabilisce che: “La graduatoria finale di merito, ce sarà approvata con determinazione del dirigente del Settore Amministrativo-Finanziario, sarà formata secondo l’ordine decrescente di punteggio, determinato sulla base della votazione complessiva, dei punteggi ottenuti nelle prove scritte e nella prova orale”; - ove e per quanto occorra, della determinazione dirigenziale n. 262 del 16 dicembre 2020 di indizione di un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 “Dirigente Area Tecnica”, con approvazione del relativo bando di concorso; - nonché di ogni altro atto anteriore, successivo, presupposto, collegato, connesso e consequenziale, comunque lesivo dei suoi interessi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha ritenuto che la rinuncia congiunta e l’accordo transattivo intervenuto tra le parti determinassero la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. In applicazione del principio dispositivo, ritenuto applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha espresso il parere per la declaratoria di improcedibilità del ricorso. L’istanza cautelare è stata assorbita.
Impugnazione della graduatoria e della nomina del vincitore nel concorso pubblico per un posto di dirigente dell’Area tecnica della Provincia di Benevento, nonché degli atti presupposti, con istanza cautelare.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato la determinazione provinciale di approvazione della graduatoria e di nomina del vincitore, il verbale conclusivo della commissione esaminatrice, il bando nella parte relativa alla formazione della graduatoria e l’atto di indizione della procedura. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché eccesso di potere, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti. Dopo la proposizione del ricorso, le parti hanno sottoscritto una transazione e hanno depositato una dichiarazione congiunta di rinuncia alla decisione, sostenendo che la pretesa del ricorrente fosse stata integralmente soddisfatta.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La rinuncia congiunta alla decisione e la transazione intervenuta tra le parti, con integrale soddisfazione della pretesa fatta valere, comportano l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Istanza cautelare
L’istanza cautelare deve considerarsi assorbita in ragione della definizione in rito del ricorso.
Norme richiamate
art. 7, comma 3, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
La disposizione è indicata dal ricorrente quale parametro asseritamente violato dagli atti concorsuali, ma il Consiglio di Stato non procede al suo esame nel merito, dichiarando l’improcedibilità del ricorso.
Il ricorso straordinario è trattato come rimedio giustiziale al quale si applica il principio dispositivo.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla soddisfazione della pretesa del ricorrente e dalla rinuncia alla decisione comporta l’improcedibilità del gravame.
- Il principio dispositivo è applicabile anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, sicché la rinuncia alla decisione, ove non residui un interesse attuale alla pronuncia, consente la definizione in rito del procedimento.
- Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, la relativa istanza cautelare resta assorbita e non richiede una decisione autonoma.
Improcedibilità del ricorso straordinario su atti di una procedura concorsuale
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un ingegnere contro la Provincia di Benevento e nei confronti del vincitore della procedura, avente a oggetto il concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente dell’Area tecnica.
Atti impugnati e motivo di ricorso
Il ricorrente aveva impugnato la determinazione di approvazione della graduatoria e di nomina del vincitore, il verbale conclusivo della commissione esaminatrice, il bando nella parte relativa alla formazione della graduatoria e l’atto di indizione della procedura. Aveva dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 3, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nonché eccesso di potere, chiedendo anche la sospensione cautelare dell’efficacia degli atti.
Sviluppo del procedimento
La Provincia di Benevento si è costituita sostenendo l’infondatezza del ricorso. Il Ministero dell’interno, nella relazione istruttoria trasmessa al Consiglio di Stato, aveva invece concluso per la fondatezza dell’impugnativa.
Successivamente, nelle more della decisione, il ricorrente e la Provincia hanno depositato una dichiarazione congiunta di rinuncia alla decisione, rappresentando di avere sottoscritto un accordo transattivo in data 19 settembre 2024 e di avere così definito la controversia. Le parti hanno quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità, assumendo che la pretesa del ricorrente fosse stata integralmente soddisfatta.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha attribuito rilievo alla rinuncia depositata e alla circostanza, espressamente rappresentata dalle parti, dell’intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale. Ne deriva la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito dei motivi dedotti.
La Sezione ha precisato che il principio dispositivo trova applicazione anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. In conseguenza di tale sopravvenuta carenza di interesse, non è stato esaminato il motivo relativo alla violazione dell’art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 487/1994 né la censura di eccesso di potere.
Conclusione
La Sezione ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’istanza cautelare è stata assorbita dalla definizione in rito del procedimento.
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