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Parere

Parere n. 829/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Lorella Loreti, Rosalba Maggialetti, Concetta De Chirico e Luca Scattarella contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca), l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e nei confronti dei signori Denise Drittone, Eleonora Logruosso, Giacinto Ciaccia e Nicola Squicciarini: I.per l’annullamento: - del provvedimento di mancata ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, ivi compreso il risultato dei test di ammissione, pubblicati in data 22 aprile 2014 e della conseguente graduatoria unica del corso per l’ammissione al corso di laurea in questione per l'anno accademico 2014/2015, pubblicata in data 12 maggio 2014, nonché di tutti i provvedimenti di approvazione della graduatoria adottati dal Rettore dell'Università di Bari, ancorché non conosciuti e di quelli in cui essi risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e non ammessi al corso di laurea; - nonché di ogm atto presupposto, conseguente e/o connesso ancorché non conosciuto o conoscibile: II. nonché per l'accertamento del loro diritto ad essere ammessi al corso di laurea in questione e il conseguente diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego dell'iscrizione; III. nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea e, in via subordinata, al pagamento delle relative somme con interessi e rivalutazione come per legge.

Giustizia amministrativa201500070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro la mancata ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per l’anno accademico 2014/2015 e contro gli atti della relativa procedura selettiva e graduatoria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato il risultato della prova di ammissione e la graduatoria unica relativa ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2014/2015, deducendo violazioni della segretezza e dell’anonimato della prova, della lex specialis, delle disposizioni regolamentari sui concorsi pubblici, del decreto ministeriale n. 85 del 5 febbraio 2014, dei principi di trasparenza e par condicio e degli artt. 3, 4, 24 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento. È stata chiesta anche l’ammissione ai corsi, il risarcimento dei danni e la condanna in forma specifica ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a. Nel corso dell’istruttoria è emerso che due ricorrenti hanno conseguito la laurea in Medicina e chirurgia, mentre gli altri due hanno conseguito titoli di studio diversi; nessuno ha riscontrato la richiesta della Sezione di confermare l’attualità dell’interesse alla decisione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto sopravvenuto il venir meno dell’interesse alla decisione per tutti i ricorrenti. Le due ricorrenti che avevano contestato la mancata ammissione hanno conseguito successivamente la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, rispettivamente nel 2023 e nel 2022. Per gli altri due ricorrenti, uno ha rinunciato agli studi in Medicina e chirurgia e ha conseguito titoli di laurea nell’area delle professioni sanitarie della prevenzione, mentre l’altro ha conseguito una laurea in Scienze dei servizi giuridici. Il conseguimento di titoli diversi da quello cui si riferiva la prova contestata, unitamente al mancato riscontro alla richiesta espressa di confermare la persistenza dell’interesse, è stato ritenuto elemento grave, preciso e concordante dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le censure sulla procedura selettiva e ha espresso parere per la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse delle ricorrenti laureate in Medicina e chirurgia

Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, oggetto della prova di ammissione contestata, elimina l’interesse attuale alla decisione sul ricorso volto a ottenere l’ammissione al medesimo corso e determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti che hanno conseguito titoli diversi

La rinuncia agli studi in Medicina e chirurgia e il conseguimento di titoli di laurea diversi da quello cui si riferiva la prova contestata, insieme al mancato riscontro alla richiesta della Sezione di confermare l’interesse alla trattazione, costituiscono elementi gravi, precisi e concordanti dai quali desumere il venir meno dell’interesse alla decisione.

Mancato riscontro alla richiesta di conferma dell’interesse

Il mancato riscontro alla nota del 6 marzo 2026, con la quale i ricorrenti erano stati informati della relazione ministeriale e avvertiti della possibile declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, ha concorso alla decisione di improcedibilità.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    deposito diretto al Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base procedurale per il deposito diretto del ricorso straordinario al Consiglio di Stato.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    condanna in forma specifica

    È richiamato dai ricorrenti a fondamento della domanda di condanna delle amministrazioni all’adozione del provvedimento di ammissione; la domanda non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 7 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686

    È indicato dai ricorrenti tra le disposizioni asseritamente violate con riguardo alla segretezza e alla regolarità della prova concorsuale; il Collegio non ne ha esaminato la fondatezza.

  • art. 14 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    È indicato dai ricorrenti tra le disposizioni asseritamente violate nella procedura selettiva; il Collegio non ne ha esaminato il merito.

  • artt. 3, 4, 24 e 97 Cost.

    Sono richiamati dai ricorrenti a sostegno delle censure di illegittimità della procedura, ma non sono stati esaminati nel merito a causa dell’improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, il conseguimento successivo del titolo di studio per il quale era stata contestata la mancata ammissione determina, di regola, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, quando viene meno l’utilità concreta derivante dall’eventuale accoglimento.
  • Il conseguimento di un titolo di studio diverso da quello cui si riferiva la procedura selettiva può costituire elemento idoneo a dimostrare il venir meno dell’interesse al ricorso, soprattutto se l’interessato non risponde alla richiesta dell’organo decidente di confermare la persistenza dell’interesse.
  • Il mancato riscontro alla richiesta espressa di confermare l’interesse alla definizione del ricorso, accompagnato da circostanze oggettive incompatibili con la persistente utilità della decisione, consente di dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le censure dedotte contro la procedura amministrativa e le domande consequenziali di ammissione e risarcimento non devono essere esaminate nel merito.

Ricorso straordinario contro la mancata ammissione a Medicina e chirurgia

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto da quattro partecipanti alla prova nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” per l’anno accademico 2014/2015. Il ricorso era stato depositato direttamente al Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 11 d.P.R. n. 1199/1971.

Domande e censure dei ricorrenti

I ricorrenti avevano chiesto l’annullamento del risultato dei test, della graduatoria unica e degli ulteriori atti della procedura, nonché l’accertamento del diritto all’ammissione, il risarcimento dei danni e la condanna in forma specifica ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a.

Le censure riguardavano, in particolare:

  • la violazione della segretezza e dell’anonimato della prova;
  • la violazione della lex specialis e delle disposizioni regolamentari sui concorsi pubblici;
  • la violazione del decreto ministeriale n. 85 del 5 febbraio 2014;
  • la violazione dei principi di trasparenza e par condicio;
  • la violazione degli artt. 3, 4, 24 e 97 Cost.;
  • l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento e sviamento.

Sviluppo dell’istruttoria

Con il parere interlocutorio n. 371/2015 la Sezione Seconda aveva richiesto al Ministero competente la trasmissione della relazione istruttoria. Poiché tale adempimento non era stato tempestivamente eseguito, la Sezione Prima, cui l’affare era stato successivamente riassegnato, ha chiesto alle parti nel giugno 2024 di comunicare la permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio o l’eventuale sopravvenienza di cause di improcedibilità.

L’Università di Bari ha comunicato gli esiti delle carriere accademiche dei ricorrenti. Il Ministero dell’università e della ricerca, nella relazione trasmessa nel settembre 2024, ha concluso per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezza del ricorso.

Situazione dei ricorrenti

Dall’istruttoria è risultato che due ricorrenti hanno conseguito proprio la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia: una il 30 marzo 2022 e l’altra il 22 febbraio 2023. Per tali ricorrenti è venuta meno l’utilità concreta dell’eventuale accoglimento della domanda di ammissione al corso.

Gli altri due ricorrenti hanno seguito percorsi diversi. Una ricorrente ha rinunciato agli studi in Medicina e chirurgia e ha poi conseguito una laurea triennale in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e una laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione. L’altro ricorrente ha conseguito una laurea in Scienze dei servizi giuridici.

Valutazione sulla persistenza dell’interesse

Con nota del 6 marzo 2026 la Sezione ha comunicato ai ricorrenti il contenuto della relazione ministeriale e ha assegnato un termine per manifestare l’eventuale perdurante interesse alla trattazione. La nota avvertiva espressamente che, in mancanza di risposta, il ricorso sarebbe stato deciso con una declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.

Nessuno dei ricorrenti ha riscontrato la richiesta. Secondo la Sezione, il conseguimento della laurea in Medicina e chirurgia da parte di due ricorrenti rende direttamente attuale la sopravvenuta carenza di interesse. Per gli altri due, il conseguimento di titoli diversi da quello cui si riferiva la prova contestata, unitamente al mancato riscontro alla nota della Sezione, costituisce un insieme di elementi gravi, precisi e concordanti dal quale desumere ragionevolmente il venir meno dell’interesse.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato non ha esaminato le censure relative alla legittimità della procedura selettiva, né le domande di ammissione, risarcimento e condanna in forma specifica. La Sezione Prima ha espresso parere nel senso che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaAccesso programmato ai corsi universitari
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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