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Parere

Parere n. 833/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza per l’annullamento del provvedimento del Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – prot. 333/SAA/I/46372 del 10 ottobre 2023, notificato il 5 dicembre 2023, con il quale è stata disposta la sua destituzione dal servizio, della deliberazione del 15 settembre 2023 del Consiglio Provinciale di Disciplina, l’atto di apertura procedimento disciplinare del 3 maggio 2023, di ogni altro provvedimento presupposto.

Giustizia amministrativa202400796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della destituzione dal servizio e degli atti del procedimento disciplinare, compresa la deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina e l’atto di apertura del procedimento.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la destituzione dal servizio, disposta con effetti retroattivi al 17 settembre 2004, contestando violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e illogicità manifesta. Ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe utilizzato la destituzione, adottata dopo il collocamento in quiescenza, per sanare l’illegittima protrazione della sospensione cautelare dal servizio oltre la revoca delle misure cautelari penali e per evitare il pagamento delle differenze retributive. Il Consiglio di Stato ha esaminato: il rispetto del contraddittorio; la legittimità del mantenimento della sospensione cautelare fino al limite quinquennale; l’asserito sviamento di potere; la possibilità di concludere il procedimento disciplinare dopo la cessazione del rapporto di servizio; la retrodatazione degli effetti della destituzione; la rilevanza della definizione per prescrizione del procedimento penale.

Il parere

Il parere è nel senso del rigetto del ricorso. Il contraddittorio è stato rispettato, poiché la relazione ministeriale è stata trasmessa al ricorrente, che non ha presentato memorie. I fatti storici posti a fondamento della destituzione non sono stati contestati e l’azione disciplinare è stata attivata dopo la conclusione del procedimento penale. Il procedimento penale per favoreggiamento della prostituzione si è estinto per prescrizione, senza possibilità di assoluzione poiché i fatti storici risultavano accertati. La sospensione cautelare, obbligatoria durante l’applicazione della misura cautelare penale, poteva essere mantenuta, dopo la revoca di quest’ultima, fino a un massimo di cinque anni anche senza un provvedimento espresso di conferma; occorreva invece un provvedimento espresso per revocarla anticipatamente. Pertanto non vi era alcun atto illegittimo da sanare né uno scopo deviato, con conseguente infondatezza della censura di sviamento. La valutazione dell’Amministrazione circa l’incompatibilità delle condotte con lo status e i valori della Polizia di Stato rientra nella discrezionalità disciplinare e non presenta macroscopica illogicità o irragionevolezza. Il procedimento disciplinare può essere avviato e concluso con la destituzione anche dopo la cessazione del rapporto di servizio. La destituzione può retroagire al momento della sospensione cautelare, anche quando sia intervenuta dopo la riammissione obbligatoria in servizio per decorso del termine massimo quinquennale. Nel caso concreto, inoltre, il provvedimento ha fatto salvi i diritti economici maturati tra la riammissione e il collocamento in quiescenza.

Osservazioni

Contraddittorio procedimentale

La relazione istruttoria ministeriale è stata trasmessa al ricorrente, che ha avuto la possibilità di presentare osservazioni e controdeduzioni, senza tuttavia esercitarla; il contraddittorio deve quindi ritenersi rispettato.

Sospensione cautelare dal servizio

Ai sensi dell’articolo 9 del d.P.R. n. 737/1981 e dell’articolo 9, comma 2, seconda parte, della legge n. 19/1990, la sospensione cautelare, cessata la misura cautelare penale, poteva essere mantenuta per un periodo massimo di cinque anni anche senza un provvedimento espresso di conferma. Non sussisteva pertanto l’illegittimità dedotta dal ricorrente.

Sviamento di potere

Poiché la sospensione cautelare non era illegittima, la destituzione non poteva essere qualificata come strumento diretto a sanarla o a evitare il pagamento di differenze retributive; manca quindi il presupposto dello sviamento.

Valutazione disciplinare delle condotte

La contestazione disciplinare riguarda condotte di favoreggiamento e agevolazione dello sfruttamento della prostituzione, ritenute incompatibili con lo status e i valori della Polizia di Stato. La relativa valutazione è ampiamente discrezionale e non presenta macroscopica illogicità o irragionevolezza.

Cessazione del rapporto di servizio

Il collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età non impedisce all’Amministrazione di avviare e concludere il procedimento disciplinare con la destituzione.

Decorrenza della destituzione

La destituzione può essere retrodatata al momento della sospensione cautelare, data la natura provvisoria della sospensione, anche quando sia adottata dopo la riammissione obbligatoria in servizio al termine del quinquennio massimo.

Diritti economici

La retrodatazione non determina, nel caso concreto, una lesione economica poiché il provvedimento di destituzione ha fatto salvi i diritti maturati nel periodo compreso tra la riammissione obbligatoria e il collocamento in quiescenza.

Norme richiamate

  • art. 9, commi 1 e 3, d.P.R. n. 737/1981

    «L’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, colto da ordine o mandato di cattura o che si trovi, comunque, in stato di carcerazione preventiva, deve essere sospeso dal servizio»; «In caso di concessione di libertà provvisoria ovvero di revoca dell’ordine o mandato di cattura [...] ove le circostanze lo consiglino, la sospensione cautelare può essere revocata»

    La sospensione è obbligatoria durante la sottoposizione a misura cautelare penale; dopo la revoca della misura può essere revocata, se le circostanze lo consigliano, con provvedimento espresso.

  • art. 9, comma 2, seconda parte, legge n. 19/1990

    «Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto»

    La sospensione cautelare può conservarsi, se non revocata, fino a un massimo di cinque anni dopo la cessazione della misura cautelare penale; alla scadenza è revocata di diritto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce, insieme all’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679, il fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 del regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base per la tutela dei diritti e della dignità dell’interessato mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 4393/2013

    Richiamata per il principio secondo cui la destituzione deve retroagire al momento della sospensione cautelare, in ragione della natura provvisoria di quest’ultima.

  • Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 3838/2020

    Richiamata per l’applicazione della retrodatazione anche quando la destituzione sia adottata dopo la riammissione obbligatoria in servizio per scadenza del termine massimo quinquennale di sospensione.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare dal servizio dell’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, obbligatoria durante l’applicazione di una misura cautelare penale, può essere mantenuta dopo la revoca di tale misura, se non viene revocata, fino al limite massimo di cinque anni; alla scadenza è revocata di diritto.
  • La mancata adozione di un provvedimento espresso di conferma non rende illegittimo il mantenimento della sospensione cautelare entro il limite quinquennale, mentre la revoca anticipata richiede un provvedimento espresso.
  • Non sussiste sviamento di potere quando la destituzione sia fondata su condotte disciplinarmente accertate e non vi sia un precedente provvedimento illegittimo da sanare mediante la sanzione disciplinare.
  • Il procedimento disciplinare può essere avviato e concluso con la destituzione anche dopo la cessazione del rapporto di servizio per collocamento in quiescenza.
  • La destituzione può essere retrodatata al momento della sospensione cautelare, anche se adottata dopo la riammissione obbligatoria in servizio conseguente alla scadenza del termine massimo di sospensione; devono comunque essere salvaguardati i diritti economici maturati per il periodo successivo alla riammissione e anteriore alla cessazione del servizio.

Destituzione di un appartenente alla Polizia di Stato e sospensione cautelare

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un già assistente capo della Polizia di Stato contro il Ministero dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il ricorrente ha impugnato la destituzione dal servizio, gli atti del procedimento disciplinare e la deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina.

Fatti e contestazioni disciplinari

La destituzione è stata disposta con decorrenza dal 17 settembre 2004, in relazione a condotte tenute dal dipendente mentre prestava servizio presso una Squadra mobile. Secondo l’Amministrazione, egli avrebbe favorito un’attività organizzata di sfruttamento della prostituzione, agevolando la regolarizzazione delle donne coinvolte, ricercando alloggi, procacciando clienti e fornendo informazioni sulle operazioni di polizia.

Tali condotte sono state ritenute espressive di grave disprezzo per i valori della Polizia di Stato, incompatibili con le funzioni proprie dell’operatore di polizia e lesive del prestigio e del decoro dell’Amministrazione. Il procedimento penale per favoreggiamento della prostituzione si è concluso per prescrizione; il parere precisa tuttavia che non era possibile una pronuncia assolutoria, poiché i fatti storici posti a fondamento delle contestazioni risultavano accertati.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e illogicità manifesta. La censura principale riguardava la sospensione cautelare dal servizio, protrattasi per cinque anni dopo la revoca delle misure cautelari penali. Secondo il ricorrente, la destituzione, adottata dopo il collocamento in quiescenza e retrodatata al periodo della sospensione, sarebbe stata utilizzata per sanare tale illegittimità e per evitare il pagamento delle differenze retributive.

Contraddittorio e delimitazione della controversia

Il Consiglio di Stato ha rilevato che il contraddittorio era stato rispettato: la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente, il quale non aveva presentato memorie nel termine previsto.

Non sono stati contestati né i fatti storici indicati nel provvedimento di destituzione né la tempestività dell’azione disciplinare, avviata dopo la conclusione del procedimento penale. La questione centrale riguardava quindi lo scopo perseguito dall’Amministrazione con la destituzione e l’asserito sviamento di potere.

Disciplina della sospensione cautelare

L’articolo 9 del d.P.R. n. 737/1981 prevede la sospensione obbligatoria dell’appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza sottoposto a ordine o mandato di cattura o comunque a carcerazione preventiva. Dopo la revoca della misura cautelare, la sospensione può essere revocata, ove le circostanze lo consiglino, con provvedimento espresso.

L’articolo 9, comma 2, seconda parte, della legge n. 19/1990 stabilisce inoltre che, quando la sospensione cautelare dipenda dal procedimento penale, essa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni, decorso il quale è revocata di diritto.

Il Consiglio di Stato ha ricavato dal combinato disposto delle norme che la sospensione poteva essere mantenuta per l’intero quinquennio anche in assenza di un provvedimento espresso di conferma. Era necessario un atto espresso per revocarla anticipatamente, non per mantenerla entro il limite massimo previsto dalla legge. La sospensione subita dal ricorrente non era quindi illegittima.

Esclusione dello sviamento di potere

Poiché non vi era un provvedimento illegittimo da sanare, non risultava dimostrato alcun fine deviato. Il provvedimento di destituzione esponeva puntualmente le condotte contestate e le ragioni della loro incompatibilità con lo status di appartenente alla Polizia di Stato.

La valutazione dell’Amministrazione è stata qualificata come ampiamente discrezionale e non affetta da macroscopica illogicità o irragionevolezza. Il parere sottolinea inoltre che tali profili non erano stati specificamente prospettati in ricorso.

Destituzione dopo il collocamento in quiescenza

Il collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età non impedisce, secondo l’orientamento richiamato dal Consiglio di Stato e già affermato anche nel parere n. 689/2026, l’avvio o la conclusione del procedimento disciplinare con la destituzione dopo la cessazione del rapporto di servizio.

Retrodatazione della destituzione

Il Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento secondo cui la destituzione deve retroagire al momento della sospensione cautelare, in ragione della natura provvisoria di tale misura. Il principio è stato riferito alla sentenza della Sezione VI n. 4393/2013 ed è stato ritenuto applicabile anche quando la destituzione sia adottata dopo la riammissione obbligatoria in servizio conseguente alla scadenza del quinquennio massimo di sospensione, secondo quanto affermato dalla Sezione IV nella sentenza n. 3838/2020.

Nel caso concreto il provvedimento di destituzione ha fatto salvi i diritti economici maturati tra la riammissione obbligatoria e il collocamento in quiescenza. Non è stata quindi ravvisata una lesione economica derivante dalla retrodatazione.

Esito

La Sezione ha espresso parere contrario all’accoglimento del ricorso e ne ha disposto il rigetto perché infondato. È stato inoltre ordinato l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente, ai sensi dell’articolo 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaRapporto di impiego non privatizzatoRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietàLegittimo affidamento

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