Parere n. 831/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto dal dottor Maurizio Barra contro la Provincia di Brindisi e nei confronti del Comune di Francavilla Fontana, della Curatela del Fallimento “Francavilla Ambiente Società Consortile a r.l. in liquidazione”, in persona del curatore, della Lombardi Ecologia s.r.l. in liquidazione, in persona dei curatori, della T.M.E. – Termomeccanica Ecologia, della Regione Puglia, dell’ARPA Puglia e della ASL Brindisi per l’annullamento: - della nota prot. n. 0007038 del 28 febbraio 2023, emessa dalla Provincia di Brindisi, avente ad oggetto “Discarica per i rifiuti solidi urbani ubicata nel territorio di Francavilla Fontana (BR) – Contrada Feudo Inferiore. Esiti monitoraggio acque di falda trasmessi con nota ARPA Puglia prot. n. 26614-32 del 13.04.2022. Ordinanza di bonifica ex art. 244 D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.”; - nonché ove occorra, della nota prot. della Provincia di Brindisi n. 40822 del 21 dicembre 2022, avente ad oggetto l’avvio del procedimento finalizzato all’adozione dell’ordinanza di bonifica ex art. 244 del D. lgs. n. 152/2006; della comunicazione prot. n. 12067 del 5 aprile 2022 della Provincia di Brindisi avente ad oggetto: “Discarica per rifiuti solidi urbani ubicata nel territorio di Francavilla Fontana (BR) – Contrada Feudo Inferiore. Esiti monitoraggio acque di falda trasmessi con nota ARPA Puglia prot. 26614- 32 del 13.04.2022. Ordinanza di bonifica ex art. 244 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Riscontro nota del 23.03.2023”; della nota prot. n. 2592 del 17 gennaio 2023, con la quale il Comune di Francavilla Fontana ha espresso le proprie valutazioni favorevoli in merito all’adozione dell’ordinanza ex art. 244, d.lgs. 152/2006 da parte della Provincia di Brindisi; del rapporto ARPA Puglia nota prot. n. 26614-32 del 13 febbraio 2022; della nota della Provincia di Brindisi prot. n. 10531 del 23 marzo 2023; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo della sua posizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell’ordinanza provinciale di bonifica ex art. 244 d.lgs. 152/2006 relativa a una discarica per rifiuti solidi urbani nel territorio di Francavilla Fontana, nonché degli atti presupposti
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente, già amministratore unico di una società successivamente incorporata e poi fallita, ha impugnato l’ordine di bonifica adottato dalla Provincia di Brindisi ai sensi dell’art. 244 d.lgs. 152/2006, sostenendo di essere stato erroneamente individuato quale destinatario dell’ordine, poiché aveva ricoperto la carica amministrativa soltanto tra il 30 maggio 2012 e il 31 novembre 2013, quando la società era già fuoriuscita dalla compagine della società consortile concessionaria della gestione della discarica. Ha dedotto difetto di legittimazione passiva, erronea presupposizione in fatto, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta, violazione del principio chi inquina paga e violazione degli artt. 239, 240 e 242 d.lgs. 152/2006. Nel corso del procedimento, il TAR Lecce, con sentenza n. 202 del 12 febbraio 2024, ha annullato il medesimo provvedimento provinciale, rilevante anche nei confronti della posizione del ricorrente. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la propria pretesa.
Il parere
La Sezione ha ritenuto che il ricorrente abbia conseguito il bene della vita perseguito, poiché il provvedimento impugnato è stato annullato dal TAR Lecce con sentenza n. 202 del 12 febbraio 2024, non impugnata. Ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso straordinario per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., con assorbimento della domanda cautelare. La Sezione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso.
Osservazioni
Cessazione della materia del contendere
L’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento provinciale impugnato ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso straordinario.
Domanda cautelare
La domanda cautelare è stata assorbita in conseguenza della definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 244 d.lgs. 152/2006
La disposizione costituiva la base giuridica dell’ordinanza provinciale di bonifica impugnata; il merito delle censure relative alla sua applicazione non è stato esaminato.
artt. 239, 240 e 242 d.lgs. 152/2006
Sono stati richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina della bonifica e al principio chi inquina paga, ma la Sezione non ha deciso tali motivi nel merito.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
La disposizione è stata applicata perché l’annullamento giurisdizionale dell’atto impugnato ha prodotto un risultato pienamente satisfattivo per il ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, l’annullamento in sede giurisdizionale dell’atto impugnato, quando realizza integralmente il bene della vita perseguito dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere e l’improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
- La sopravvenuta cessazione della materia del contendere assorbe la domanda cautelare proposta nel ricorso straordinario, poiché viene meno l’esigenza di una tutela interinale rispetto all’atto ormai annullato.
Impugnazione dell’ordinanza di bonifica di una discarica
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un ex amministratore unico di una società operante nel settore della gestione dei rifiuti contro un’ordinanza della Provincia di Brindisi, adottata ai sensi dell’art. 244 d.lgs. 152/2006. L’ordinanza concerneva una discarica per rifiuti solidi urbani ubicata nel territorio di Francavilla Fontana e individuava il ricorrente tra i destinatari degli obblighi di bonifica.
Motivi dedotti dal ricorrente
Il ricorrente ha sostenuto di essere stato erroneamente individuato quale destinatario dell’ordine, evidenziando che aveva ricoperto la carica di amministratore soltanto in un determinato periodo e quando la società era già fuoriuscita dalla società consortile concessionaria della gestione della discarica. Ha quindi dedotto:
- difetto di legittimazione passiva;
- erronea presupposizione in fatto;
- difetto di istruttoria e di motivazione;
- illogicità e ingiustizia manifesta;
- violazione del principio chi inquina paga;
- violazione degli artt. 239, 240 e 242 d.lgs. 152/2006.
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nella relazione cautelare, aveva espresso l’avviso favorevole alla sospensione dell’ordinanza e, nella successiva relazione sul merito, aveva concluso per la fondatezza del ricorso, richiamando anche precedenti decisioni del TAR Lecce relative ad altri destinatari del medesimo provvedimento.
Sopravvenienze processuali
Nel corso del procedimento il ricorrente è stato coinvolto, quale controinteressato o cointeressato, in un giudizio promosso dinanzi al TAR Lecce da altro destinatario dell’ordinanza. In tale giudizio il ricorrente aveva chiesto di essere estromesso per difetto di legittimazione passiva.
Con sentenza n. 202 del 12 febbraio 2024, il TAR Lecce ha respinto la questione preliminare relativa alla legittimazione processuale del ricorrente, osservando che il suo nominativo figurava tra i destinatari del provvedimento impugnato, ma ha comunque annullato l’ordinanza provinciale di bonifica. La sentenza non è stata impugnata.
Il ricorrente ha quindi chiesto che il ricorso straordinario fosse dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa azionata.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che l’annullamento giurisdizionale dell’ordinanza abbia realizzato il bene della vita perseguito dal ricorrente. Ha applicato l’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui, quando nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Sezione non ha pertanto esaminato i motivi relativi alla legittimazione passiva, alla ricostruzione dei fatti, agli obblighi di bonifica e al principio chi inquina paga.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario sia dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. La domanda cautelare è stata assorbita.
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