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Parere

Parere n. 834/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Luana Alfonzo, Roberto Allocco, Alessandra Barcellona, Claudio Bove, Mauro Bove, Monica Brancato, Simona Castiglione, Matteo Cavallari, Ornella Centinaro, Antonino Dolce, Carlo Fadda, Valentina Manca, Elisa Marchiafava, Giovanna Mereu, Chiara Moavero, Maria Mollica, Claudio Napoli, Valentina Scaduto, Rosario Sparacino, Antonio Tortoriello contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Cineca per l’annullamento del provvedimento (D.D. n. 1949/2018 in data 31 ottobre 2018) di chiusura della graduatoria di merito per l’accesso alle Scuole di specializzazione medica, nella parte in cui ha impedito la riassegnazione dei posti rimasti vacanti.

Giustizia amministrativa201900173

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del D.D. n. 1949 del 31 ottobre 2018, nella parte in cui ha disposto la chiusura della graduatoria di merito per l'accesso alle scuole di specializzazione medica senza riassegnare i posti rimasti vacanti.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti, partecipanti al concorso unico nazionale del 2017 per 6.934 borse di studio destinate all'accesso alle scuole di specializzazione medica, contestano il bando e il successivo meccanismo di assegnazione dei posti. Deducono, da un lato, che il numero dei posti messi a concorso sarebbe stato determinato prima della definizione del fabbisogno professionale dei medici specialisti, quantificato in 8.569 unità, e prima dell'Accordo tra Stato e Regioni del 21 giugno 2018; dall'altro, sostengono che il sistema degli scaglioni e delle finestre temporali per la scelta delle scuole e delle sedi, non consentendo ai candidati di rifiutare l'assegnazione automatica, avrebbe impedito il recupero dei posti rimasti vacanti per rinuncia. Secondo i ricorrenti, le risorse disponibili avrebbero potuto finanziare 7.026 contratti anziché 6.934 e il meccanismo di assegnazione avrebbe lasciato inutilizzati circa 100 posti. Undici ricorrenti hanno successivamente rinunciato al ricorso, dichiarando il venir meno dell'interesse; gli altri sette non hanno risposto all'invito a confermare l'interesse. Per questi ultimi la Sezione ha esaminato la sussistenza dell'interesse concreto e attuale, considerando le rispettive posizioni in graduatoria, tutte molto lontane dall'ultima posizione utile.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nei confronti degli undici ricorrenti che hanno espressamente rinunciato al ricorso. Quanto agli altri sette, ha ritenuto implicitamente persistente l'interesse alla decisione, ma ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale. Le loro posizioni in graduatoria erano comprese tra il n. 10.534 e il n. 15.717, a fronte di 6.934 posti disponibili. Secondo la Sezione, neppure l'integrale accoglimento delle censure avrebbe reso ragionevolmente prospettabile il loro accesso alle scuole di specializzazione. I ricorrenti non hanno fornito alcuna dimostrazione, neppure quale principio di prova, della possibilità di conseguire una posizione utile in caso di accoglimento, omettendo di superare la cosiddetta prova di resistenza richiesta nelle controversie concorsuali. Il parere non ha quindi esaminato nel merito le contestazioni relative al numero delle borse e al meccanismo di riassegnazione.

Osservazioni

Sopravvenuto difetto di interesse

Il ricorso è improcedibile rispetto agli undici ricorrenti che hanno dichiarato di rinunciare, in quanto hanno rappresentato il venir meno dell'interesse alla decisione.

Prova di resistenza e interesse a ricorrere

Per i sette ricorrenti che non hanno confermato l'interesse, il ricorso è inammissibile: essi avrebbero dovuto dimostrare, o almeno prospettare con un principio di prova, che l'accoglimento delle censure avrebbe potuto condurli a una posizione utile in graduatoria.

Distanza dall'ultima posizione utile

Le posizioni dei ricorrenti ancora interessati, comprese tra il n. 10.534 e il n. 15.717, sono state ritenute troppo distanti dai 6.934 posti messi a concorso per rendere ragionevolmente configurabile una chance di accesso, anche considerando le ipotizzate ulteriori disponibilità e i posti non riassegnati.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    È richiamato quale disposizione sulla possibilità di deposito diretto del ricorso straordinario.

  • art. 35, comma 1, d.lgs. n. 368/1999

    È richiamato quale base dell'Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome relativo al fabbisogno di medici specialisti.

  • D.D. 17 maggio 2018, n. 1208

    Bando di concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione nelle professioni sanitarie per l'anno accademico 2017/18, contestato dai ricorrenti.

  • D.D. 12 luglio 2018, n. 536

    Atto con cui il Ministero avrebbe fissato il contingente dei contratti di formazione specialistica ripartiti per ateneo e scuola, per complessive 6.934 borse.

  • D.D. 31 ottobre 2018, n. 1949

    Provvedimento impugnato, recante la chiusura della graduatoria di merito senza la riassegnazione dei posti rimasti vacanti.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative ai risultati di un concorso pubblico, l'interesse concreto e attuale al ricorso richiede la prova di resistenza: il ricorrente deve dimostrare, o almeno fornire un principio di prova, che l'accoglimento delle censure potrebbe condurlo a una posizione utile in graduatoria.
  • La mera deduzione di illegittimità del bando o delle modalità di assegnazione non è sufficiente quando la posizione del candidato è talmente distante dall'ultima posizione utile da escludere ragionevolmente qualsiasi concreta chance di conseguire il posto anche in caso di accoglimento integrale del ricorso.
  • La mancata conferma dell'interesse alla decisione, a fronte di una specifica richiesta della Sezione, può essere valutata diversamente dalla rinuncia espressa: in assenza di una dichiarazione di rinuncia, l'interesse può ritenersi implicitamente persistente, ferma restando la verifica delle condizioni di ammissibilità.
  • La rinuncia al ricorso o la dichiarazione del sopravvenuto venir meno dell'interesse comporta l'improcedibilità della domanda limitatamente alla posizione del ricorrente interessato.

Ricorso straordinario sull'accesso alle scuole di specializzazione medica

Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da una pluralità di candidati contro il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della Salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Cineca. L'impugnazione era diretta contro il D.D. n. 1949 del 31 ottobre 2018, recante la chiusura della graduatoria di merito del concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione medica, nella parte in cui non aveva consentito la riassegnazione dei posti rimasti vacanti.

Premesse e svolgimento della procedura

Il concorso unico nazionale del 2017 prevedeva 6.934 borse di studio. I ricorrenti avevano partecipato alla prova di ammissione, ma non avevano conseguito una posizione utile. La sospensione cautelare era stata già respinta dalla Sezione nell'adunanza del 16 ottobre 2019.

Nel corso del procedimento:

  • undici ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, ritenendo venuto meno l'interesse alla decisione;
  • gli altri sette, destinatari di una richiesta di conferma dell'interesse entro dieci giorni, non hanno fornito riscontro;
  • la Sezione ha quindi ritenuto implicitamente persistente l'interesse di questi ultimi, procedendo alla verifica dell'ammissibilità del ricorso.

Censure dedotte

I ricorrenti contestavano anzitutto la determinazione del numero dei posti. Sostenevano che il bando fosse stato adottato prima della definizione del fabbisogno professionale dei medici specialisti per il 2018, successivamente quantificato in 8.569 unità con l'Accordo stipulato il 21 giugno 2018 ai sensi dell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 368/1999. Il contingente dei contratti di formazione specialistica, pari complessivamente a 6.934 borse, sarebbe stato fissato soltanto con il D.D. n. 536 del 12 luglio 2018.

I ricorrenti sostenevano inoltre che le risorse finanziarie disponibili avrebbero potuto consentire il finanziamento di 7.026 contratti, anziché dei 6.934 effettivamente messi a concorso.

Una seconda censura riguardava il sistema degli scaglioni e delle finestre temporali. I candidati venivano esaminati progressivamente, a partire da gruppi di mille, e disponevano di un termine di 24 ore per indicare fino a tre preferenze relative a scuole e sedi. In mancanza di scelta, il sistema procedeva all'assegnazione automatica. Secondo i ricorrenti, l'assenza di una possibilità di rifiuto dell'assegnazione automatica avrebbe impedito di recuperare, a favore dei candidati collocati negli scaglioni successivi, i posti rimasti vacanti per rinuncia, stimati in circa cento unità.

Improcedibilità per alcuni ricorrenti

La Sezione ha dichiarato il ricorso improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, nei confronti degli undici candidati che avevano espressamente comunicato di voler rinunciare al ricorso perché non più interessati alla decisione.

Inammissibilità per difetto di interesse concreto e attuale

Per i sette ricorrenti che non avevano risposto alla richiesta di conferma dell'interesse, la Sezione ha ritenuto che l'interesse fosse implicitamente ancora sussistente. Tuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza.

Le posizioni in graduatoria erano le seguenti: Mauro Bove n. 10.534, Antonio Tortoriello n. 15.007, Ornella Centinaro n. 14.979, Chiara Moavero n. 14.842, Maria Mollica n. 15.299, Claudio Napoli n. 15.192 e Claudio Bove n. 15.717. A fronte di 6.934 posti disponibili, anche la posizione relativamente migliore, quella collocata al n. 10.534, risultava molto distante dall'ultima posizione utile.

La Sezione ha ritenuto che, alla luce di tale collocazione e delle allegazioni contenute nel ricorso, non fosse ragionevolmente prospettabile una chance di accesso neppure in caso di accoglimento integrale delle censure. I ricorrenti, inoltre, non avevano fornito alcuna argomentazione idonea a dimostrare la possibilità di ottenere una posizione utile in graduatoria.

Principio sulla prova di resistenza

Il parere richiama la giurisprudenza secondo cui, nelle controversie riguardanti i risultati di un concorso pubblico, il ricorrente deve dimostrare, o almeno fornire un principio di prova, che l'accoglimento dei motivi potrebbe condurre a un collocamento utile. In mancanza, la domanda è inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale. Sono richiamate, tra le altre, Cons. Stato, Sez. VII, 30 agosto 2024, n. 7322; Cons. Stato, Sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6414; Cons. Stato, Sez. VI, 9 gennaio 2023, n. 219.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso fosse:

  • improcedibile quanto agli undici ricorrenti che avevano dichiarato il venir meno dell'interesse;
  • inammissibile quanto ai sette ricorrenti che avevano mantenuto, implicitamente, l'interesse, ma non avevano superato la prova di resistenza.

La Sezione non ha esaminato nel merito le censure relative alla quantificazione delle borse, alla disponibilità finanziaria e al meccanismo di riassegnazione dei posti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseDecadenza e tardività

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