Parere n. 830/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Rai - Radio Televisione Italiana S.p.A., contro il Ministero dello sviluppo economico e nei confronti di Ministero dell'economia e delle finanze per l'annullamento di tutti i provvedimenti, di estremi e data sconosciuti e non comunicati, in applicazione dei quali le somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'art. 27, co. 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono state ridotte, per l'anno 2014, di € 150.000.000,00 secondo quanto stabilito dall'art. 21, co. 4, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione degli atti, di estremi e data non conosciuti, con cui per l'anno 2014 è stata ridotta di 150.000.000 di euro la quota del canone radiotelevisivo da riversare alla concessionaria del servizio pubblico, in applicazione dell'art. 21, comma 4, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla l. 23 giugno 2014, n. 89.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La RAI ha proposto ricorso straordinario chiedendo l'annullamento degli atti concernenti la riduzione, per l'anno 2014, delle somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità derivata degli atti in ragione della prospettata illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 66 del 2014. Sono state prospettate, tra l'altro, la violazione dell'art. 77 Cost. per difetto dei presupposti di necessità e urgenza e per estraneità della disposizione rispetto all'oggetto del decreto-legge; la violazione degli artt. 3, 23, 53, 81, 97, 117, 119, 41 e 42 Cost., anche in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU e ai principi dell'Unione europea; la lesione del legittimo affidamento, della ragionevolezza, della buona fede e della certezza dell'ordinamento; nonché l'alterazione del rapporto tra canone e obblighi di servizio pubblico, con conseguente pregiudizio per l'equilibrio economico e la libertà d'impresa della RAI. Il Ministero ha eccepito la genericità e l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la disposizione legislativa fosse immediatamente applicabile e che non fossero stati adottati specifici atti amministrativi attuativi. Nel corso dell'istruttoria la Sezione ha acquisito ulteriori relazioni e approfondimenti sulla giurisdizione, sull'andamento del gettito del canone, sulle somme riversate alla RAI e sull'eventuale pendenza di controversie analoghe. Successivamente, la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia sostanzialmente coincidente, qualificando la pretesa della RAI come diritto derivante dall'eventuale declaratoria di incostituzionalità della norma legislativa. Infine, la RAI ha comunicato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso fosse improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando altresì il difetto di giurisdizione. La sopravvenuta carenza di interesse è stata comunicata dalla stessa ricorrente, anche in considerazione della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 29608 del 10 novembre 2025, che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario sulla pretesa relativa al pagamento dell'intero ammontare del canone. La Sezione ha precisato che la controversia non riguarda l'illegittimità di un provvedimento amministrativo discrezionale, ma l'accertamento di un diritto patrimoniale che dipenderebbe dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma legislativa applicata. Il Collegio non ha quindi esaminato nel merito le censure di legittimità costituzionale formulate dalla RAI.
Osservazioni
Giurisdizione
La controversia esula dalla giurisdizione amministrativa perché la RAI non contesta un provvedimento amministrativo discrezionale, ma fa valere una pretesa patrimoniale il cui fondamento dipenderebbe dall'eventuale declaratoria di incostituzionalità della disposizione legislativa che ha disposto la riduzione delle somme riversate.
Sopravvenuta carenza di interesse
La ricorrente ha comunicato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche in ragione della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione. Tale sopravvenienza impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 21, comma 4, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla l. 23 giugno 2014, n. 89
Disposizione legislativa in applicazione della quale, per l'anno 2014, è stata ridotta di 150.000.000 di euro la quota delle somme da riversare alla RAI.
art. 27, comma 8, primo periodo, l. 23 dicembre 1999, n. 488
Norma richiamata quale fondamento delle somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
art. 7, comma 8, c.p.a.
Richiamato dalla RAI per sostenere l'ammissibilità del ricorso straordinario anche in relazione a situazioni giuridiche qualificate come diritti soggettivi.
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato dalla RAI nell'argomentazione sull'ammissibilità del ricorso straordinario e sul riparto di giurisdizione.
art. 47, comma 3, d.lgs. n. 177 del 2005
Base normativa del decreto ministeriale di determinazione del canone per l'anno 2014.
art. 1, comma 153, l. n. 208 del 2015
Richiamato in relazione alla riforma della riscossione del canone e ai dati sul relativo gettito.
art. 77 Cost.
Invocato dalla RAI per contestare la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza e l'estraneità della disposizione al decreto-legge.
art. 3 Cost.
Invocato in relazione ai principi di ragionevolezza, parità di trattamento e tutela dell'affidamento.
artt. 23 e 53 Cost.
Richiamati dalla RAI per contestare la giustificazione e la struttura dell'onere tributario connesso al canone.
artt. 81 e 119 Cost.
Richiamati con riferimento al principio di integrale finanziamento delle funzioni pubbliche.
art. 97 Cost.
Invocato per contestare la riduzione retroattiva delle risorse senza previa modifica degli obblighi di servizio pubblico e del piano industriale.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato in relazione agli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e ai principi dell'Unione europea.
artt. 41 e 42 Cost.
Invocati in relazione alla libertà d'impresa e all'incidenza della riduzione del canone sull'equilibrio economico della concessionaria.
artt. 6 e 13 CEDU
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla tutela dell'affidamento e al diritto a un ricorso effettivo.
art. 9 d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
Il ricorso è stato trattato secondo il procedimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
ordinanza Cass., Sez. Unite, 10 novembre 2025, n. 29608
RAI non lamenta l'illegittimità di un provvedimento amministrativo di natura discrezionale, ma fa valere il diritto che le spetterebbe ove la norma di legge in forza della quale è stata operata la riduzione dell'importo ad essa riversato fosse dichiarata incostituzionale.
La controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di una pretesa patrimoniale fondata sull'eventuale caducazione della norma legislativa e non sull'impugnazione di un atto amministrativo discrezionale.
Massime di principio
- Quando la pretesa azionata mira all'accertamento di un diritto patrimoniale il cui riconoscimento dipende dall'eventuale declaratoria di incostituzionalità di una norma legislativa, e non dalla contestazione di un provvedimento amministrativo discrezionale, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La sopravvenuta dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, adeguatamente collegata a una sopravvenienza processuale idonea a definire la controversia, determina l'improcedibilità del ricorso straordinario.
- Nel ricorso straordinario, il difetto di giurisdizione e la sopravvenuta carenza di interesse impediscono l'esame nel merito delle censure di illegittimità costituzionale prospettate contro la norma legislativa presupposta.
Riduzione della quota di canone radiotelevisivo spettante alla RAI per il 2014
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto dalla RAI contro il Ministero dello sviluppo economico, nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'annullamento degli atti con cui sarebbe stata applicata la riduzione di 150 milioni di euro delle somme da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per l'anno 2014, prevista dall'art. 21, comma 4, del d.l. n. 66 del 2014, convertito dalla l. n. 89 del 2014.
Premesse e domanda della ricorrente
La RAI, concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ha dedotto l'illegittimità derivata degli atti impugnati, sostenendo l'illegittimità costituzionale della disposizione legislativa applicata. La ricorrente ha contestato:
- la violazione dell'art. 77 Cost., per difetto dei presupposti di necessità e urgenza e per estraneità della disposizione rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge;
- la violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost., per irragionevolezza della riduzione e per l'incidenza retroattiva sull'affidamento della concessionaria;
- la violazione degli artt. 81, 97 e 119 Cost., per la riduzione delle risorse senza una contestuale modifica degli obblighi di servizio pubblico e del contratto di servizio;
- la violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU e ai principi dell'Unione europea;
- la violazione degli artt. 41 e 42 Cost., in relazione all'art. 21 Cost., per l'incidenza della riduzione sull'equilibrio economico della società e sulla libertà d'impresa.
Posizione dell'amministrazione
Il Ministero ha riferito di avere adottato, per l'anno 2014, il decreto del 17 dicembre 2013 di determinazione del canone, confermando gli importi dell'anno precedente. Ha negato l'adozione di uno specifico decreto attuativo dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 66 del 2014, ritenendo la disposizione immediatamente imperativa e direttamente applicabile. Da ciò il Ministero ha desunto la genericità e l'inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza.
Istruttoria e pareri interlocutori
La Sezione ha adottato più pareri interlocutori, chiedendo successive integrazioni istruttorie. In particolare, sono stati richiesti:
- un esame analitico delle censure formulate dalla RAI, comprese quelle di legittimità costituzionale;
- l'acquisizione del contributo del Ministero dell'economia e delle finanze;
- ulteriori approfondimenti sulla questione pregiudiziale di giurisdizione;
- i dati sull'andamento del gettito del canone e sulle quote devolute alla RAI, raffrontati con gli anni 2013, 2014 e 2015 e con gli esercizi successivi alla riforma della riscossione introdotta dalla l. n. 208 del 2015;
- informazioni sull'eventuale pendenza di controversie analoghe aventi a oggetto la costituzionalità della norma contestata o delle successive disposizioni finanziarie relative al canone.
La RAI ha confermato più volte il proprio interesse alla decisione e ha ribadito le argomentazioni difensive. Il Ministero, da ultimo, ha concluso per il rigetto del ricorso, richiamando anche la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 151 del 10 gennaio 2025, sulla natura del canone, non riconducibile a un corrispettivo in senso strettamente sinallagmatico.
Questione di giurisdizione
La Sezione ha dato rilievo decisivo all'ordinanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 29608 del 10 novembre 2025. La Corte ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia promossa dalla RAI per ottenere il pagamento della somma di 150 milioni di euro e l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'intero ammontare del canone.
Secondo la qualificazione accolta dalle Sezioni Unite, la RAI non contesta l'illegittimità di un provvedimento amministrativo discrezionale, ma fa valere un diritto patrimoniale che potrebbe sorgere soltanto qualora fosse dichiarata incostituzionale la norma legislativa in forza della quale è stata operata la riduzione. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Sopravvenuta carenza di interesse
Con comunicazione del 27 febbraio 2026, il difensore della RAI ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, anche in ragione della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
La Sezione ha ritenuto che tale sopravvenienza, unitamente al difetto di giurisdizione, impedisse la prosecuzione dell'esame del ricorso e imponesse la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le censure di illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 4, del d.l. n. 66 del 2014. Ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere dichiarato improcedibile, fermo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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