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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25759/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha chiesto il pagamento dell'imposta di registro, nella misura del 9%, in relazione alla registrazione di una sentenza civile della Corte d'appello che aveva accertato che un atto di compravendita immobiliare, in cui i ricorrenti figuravano come venditori, mascherava in realtà una donazione lesiva della quota di riserva dei coeredi. I contribuenti hanno impugnato l'avviso sostenendo che la sentenza non avesse prodotto alcun trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari tassabile. In cassazione hanno articolato due motivi: con il primo hanno dedotto la violazione della disciplina emergenziale sull'udienza da remoto e sulla trattazione scritta nel periodo COVID-19, lamentando che la CTR avesse deciso senza rispettare la richiesta di discussione; con il secondo hanno invocato il giudicato esterno formatosi in un diverso giudizio promosso da un'altra coerede contro il medesimo avviso di liquidazione, che avrebbe escluso la debenza dell'imposta di registro. La Corte ha però rilevato, quanto al primo motivo, che non risultava depositata né specificamente trascritta la richiesta formulata ai sensi della normativa emergenziale e che mancava l'indicazione della sua precisa localizzazione negli atti, con conseguente inammissibilità per difetto di specificità e autosufficienza. Quanto al secondo motivo, ha osservato che non era stato prodotto il certificato di passaggio in giudicato della sentenza invocata, che l'efficacia del giudicato favorevole formatosi in capo a un coobbligato non è rilevabile d'ufficio ma deve essere espressamente fatta valere dalla parte interessata, e che nel caso concreto l'eccezione era nuova in cassazione perché non sollevata nel giudizio di appello. In ogni caso, l'eventuale contrasto con il giudicato avrebbe imposto il rimedio della revocazione e non del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità e autosufficienza, e ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché fondato su un giudicato esterno non documentato e comunque eccepito tardivamente per la prima volta in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La censura di violazione di legge è stata prospettata in relazione alla disciplina emergenziale sull'udienza, ma la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza della deduzione processuale.

  • art. 27 D.L. 37/2020

    È richiamato come disciplina emergenziale dello svolgimento delle udienze durante l'emergenza COVID-19, che consente la decisione sulla base degli atti salvo richiesta di discussione; la Corte ha però escluso che nel caso concreto risultasse provata una rituale richiesta ai sensi di tale norma.

  • art. 366 c.p.c.

    La Corte ne fa applicazione per affermare che il ricorso per cassazione deve contenere l'indicazione specifica e la localizzazione degli atti processuali rilevanti, anche quando siano dedotte violazioni di natura processuale.

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato in tema di giudicato formale, ma la Corte ha escluso che il giudicato esterno invocato fosse utilmente dedotto in cassazione per mancanza di prova e perché non eccepito nel giudizio di merito.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato in tema di efficacia sostanziale del giudicato; la Corte ha affermato che l'estensione di un giudicato favorevole a un coobbligato non può essere rilevata d'ufficio e deve essere espressamente invocata dalla parte interessata.

  • art. 1306, comma 2, c.c.

    La Corte ribadisce che l'efficacia del giudicato formatosi nei confronti di un coobbligato è nella disponibilità del soggetto che intenda avvalersene e non è rilevabile d'ufficio dal giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in ragione del rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha inserito nel sistema il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • d.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, Parte Prima, artt. 8 e 37

    Sono richiamati dalla CTR come base della tassazione degli atti giudiziari che definiscono, anche parzialmente, un giudizio; la Corte di cassazione non entra nel merito di tale ratio perché respinge i motivi per ragioni processuali.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure, anche se attengono a violazioni processuali, devono essere specifiche e autosufficienti: la parte deve indicare e localizzare in modo preciso gli atti e i documenti su cui fonda il motivo, senza demandare alla Corte ricerche integrative nel fascicolo.
  • La deduzione del vizio derivante dalla mancata trattazione orale o scritta secondo la disciplina emergenziale richiede la prova di una rituale e tempestiva richiesta formulata nei termini previsti dalla normativa speciale; una generica istanza di udienza anteriore alla disciplina emergenziale non basta.
  • Il giudicato esterno favorevole formatosi in capo a un coobbligato non è rilevabile d'ufficio dal giudice di legittimità: la parte che intenda avvalersene deve dedurlo tempestivamente nel giudizio di merito e produrne la prova documentale, inclusa l'attestazione del passaggio in giudicato.
  • Se il giudicato esterno si forma nel corso del giudizio di appello e non viene eccepito in quella sede, la relativa doglianza proposta per la prima volta in cassazione è nuova e quindi inammissibile.
  • Quando si assume una decisione difforme da un giudicato esterno già formatosi, il rimedio appropriato non è necessariamente il ricorso per cassazione, ma può essere la revocazione della sentenza contrastante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposte di registro
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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