Cassazione Civile, Ordinanza n. 39330/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre rilevato l'inammissibilità del controricorso del Comune perché tardivo, e per tale ragione non ha provveduto sulle spese. Ha infine dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una società, datrice di lavoro di un dipendente eletto consigliere comunale, volta a ottenere dal Comune il rimborso delle somme corrisposte al lavoratore per i permessi retribuiti fruiti negli anni 2008-2010 per partecipare alle attività consiliari, ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 267/2000. In primo e secondo grado la domanda è stata respinta. La Corte d'appello ha escluso di poter acquisire in appello le buste paga prodotte solo tardivamente dalla società, rilevando la decadenza istruttoria e l'inutilizzabilità dei poteri officiosi già esercitati in primo grado; ha inoltre negato rilievo al principio di non contestazione, perché il Comune aveva contestato specificamente il diritto al rimborso e l'entità del trattamento retributivo rimborsabile. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e degli artt. 2733 e 2735 c.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che i giudici di merito avrebbero alterato il thema decidendum, concentrandosi sul pagamento delle somme a titolo di retribuzione e sulla mancata produzione delle buste paga, mentre il vero tema riguardava il costo orario da rimborsare, da calcolarsi secondo il numero di giorni di lavoro mensili previsti dal CCNL oppure secondo quelli effettivamente lavorati; ha inoltre invocato il valore probatorio di asserite determinazioni comunali e della propria nota contabile come confessione stragiudiziale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 79 e 80 del d.lgs. 267/2000 e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il divisore corretto per calcolare la retribuzione rimborsabile dovesse essere 20 e non 26. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché la dedotta mutatio libelli era inconferente e comunque la Corte territoriale aveva correttamente individuato la contestazione del Comune nell'entità della retribuzione rimborsabile; inoltre il motivo era privo di specificità per mancata trascrizione e localizzazione nel fascicolo dei documenti richiamati, sicché non era possibile apprezzarne il contenuto né attribuire loro il valore di confessione stragiudiziale. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente generico, poiché non confutava la ratio decisoria fondata sulla mancata prova dell'effettivo esborso da parte della società, e inoltre proponeva una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione come vizio di omesso esame di fatto storico.
Norme richiamate
Riconosce, nel caso di amministratori locali, il diritto del datore di lavoro al rimborso delle retribuzioni corrisposte per i permessi fruiti dal dipendente per l'esercizio del mandato; nel caso concreto la controversia riguardava la prova e la misura dell'esborso rimborsabile.
Richiamato insieme all'art. 80 ai fini della disciplina dei permessi degli amministratori locali.
Invocato per dedurre un'asserita alterazione del thema decidendum, ma la Corte ha escluso che vi fosse mutamento della domanda o decisione su un bene diverso da quello richiesto.
Richiamato per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché volta a ottenere una rivalutazione del merito.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il valore confessorio di alcuni documenti, ma la Corte ha escluso che ciò fosse scrutinabile senza puntuale trascrizione e localizzazione dei documenti.
Richiamato dalla ricorrente in tema di confessione stragiudiziale; la Corte ha escluso la deduzione per difetto di specificità.
art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve essere specifico e contenere l'esposizione analitica delle ragioni di censura rispetto alla sentenza impugnata.
art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.
La Corte lo richiama per affermare l'onere di trascrivere e indicare la sede processuale dei documenti su cui si fonda il motivo di ricorso.
art. 437, secondo comma c.p.c.
Richiamato in relazione ai documenti indispensabili in appello; la Corte d'appello aveva escluso l'acquisizione tardiva delle buste paga.
Richiamato per affermare la tardività del controricorso, notificato oltre il termine di quaranta giorni.
art. 1, primo comma, l. 742/1969
Richiamato con la modifica legislativa applicabile ratione temporis ai fini del computo della sospensione feriale.
art. 16 d.l. 132/2017 conv. con mod. da l. 162/2014
Richiamato come norma che incide sulla sospensione feriale applicabile nel caso concreto.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la denuncia di mutatio libelli o di alterazione del thema decidendum è inconferente se la censura riguarda in realtà la valutazione della domanda o del contenuto delle contestazioni compiuta dal giudice di merito; la violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto o decida su un petitum non compreso nelle allegazioni delle parti.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: i documenti posti a fondamento della censura vanno trascritti o quanto meno puntualmente localizzati nel fascicolo; in difetto, la Corte non può valorizzarli né trarne argomenti probatori.
- La deduzione di confessione stragiudiziale o di altri effetti probatori di un documento richiede una puntuale allegazione del suo contenuto e della sua sede processuale; la relativa qualificazione resta, peraltro, valutazione di fatto non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione immune da vizi.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la censura, sotto tale etichetta, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove o a contrapporre una diversa ricostruzione del merito rispetto a quella motivatamente operata dal giudice di merito.
- Nei ricorsi in cassazione i motivi devono confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; la mancata confutazione del passaggio argomentativo decisivo rende la censura inammissibile.
- In tema di permessi retribuiti per amministratori locali, il diritto al rimborso del datore di lavoro presuppone comunque la dimostrazione dell'effettivo esborso retributivo sostenuto per i giorni di permesso richiesti.
- rami rappresentavano tipicamente una controversia in materia processuale civile e, nel merito, di obbligazioni connesse a un rimborso previsto da norma speciale; tuttavia, dalla decisione emerge in modo centrale solo il profilo processuale dell'inammissibilità dei motivi e della prova del credito al rimborso.
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