Cassazione Civile, Ordinanza n. 07114/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente, titolare di una pensione integrativa corrisposta dall'INPS, aveva chiesto all'INPS e all'Agenzia delle Entrate il rilascio di una certificazione dell'importo imponibile ricalcolato secondo il regime fiscale introdotto dal d.lgs. n. 252 del 2005. A fronte del mancato riscontro, aveva qualificato l'inerzia come silenzio-rifiuto e aveva proposto ricorso davanti al giudice tributario; in primo grado il ricorso era stato accolto e l'Ufficio era stato ritenuto tenuto a riliquidare l'imposta versata in eccedenza quale sostituto d'imposta, decisione poi confermata in appello. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che il ricorso originario fosse improponibile perché non diretto contro un vero silenzio-rifiuto su domanda di rimborso quantificata, ma contro la mancata risposta a un'istanza di applicazione della disciplina fiscale e di rilascio di certificazione; con il secondo ha denunciato la violazione del d.lgs. n. 252 del 2005 e della l. n. 144 del 1999, assumendo che i montanti previdenziali interessati fossero tutti maturati entro il 30 settembre 1999 e, quindi, non assoggettabili al regime agevolato invocato dal contribuente. Nel corso del giudizio di legittimità l'Agenzia ha però rinunciato al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto rituale la rinuncia perché proposta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta dalla difesa erariale e notificata alla controparte. Ha inoltre compensato le spese, tenendo conto anche della rinuncia della controparte al rimborso riconosciutole dalla sentenza impugnata. È stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, poiché la pronuncia di estinzione non rientra tra quelle di rigetto o inammissibilità previste dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
è richiamato come norma che delimita il numerus clausus degli atti e comportamenti impugnabili davanti al giudice tributario; l'Agenzia lo invocava per sostenere l'improponibilità del ricorso originario.
artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamati nel motivo di ricorso per contestare la configurabilità di un rimborso impugnabile e il relativo regime procedurale.
art. 11 d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
norma invocata per sostenere il nuovo regime fiscale applicabile alle pensioni integrative; l'Agenzia ne contesta in cassazione l'applicazione al caso concreto.
art. 23 d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252
richiamato per affermare che i montanti previdenziali maturati entro il 30 settembre 1999 non potevano beneficiare del regime impositivo agevolato del d.lgs. n. 252 del 2005.
art. 64, comma 2, l. 17 maggio 1999, n. 144
norma richiamata in combinato disposto con il d.lgs. n. 252 del 2005 nel secondo motivo di ricorso.
indica i vizi dedotti nei due motivi, rispettivamente nullità processuale e violazione/falsa applicazione di norme di diritto.
disciplinando la rinuncia al ricorso, è applicato per ritenere rituale la rinuncia e per affermare che non occorre l'accettazione della controparte.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
richiamato per lo svolgimento della relazione e per la trattazione da remoto/semplificata dell'udienza pubblica nel contesto emergenziale.
legge di conversione del d.l. n. 137 del 2020, richiamata per la disciplina processuale applicata all'udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte esclude la sua applicazione alla pronuncia di estinzione per rinuncia, trattandosi di previsione sanzionatoria di stretta interpretazione applicabile solo in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e notificata alla controparte prima della decisione, determina l'estinzione del processo anche senza accettazione dell'altra parte, poiché non ha natura accettizia.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta il passaggio in giudicato della decisione impugnata e fa venir meno l'interesse alla prosecuzione dell'impugnazione.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, oltre alla rinuncia del ricorrente, anche la controparte rinunci al vantaggio economico riconosciutole dalla sentenza impugnata.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica alle pronunce di estinzione per rinuncia, perché la norma ha portata eccezionale e tassativa e riguarda solo rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
- Nel processo tributario, l'ammissibilità dell'impugnazione dipende dalla riconducibilità dell'atto o del comportamento amministrativo al catalogo legale degli atti impugnabili, dovendosi verificare la reale natura dell'istanza proposta dal contribuente.
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