Cassazione Civile, Sentenza n. 22310/2021 del 05/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF relativo al 2003, emesso nei confronti della contribuente sulla base di un precedente accertamento notificato alla società Francesca Immobiliare S.r.l. Questioni principali: (i) nullità dell'avviso per violazione degli artt. 7 legge n.212/2000 e 42 del d.P.R. n.600/1973 per mancata allegazione dell'atto presupposto (l'avviso societario); (ii) inesistenza / vizio di notifica dell'avviso societario (notificato a persona priva di potere di rappresentanza e in luogo non pertinente; la società risultava cancellata/trasferita all'estero); (iii) decadenza dell'Ufficio per superamento termini e contestuale questione del raddoppio dei termini ex art.43 comma 3 d.P.R. 600/1973 in relazione alla presenza di indizi di reato. La CTP aveva in parte accolto e in parte rigettato; la CTR aveva accolto l'appello della contribuente annullando l'accertamento e la cartella, ritenendo carente la motivazione e viziata la notifica societaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate (relativo alla ritenuta illegittimità dell'avviso per omissione dell'atto presupposto) ritenendo che il principio della motivazione "per relationem" sia conforme alla giurisprudenza consolidata: l'avviso al socio è valido se rinvia all'accertamento societario quando il socio ha la concreta possibilità di conoscere l'atto (potere di consultazione dei documenti societari). La Cassazione ha quindi cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per il riesame delle questioni, dichiarando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale. Il ricorso incidentale della contribuente è stato rigettato.
Norme richiamate
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere assolto per relationem, purché l'atto richiamato sia allegato o ne sia riprodotto il contenuto essenziale; il giudice valuta in concreto se il contribuente sia stato messo in condizione di conoscere le ragioni dell'accertamento
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
artt. 42, 43 (comma 3), 60 lett. e)
Art.42: obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dell'accertamento. Art.43 comma 3: disciplina il raddoppio dei termini di accertamento (collegato a seri indizi di reato che impongono obbligo di denuncia). Art.60 lett. e): modalità di notifica agli irreperibili; Corte chiarisce che va verificata la correttezza formale e la concreta possibilità di conoscenza da parte del contribuente
L'obbligo di denuncia da parte del pubblico ufficiale (art.331) costituisce il presupposto astratto per il raddoppio dei termini; la verifica da parte del giudice tributario riguarda la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia (prognosi postuma), non l'accertamento del reato
artt. 2261, 2476 (comma 2), 2495
Art.2261 e art.2476 c.c.: riconoscono ai soci (anche nelle società di capitali a ristretta base sociale) il potere di consultare la documentazione societaria, con la conseguenza che il socio è in concreto nelle condizioni di conoscere un accertamento societario; art.2495 citato dalla parte ma non fatto proprio dalla Corte come motivo decisivo
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte osserva che la domanda può essere desunta nel suo contenuto sostanziale, ma nel caso il ricorso incidentale non ha trovato accoglimento per altri motivi processuali
Norma sulla formulazione del quesito di diritto per la cassazione: la Corte ricorda l'applicazione temporale della norma e il suo impatto sull'ammissibilità di taluni profili del ricorso incidentale
Riferimento procedurale relativo al contributo unificato, con annotazione sulla sussistenza dei presupposti di versamento da parte della ricorrente incidentale
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata per i principi sul raddoppio dei termini: il raddoppio è giustificato dalla sussistenza astratta di indizi di reato che impongono obbligo di denuncia; il giudice tributario deve controllare, se richiesto, la ricorrenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia per evitare usi strumentali del raddoppio
Massime di principio
- L'avviso di accertamento nei confronti del socio può validamente rinviare per relationem all'accertamento societario anche se quest'ultimo non è fisicamente allegato, quando il contenuto essenziale dell'atto presupposto è conoscibile o il socio ha concreto potere di consultazione dei documenti societari
- La valutazione della sufficienza della motivazione è "in concreto": il giudice verifica se al momento della notifica il socio fosse effettivamente in grado di conoscere le ragioni dell'accertamento societario
- Il potere di accesso del socio (anche nelle società di capitali a ristretta base) rende più difficile per il contribuente ottenere la nullità dell'avviso solo per mancata allegazione, salvo dimostrare che parti essenziali della motivazione non sono reperibili nell'atto notificato
- Se si contesta il raddoppio dei termini per accertamento più lungo, il contribuente deve mettere in discussione la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia (indizi di reato) e non l'esito del procedimento penale; il controllo del giudice tributario è limitato alla verifica dei presupposti dell'obbligo di denuncia
- In caso di notifica societaria contestata per inesistenza o per avvenuta cancellazione della società, il rilievo sull'evento (cancellazione / trasferimento all'estero) e sulle modalità di notifica va esaminato con attenzione dal giudice di merito: la Cassazione ha comunque rimesso la decisione al giudice di merito per il riesame degli aspetti assorbiti
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