Cassazione Civile, Sentenza n. 22305/2021 del 05/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento IVA relativo al 2004. La controversia verteva sulla ripartizione dei costi promiscui tra attività esenti (attività finanziaria) e imponibili (servizi) in regime di contabilità separata e sul computo nel pro rata dei ricavi derivanti dalla cessione di partecipazioni. L'Amministrazione contestava un'eccessiva detrazione IVA per criteri di imputazione ritenuti favorevoli all'attività imponibile; la CTR aveva accolto l'appello dell'Agenzia applicando il criterio del volume d'affari per la ripartizione e ritenendo i proventi da cessione partecipazioni ricompresi nell'attività finanziaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato sei motivi di ricorso presentati da Pirelli. Ha rigettato i motivi relativi all'inammissibilità dell'appello e alla validità generale dei criteri di ripartizione adottati, confermando che l'onere probatorio grava sul contribuente e che il giudice di merito può ritenere inadeguati criteri aziendali se non supportati concretamente. Ha, però, accolto il terzo motivo (art. 19-bis) ritenendo che la CTR non abbia valutato concretamente se la cessione di partecipazioni fosse parte integrante dell'attività abituale di Pirelli o un'operazione occasionale, e il quarto motivo relativo all'insufficiente motivazione circa l'effetto del criterio del full cost sul prezzo dei servizi alle consociate. Per questi profili la sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame; le questioni relative alle sanzioni e all'applicazione di norme sopravvenute sono state demandate al giudice del rinvio e le sanzioni dovranno essere eventualmente rideterminate in funzione dell'esito del nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario)
La Corte interpreta restrittivamente la sanzione di inammissibilità per difetto di specificità, ritenendo che la riproposizione in appello delle argomentazioni di primo grado possa essere sufficiente se l'atto complessivamente mostra la volontà di contestare la decisione di primo grado
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)
Per i soggetti che esercitano attività esenti e imponibili e optano per contabilità separata la detrazione spetta solo se l'attività è gestionata con contabilità separata; per i beni e servizi usati promiscuamente la detrazione è ammessa nei limiti della parte imputabile all'attività stessa; il contribuente ha l'onere di provare la concreta ripartizione
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)
Nel calcolo del pro rata non rientrano le operazioni esenti che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto o che sono accessorie alle operazioni imponibili; i proventi da cessione di partecipazioni vanno computati nel pro rata solo se rientrano nell'attività abituale del contribuente (valutazione di fatto)
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA)
Norma generale sulla detrazione dell'IVA richiamata per il principio che la detrazione segue la concreta destinazione d'uso dei beni/servizi e si collega alle regole di imputazione dei costi promiscui
d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB)
L'iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari non è di per sé prova sufficiente che ogni cessione di partecipazioni rientri nell'attività caratteristica; è necessaria una valutazione concreta dell'abitualità dell'operazione
Codice di procedura civile
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5
Norme che disciplinano i motivi di cassazione per violazione di legge e per motivazione insufficiente; la Corte le utilizza per censurare sia l'erronea sussunzione normativa sia la motivazione carente della CTR
Norme relative alle sanzioni e alla loro applicabilità
art. 8 d.lgs. 546/1992; art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997; art. 10, comma 3, L. 27 luglio 2000, n. 212
La questione della non applicabilità delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa è rilevante ma va valutata alla luce degli accertamenti di fatto sul corretto utilizzo dei criteri di ripartizione; le eccezioni tardive non sono ammesse
d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (rielaborazione norme)
citato (ius superveniens)
Eventuale applicazione di norme sopravvenute rimessa al giudice del rinvio, in relazione all'esito della rinnovata valutazione di merito
Massime di principio
- Nel processo tributario il requisito di specificità dell'appello va interpretato con una certa elasticità: la riproposizione in appello delle argomentazioni di primo grado può essere ammissibile se l'atto complessivamente mostra la volontà di impugnare la decisione
- Chi opta per la contabilità separata ai fini IVA ha l'onere di provare con documentazione e fatti concreti la corretta imputazione dei costi promiscui; semplici enunciazioni di criteri aziendali non sono sufficienti
- Il giudice di merito può ritenere inadatti i criteri di ripartizione proposti dal contribuente e applicare criteri residui (es. volume d'affari) se i criteri aziendali risultano inattendibili nella concreta applicazione
- I proventi da cessioni di partecipazioni entrano nel calcolo del pro rata solo se rientrano nell'attività abituale dell'impresa; la qualificazione dipende da accertamento concreto e non solo dalla iscrizione a registri o elenchi
- L'uso manageriale del criterio del full cost per determinare prezzi non prova di per sé che i costi relativi ai servizi siano già totalmente allocati o che non vi siano costi promiscui: va dimostrato il collegamento economico e contabile
- Le questioni relative alle sanzioni vanno valutate dopo l'accertamento definitivo dei fatti: se la decisione di merito viene rimessa in discussione, anche le sanzioni vanno riconsiderate in funzione dell'esito
- In contenziosi simili è fondamentale produrre evidenze analitiche (ripartizione del personale, contabilità analitica dei costi, contratti che spiegano la determinazione del prezzo) per evitare che il giudice prediliga criteri oggettivi come il volume d'affari
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