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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22304/2021 del 05/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2004 per plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni. Il nodo centrale era se i terreni ceduti, pur essendo stati coltivati dall'imprenditore agricolo, conservassero la qualifica di beni strumentali all'impresa al momento della cessione o se, essendo stati trasformati in terreni edificabili, avessero perso tale natura e quindi non fossero soggetti a IVA ma solo all'imposta di registro.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per cassazione, ha cassato la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso del contribuente. La Corte ha ritenuto che la trasformazione giuridica dei terreni in terreni edificabili abbia fatto perdere loro la qualifica di bene strumentale all'esercizio dell'impresa agricola, escludendo così l'applicazione dell'IVA sulla cessione. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (disposizioni sull'IVA)

    art. 2, primo comma; art. 4, primo comma

    L'IVA si applica alle cessioni di beni strumentali esercitate dall'imprenditore; tuttavia, se il bene ha perso la qualifica di strumentale (es. perché divenuto edificabile), la cessione non rientra nelle operazioni imponibili ai sensi degli articoli indicati

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)

    Richiamato in relazione ai profili reddituali e alla rilevanza fiscale della cessione; la Corte ha valutato la qualificazione del bene ai fini fiscali secondo la normativa fiscale sostanziale

  • Codice civile

    art. 177, primo comma, lett. a); art. 2082; art. 2217; art. 2697; art. 2710

    Norme civili richiamate relativamente alla nozione di imprenditore agricolo, attività d'impresa e onere della prova; la Corte ha considerato i principi civili soprattutto in ordine alla qualificazione giuridica del bene e alla prova della strumentalità

  • Direttiva IVA (Sesta Direttiva n. 77/388/CEE) e giurisprudenza della Corte di giustizia UE

    interpretazione richiamata: sentenza Corte di Giustizia UE 15/09/2011 (cause C-180/10 e C-181/10)

    Secondo la giurisprudenza comunitaria (richiamata e recepita), la cessione di un terreno che ha perduto la qualifica di bene strumentale perché divenuto edificabile non rientra nelle operazioni imponibili IVA e deve essere assoggettata all'imposta di registro

  • Codice di procedura civile

    art. 360, primo comma, nn. 3 e 5; art. 132, terzo comma

    Art. 360 citato come fondamento dei motivi di cassazione (violazione di norme sostanziali e vizio di motivazione). Art. 132, comma 3, menzionato in relazione alla sottoscrizione della sentenza: la sentenza è stata sottoscritta solo dal Presidente per impedimento del consigliere estensore

Massime di principio

  • La qualificazione del terreno al momento della cessione è decisiva: se il terreno è divenuto edificabile e ha perso la funzione di bene strumentale per l'impresa agricola, la cessione non è soggetta a IVA ma all'imposta di registro.
  • La mera coltivazione del terreno in passato non basta a mantenerne la strumentalità se è intervenuta una trasformazione giuridica (es. destinazione urbanistica) che ne cambia la natura.
  • L'onere della prova sulla sussistenza della strumentalità grava su chi sostiene la soggettività IVA dell'operazione (in genere l'Amministrazione); occorre verificare lo stato giuridico e funzionale del bene al momento della vendita.
  • La giurisprudenza nazionale si conforma alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE: in casi analoghi prevale l'interpretazione che esclude l'IVA quando il bene ha perso la qualità di strumentale.
  • Se la questione era effettivamente controversa al momento del primo giudizio, il giudice può compensare le spese di lite tra le parti.

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