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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22303/2021 del 05/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello di Sahara avverso la CTP, annullando gli avvisi di accertamento per IRAP e IVA della società e l'accertamento IRPEF nei confronti del socio (anno 2002). L'Agenzia proponeva sei motivi: (1) nullità della sentenza per motivi nuovi in appello (violazione art. 57 d.lgs. 546/1992); (2) inutilizzabilità dei documenti prodotti per mancata risposta al questionario (art. 32 DPR 600/1973); (3) errata qualificazione di competenza dei costi ai fini IRPEF/IRAP (art. 109 TUIR); (4) illegittimità di fatturazione in sospensione IVA senza preventiva dichiarazione d'intenti (art. 8 DPR 633/1972); (5) legittimità della notificazione all'imputato socio nonostante tempi diversi (art. 7 L. 212/2000 e art. 42 DPR 600/1973); (6) doglianze sulla motivazione ritenuta insufficiente/contraddittoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia e il ricorso incidentale della società. Ha confermato i principi applicati dalla CTR: la mancata risposta al questionario non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei documenti in giudizio se l'Amministrazione non prova l'invito specifico con l'avvertimento sulle conseguenze; le fatture emesse in sospensione d'imposta possono essere legittime anche se la dichiarazione d'intenti è pervenuta successivamente, purché siano dimostrati gli altri presupposti (esportatore abituale, ecc.); i costi sostenuti nel 2001 possono essere imputati a competenza 2002 se inerenti a ricavi attesi/realizzati nel 2002 e sono certi e documentati; la questione della nullità dell'avviso al socio per notifiche scaglionate è risultata assorbita dall'annullamento dell'accertamento nei confronti della società. Sul punto delle spese processuali la Corte ha ritenuto giustificata la compensazione parziale: l'Agenzia condannata a pagare quattro quinti delle spese in favore di Sahara (complessivi euro 6.000,00), un quinto compensato; nulla tra Agenzia e Elvis Brighi (intimato).

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 57 e art. 14)

    Art. 57 richiamato in relazione al divieto di motivi nuovi in appello: la Corte ha ritenuto non fondata l'eccezione di motivi nuovi quando la CTR si è limitata a rivedere la valutazione del primo giudice su questioni già in controversia; art. 14 (litisconsorzio necessario) è stato considerato correttamente valutato dalla CTR nel rigetto della pretesa litisconsortile per gli altri soci non impugnanti

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 32, art. 42)

    "Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente..."

    La norma limita l'utilizzabilità in giudizio dei documenti non esibiti amministrativamente, ma la Corte precisa che l'inutilizzabilità opera solo se l'Amministrazione dimostra l'invito specifico e l'avvertimento sulle conseguenze; altrimenti la produzione in giudizio può essere valutata

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR, art. 109)

    La Corte ha ritenuto legittima la valutazione della CTR secondo cui i costi sostenuti in un esercizio possono essere di competenza di quello successivo se inerenti a ricavi prodotti o sperati in quest'ultimo, purché certi, determinabili e documentati

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 8)

    La Corte ha confermato che il regime di sospensione IVA per operazioni verso esportatori abituali può essere applicato anche prima della ricezione formale della dichiarazione d'intenti, se il cedente dimostra la sussistenza di tutti i presupposti di fatto (giurisprudenza consolidata citata)

  • L. 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7)

    Richiamata in relazione ai termini/forme della notificazione degli atti processuali; il motivo relativo allo scostamento temporale delle notifiche è risultato assorbito dall'esito favorevole alla società sull'annullamento dell'accertamento principale

  • Codice di procedura civile (art. 91, 92, 336, 384, 360, 132)

    Norme processuali citate per questioni di ammissibilità del ricorso, compensazione delle spese e correzione della motivazione: la Corte ha confermato l'ammissibilità del ricorso ma ha esercitato la discrezionalità del giudice di merito sulla compensazione delle spese; ha altresì richiamato la possibilità di correzione della motivazione ex art. 384

Massime di principio

  • La mancata risposta a questionari dell'Amministrazione non determina automaticamente l'inutilizzabilità in giudizio dei documenti: l'Amministrazione deve provare l'invito specifico e l'avvertimento sulle conseguenze della mancata esibizione
  • Le fatture emesse in regime di sospensione d'imposta possono essere valide anche se la dichiarazione d'intenti formale perviene dopo le operazioni, se il cedente dimostra che l'acquirente era un esportatore abituale e sussistono tutti gli altri presupposti di fatto
  • Costi sostenuti in un anno precedente possono essere dedotti in un esercizio successivo se sono certi, determinabili e inerenti a ricavi prodotti o 'sperati' in quel successivo periodo; la congruità può essere valutata in base alla documentazione e alla convenzione commerciale
  • Se l'avviso di accertamento emesso alla società viene annullato, gli avvisi derivanti direttamente da quella rettifica (es. reddito di partecipazione imputato ai soci) possono cadere conseguentemente
  • Il giudice d'appello può riformare la valutazione di merito del primo giudice anche motivando in termini diversi, purché non introduca domande nuove che non erano state dedotte dalle parti in primo grado
  • La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e può essere disposta anche se una parte risulta prevalere su gran parte delle questioni, salvo contestazione specifica delle motivazioni

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