Cassazione Civile, Sentenza n. 22307/2021 del 05/08/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia sulle imposte (IRES, IRAP, IVA) relative al 2004, in particolare contestando: a) la qualificazione della cooperativa come "mutualità prevalente" e quindi il conseguente diritto all'esenzione prevista dall'art. 10 DPR 601/1973; b) la considerazione di alcune operazioni come partite di giro (finanziamenti soci) e la valutazione dei ricavi (vendita latte e operazioni verso terzi) e di prelevamenti bancari/versamenti in conto cassa come elementi di reddito non registrato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia, ha assorbito il quarto e ha rigettato il secondo. Ha cassato in parte la sentenza impugnata: per il primo motivo ha disposto il rinvio alla CTR in diversa composizione (solo per distinguere e rideterminare, secondo i principi di diritto indicati, il reddito esente da quello tassabile derivante da attività esercitate verso terzi), mentre per il terzo motivo la cassazione è senza rinvio (per extrapetizione/ultrapetizione riguardo alla rideterminazione dei redditi dei singoli soci). La sentenza è quindi annullata in parte e modificata con rinvio per la sola distinzione tra redditi esenti e tassabili; la pronuncia della CTR che aveva rideterminato i redditi dei soci è stata cancellata definitivamente.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 10
"Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci"
L'esenzione si applica solo ai redditi derivanti dalle attività svolte relativamente ai prodotti conferiti prevalentemente dai soci; non si estende ai redditi derivanti da attività commerciali verso terzi non collegate all'apporto dei soci.
Codice civile, art. 2512
"Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che ... 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci"
Definisce i requisiti di mutualità prevalente; per le cooperative agricole il criterio di prevalenza è disciplinato specificamente dall'art. 2513.
Codice civile, art. 2513, comma 3
Per le cooperative agricole la prevalenza si verifica se la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci supera il 50% del totale; tale accertamento è sufficiente per qualificare la cooperativa come a mutualità prevalente ai fini delle agevolazioni fiscali.
Disposizioni transitorie cod. civ., art. 223 duodecies, comma 6
Stabilisce che le disposizioni fiscali agevolative previste da leggi speciali si applicano solo alle cooperative a mutualità prevalente.
d.lgs. 1 gennaio 2003, n. 6 (riforma societaria)
Ha introdotto la disciplina moderna delle cooperative (artt. 2512-2514), rendendo applicabili i criteri di mutualità prevalente per l'accesso alle agevolazioni.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3,4,5
Fondamento delle censure in cassazione: n.3 per la violazione di legge, n.4 per extrapetizione/ultrapetizione, n.5 per omessa o insufficiente motivazione su fatto decisivo. La Corte ha dichiarato fondati i motivi basati su tali norme conformemente alle rispettive caratteristiche.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiama il divieto di decidere oltre o al di fuori della domanda (extrapetizione/ultrapetizione). La Corte ha ritenuto che la CTR abbia violato tale principio rideterminando i redditi dei soci senza domanda né interesse della parte e senza che l'Ufficio avesse accertato quella questione.
Codice di procedura civile, art. 132, comma 3
Regola la sottoscrizione della sentenza; menzionata per motivi formali relativi alla firma del Presidente per impedimento dell'estensore.
Giurisprudenza: Cass. n. 19351/2018
Principio richiamato secondo cui i proventi da attività esercitate verso terzi non rientrano nell'esenzione prevista per le attività svolte in favore dei soci; utile interpretazione sul confine tra attività mutualistica e commerciale.
Massime di principio
- L'agevolazione fiscale per le cooperative agricole (art. 10 DPR 601/1973) si applica solo ai redditi riconducibili ad attività collegate ai conferimenti dei soci: i redditi derivanti da vendite o prestazioni verso terzi vanno considerati tassabili.
- Per qualificare una cooperativa come a "mutualità prevalente" è decisivo, per le agricole, che oltre il 50% della quantità o del valore dei prodotti provenga dai soci (art. 2513 c.c.); il giudice di merito deve verificare tale prevalenza con motivazione adeguata.
- L'Amministrazione finanziaria che contesta ricavi o operazioni deve indicare e documentare gli elementi probatori; il giudice di merito valuta i fatti e le loro risultanze e tali valutazioni di fatto sono difficilmente rimesse in discussione in Cassazione se adeguatamente motivate.
- Il giudice non può decidere oltre le domande poste dalle parti o oltre quanto accertato dall'Ufficio: la rideterminazione dei redditi di terzi o dei singoli soci senza specifica contestazione costituisce extrapetizione/ultrapetizione e comporta annullamento senza rinvio.
- In presenza di operazioni sospette (finanziamenti soci, prelevamenti conto cassa, ricavi non registrati), la motivazione deve esplicitare se tali elementi giustificano l'inattendibilità della contabilità e in quale misura incidono sulla base imponibile; l'omessa o insufficiente motivazione su questi punti è censurabile.
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