Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22377/2021 del 05/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Un minore aveva riportato gravi lesioni alla mano destra a causa dell’esplosione di un petardo nascosto in un pezzo di carta raccolto da terra, residuo dei fuochi d’artificio della festa patronale. Il genitore, agendo per il minore, aveva chiesto il risarcimento al Comune e al Ministero dell’Interno; il Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda e condannato i convenuti in solido a pagare Euro 213.336,00, dichiarando inammissibile la domanda di garanzia contro l’assicuratrice. La Corte d’appello di Salerno aveva rideterminato il danno non patrimoniale in Euro 124.294,00, qualificando come non patrimoniale il danno da perdita della capacità lavorativa ed escludendo la perdita della capacità lavorativa specifica per difetto di prova di un’astratta capacità reddituale. Il precedente ricorso per cassazione era stato rigettato con sentenza n. 25345 dell’11 ottobre 2019. Con il ricorso per revocazione, i ricorrenti hanno formulato tre censure: la prima contestava il rilievo relativo alla violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo che l’allegazione della sentenza impugnata non equivaleva a un’esposizione non sommaria dei fatti; la seconda lamentava che la causa fosse stata decisa in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, benché i motivi fossero giuridici e non richiedessero una rivalutazione del merito; la terza denunciava che non fosse stato considerato il carattere non lieve della lesione, che avrebbe dovuto comportare la liquidazione del danno come patrimoniale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha esaminato unitariamente i tre motivi. Il primo è stato ritenuto estraneo alla ratio della decisione revocanda, poiché contestava la proposta del relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., non l’ordinanza della Corte. Gli altri due non prospettavano un errore di fatto revocatorio: la scelta del procedimento decisionale (camera di consiglio anziché pubblica udienza) e la valutazione sulla qualificazione del danno non sono errori percettivi di fatto, ma questioni di giudizio non sindacabili in revocazione. La Corte ha inoltre rilevato che, a fronte della manifesta inammissibilità, non occorreva integrare il contraddittorio nonostante la nullità della notificazione a due intimati, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo. Nessuna statuizione sulle spese, data la mancata partecipazione degli intimati. Ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il primo motivo è del tutto estraneo alla ratio decidenti in quanto vertente, come si evince dalla medesima sommaria esposizione dei fatti di causa, non sull’ordinanza, ma sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

    La censura relativa al requisito di esposizione sommaria dei fatti è inammissibile nel giudizio di revocazione se non investe la decisione della Corte, ma soltanto la proposta del relatore che l’ha preceduta.

  • art. 395 c.p.c.

    In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (fra le tante da ultimo Cass. n. 17179 del 2020).

    La revocazione delle decisioni della Cassazione è ammessa per un errore percettivo su un fatto processuale decisivo, non per contestare valutazioni o interpretazioni delle risultanze processuali né errori di giudizio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il primo motivo è del tutto estraneo alla ratio decidenti in quanto vertente, come si evince dalla medesima sommaria esposizione dei fatti di causa, non sull’ordinanza, ma sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1.

    La proposta del relatore è distinta dalla decisione collegiale; la contestazione della proposta, anziché della decisione, non integra una censura idonea a fondare la revocazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e ricorrono i presupposti processuali previsti dalla disposizione, la Corte dà atto dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio contro una decisione della Corte di cassazione richiede una falsa percezione della realtà processuale, consistente nell’affermare o negare un fatto che dagli atti risulta rispettivamente inesistente o esistente; non consente di rimettere in discussione valutazioni o interpretazioni delle risultanze processuali.
  • La scelta di definire la causa in camera di consiglio anziché in pubblica udienza non costituisce, di per sé, errore di fatto revocatorio.
  • La contestazione della qualificazione del danno e della valutazione compiuta dal giudice non è deducibile come errore revocatorio quando investe un errore di giudizio, anziché una svista percettiva su un fatto.
  • In presenza di un ricorso manifestamente inammissibile, la Corte può omettere l’integrazione del contraddittorio nei confronti di destinatari di notificazione nulla, in considerazione del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRevocazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.