Cassazione Civile, Ordinanza n. 08694/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione di una società a una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, riferita ad alcune cartelle di pagamento. La società contestava sia la regolarità delle notifiche delle cartelle sia la prescrizione dei crediti portati da esse. In primo grado la CTP accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo non provata la regolare notificazione perché non erano stati prodotti gli originali degli avvisi di ricevimento. La CTR confermava il decisum respingendo gli appelli dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agente della riscossione. In cassazione le ricorrenti deducevano: 1) violazione degli artt. 2700, 2712 e 2719 c.c. e dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice d’appello aveva erroneamente negato efficacia probatoria alle copie prodotte e aveva omesso di disporre l’esibizione degli originali; 2) violazione degli artt. 2934, 2947, 2948 e 2697 c.c., per avere la CTR affermato la prescrizione dei crediti senza considerare anche la sospensione prevista dall’art. 1, commi 618 e 623, L. n. 147/2013.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione della CTR nella parte in cui aveva escluso la prova della notifica delle cartelle solo perché non erano stati prodotti gli originali. La Cassazione ha affermato che, in tema di notifica della cartella esattoriale, non è necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica della cartella, essendo sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relata di notifica o dell’avviso di ricevimento. Inoltre, il disconoscimento della copia fotostatica deve essere specifico e inequivoco; in mancanza, il giudice non può limitarsi a negare ogni efficacia alle copie prodotte, ma deve valutare le concrete difformità contestate alla luce di tutti gli elementi istruttori. Il secondo motivo, sulla prescrizione, è rimasto assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973
È il presupposto normativo del preavviso di iscrizione ipotecaria impugnato nel giudizio a quo.
"ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica"
La prova della notifica della cartella esattoriale può essere data anche mediante copia della cartella o della matrice con relata di notifica o avviso di ricevimento; non occorre l’originale o la copia autentica.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la valutazione delle copie documentali e della loro efficacia probatoria.
Richiamato nel motivo di ricorso per contestare l’efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche o meccaniche prodotte in giudizio.
"la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, se la parte comparsa non la disconosce, in modo specifico ed inequivoco"
Il disconoscimento della copia deve essere espresso, specifico e inequivoco; la semplice contestazione generica non è sufficiente a togliere efficacia alla copia fotostatica.
art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato insieme alle norme sulla prova documentale nel processo tributario.
Richiamato nel motivo sulla prescrizione dei crediti.
Richiamato nel motivo sulla prescrizione dei crediti.
Richiamato nel motivo sulla prescrizione dei crediti.
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare il riparto dell’onere della prova in tema di prescrizione e notifica.
Base processuale dei motivi di ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il vizio denunciato per violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 1, commi 618 e 623, L. n. 147/2013
Richiamato nel secondo motivo come causa di sospensione del decorso della prescrizione, ma il motivo è stato assorbito.
Massime di principio
- In tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non richiede necessariamente la produzione dell’originale o della copia autentica della cartella: è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella munita della relativa relata di notifica o dell’avviso di ricevimento.
- La contestazione della conformità di una copia fotostatica all’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., deve essere specifica, chiara e inequivoca; un disconoscimento generico o onnicomprensivo non è idoneo a privare la copia di efficacia probatoria.
- Se la copia documentale è stata prodotta e il suo disconoscimento non risulta specifico, il giudice non può limitarsi a escluderne apoditticamente il valore probatorio, ma deve valutare le concrete difformità dedotte e gli altri elementi istruttori disponibili, anche presuntivi.
- Nel processo tributario, quando l’oggetto della lite è la regolarità della notifica di cartelle o atti presupposti, il giudice deve verificare la prova documentale secondo le regole civilistiche sulle riproduzioni e sul disconoscimento, evitando di subordinare automaticamente la prova alla produzione dell’originale.
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