Cassazione Civile, Ordinanza n. 18097/2023 del 23/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore servizio idrico)
La controversia
La società gestrice del servizio idrico integrato ha impugnato la sentenza del Tribunale che, in un giudizio promosso da un utente per ottenere il risarcimento del danno e/o la riduzione del corrispettivo per la fornitura di acqua contenente arsenico oltre i limiti di legge, aveva: (i) confermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla pretesa dell’utente contro il gestore; (ii) dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva proposta dal gestore nei confronti della Regione Lazio; (iii) rigettato il resto dell’appello. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto il difetto di giurisdizione ordinaria, sostenendo che la controversia atteneva anche alla riduzione della tariffa fissata in sede amministrativa e quindi alle scelte discrezionali dell’ente, con conseguente giurisdizione amministrativa. Con il secondo motivo ha denunciato violazione della normativa di settore e dell’art. 1218 c.c., assumendo che, dato il regime emergenziale e la sostanziale impossibilità del gestore di intervenire sulla qualità dell’acqua, la domanda di manleva verso la Regione avrebbe dovuto essere conosciuta dal giudice ordinario perché inerente a profili civilistici. Con il terzo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, cioè il ruolo centrale della Regione nella gestione dell’emergenza ambientale e la sua coobbligazione nella responsabilità per l’impossibilità di distribuire acqua potabilizzata.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta dall’utente contro il gestore del servizio idrico, poiché la controversia riguarda il singolo rapporto di utenza e l’inadempimento contrattuale del gestore nella somministrazione di acqua non conforme ai limiti di legge. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che anche la domanda di garanzia impropria/manleva proposta dal gestore contro la Regione resta attratta nella giurisdizione ordinaria, essendo mero riflesso della domanda principale risarcitoria e non potendo la giurisdizione essere derogata per ragioni di connessione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al medesimo giudice di appello anche per le spese.
Norme richiamate
richiamato per il deposito della motivazione in camera di consiglio entro sessanta giorni
evocato dal giudice di merito per sostenere la giurisdizione amministrativa sui profili di esercizio dei poteri pubblicistici regionali
richiamato dalla ricorrente per inquadrare la pretesa di garanzia nei profili di responsabilità contrattuale del gestore
artt. 141 e seguenti d.lgs. n. 152 del 2006
invocati dalla ricorrente come disciplina di settore sul servizio idrico e sulla qualità dell’acqua
artt. 9, 12 e 13 d.lgs. n. 31 del 2001
richiamati come norme sulla qualità delle acque destinate al consumo umano
Direttiva 98/83/CE
menzionata come fonte europea sulla qualità delle acque destinate al consumo umano
richiamata dalla ricorrente in relazione al regime emergenziale sull’arsenico
Cass., Sez. U., n. 17248 del 2022
utilizzata come precedente dirimente: la domanda dell’utente contro il gestore per acqua non conforme rientra nella giurisdizione ordinaria
Cass., Sez. U., n. 32780 del 2018
richiamata per affermare che conta il singolo rapporto di utenza e l’inadempimento del gestore
Cass., Sez. U., n. 33209 del 2018
richiamata in continuità sul riparto di giurisdizione nelle controversie sul servizio idrico integrato
Cass., Sez. U., n. 36897 del 2021
richiamata per affermare che la garanzia impropria del gestore verso l’ente resta riflesso della domanda risarcitoria principale e non muta la giurisdizione
Massime di principio
- Quando l’utente agisce contro il gestore del servizio idrico integrato per acqua somministrata in violazione dei limiti di legge, la controversia appartiene al giudice ordinario perché viene in rilievo il rapporto individuale di utenza e l’eventuale inadempimento contrattuale del fornitore.
- L’attività di programmazione o organizzazione del servizio da parte della pubblica amministrazione può costituire soltanto il presupposto dell’inadempimento del gestore, ma non sposta la giurisdizione sulla domanda risarcitoria o sulla richiesta di riduzione del corrispettivo.
- La domanda di garanzia impropria proposta dal gestore nei confronti dell’ente pubblico chiamato a gestire l’emergenza segue la giurisdizione della domanda principale, quando sia il riflesso della pretesa risarcitoria dell’utente contro il gestore.
- La giurisdizione non può essere derogata per ragioni di connessione tra rapporti diversi ma interdipendenti; l’eventuale coordinamento processuale tra procedimenti può essere risolto con gli strumenti ordinari, non con il trasferimento della controversia al giudice diverso.
- Nel servizio idrico integrato, l’obbligo di somministrare acqua conforme ai limiti normativi rientra nelle ordinarie obbligazioni del gestore verso l’utente, anche in presenza di un contesto emergenziale e di riparto di competenze tra più soggetti pubblici.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18011/2023 del 23/06/2023
- ordinanza_civile · 23 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18012/2023 del 23/06/2023
- ordinanza_civile · 23 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18013/2023 del 23/06/2023
- ordinanza_civile · 23 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18015/2023 del 23/06/2023
- ordinanza_civile · 23 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18016/2023 del 23/06/2023
- ordinanza_civile · 23 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 18017/2023 del 23/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →