Cassazione Civile, Ordinanza n. 29047/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due inviti al pagamento del contributo unificato emessi a seguito della proposizione, dinanzi al T.A.R. Lazio, di due distinti atti per motivi aggiunti in un giudizio amministrativo concernente una gara per il servizio di ristorazione scolastica. La società contribuente aveva impugnato prima l’ammissione di una concorrente alla gara, poi l’aggiudicazione definitiva e infine un affidamento temporaneo del servizio disposto nelle more. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che i motivi aggiunti non avessero ampliato il thema decidendum; la CGT di secondo grado aveva confermato. In Cassazione le amministrazioni deducevano: 1) violazione delle norme sulla legittimazione passiva nel contenzioso sul contributo unificato, sostenendo che l’unico legittimato fosse l’ufficio giudiziario (T.A.R.) presso cui era depositato l’atto; 2) violazione delle norme sul contributo unificato nel processo amministrativo, sostenendo che i motivi aggiunti avessero introdotto nuove domande e avessero ampliato considerevolmente l’oggetto del giudizio, con conseguente debenza di un contributo per ciascun atto impugnato. La società resistente contestava il ricorso e sosteneva l’esenzione dei motivi aggiunti dal contributo.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito. In particolare ha affermato, da un lato, che nel giudizio sul contributo unificato la legittimazione passiva spetta alla cancelleria/segreteria dell’ufficio giudiziario che ha emesso l’invito al pagamento, non alla Presidenza del Consiglio dei Ministri né al Ministero dell’Economia e delle Finanze; dall’altro, che i motivi aggiunti proposti nel caso concreto avevano introdotto impugnazioni di provvedimenti autonomamente lesivi e determinato un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia, sicché era dovuto il contributo unificato. La causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso introduttivo della contribuente avverso gli inviti di pagamento; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato dalle amministrazioni per contestare la legittimazione passiva; la Corte ha però affermato che, nel contenzioso sul contributo unificato, la difesa spetta direttamente alla segreteria/cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso l’atto.
Invocato per sostenere che l’ufficio incaricato della riscossione è quello presso cui è depositato l’atto cui si collega il pagamento; la Corte ha ritenuto che ciò conduca alla legittimazione dell’ufficio giudiziario competente e non delle amministrazioni centrali.
art. 13, comma 6-bis e 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Per i ricorsi al giudice amministrativo il contributo unificato è dovuto anche per i motivi aggiunti che introducono domande nuove; la debenza dipende dall’effettivo ampliamento dell’oggetto della controversia.
Distingue tra motivi aggiunti che aggiungono nuove ragioni alle domande già proposte e motivi aggiunti che introducono domande nuove connesse; ai fini del contributo unificato conta l’effetto sostanziale di ampliamento del thema decidendum.
art. 11, comma 2, d.lgs. 546/1992
"Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato"
Attribuisce la legittimazione processuale passiva alla cancelleria/segreteria dell’ufficio giudiziario nelle controversie sul contributo unificato.
Regola l’invio dell’invito al pagamento del contributo unificato da parte del funzionario competente.
Disciplina la riscossione mediante ruolo e gli interessi in caso di mancato pagamento dell’invito.
È richiamato solo per evidenziare che la novella del 2023 prevede oggi, per i nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara, il ricorso per motivi aggiunti senza contributo unificato; norma non applicabile ratione temporis al caso del 2017.
Individua decorrenza ed efficacia del nuovo codice dei contratti pubblici; non applicabile alla controversia.
L’invito al pagamento del contributo unificato è atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario.
art. 57, comma 2, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario consente che le mere difese, come il difetto di legittimazione passiva, siano comunque proponibili.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
Citato dalla sentenza di merito per sostenere la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio nelle controversie riguardanti attività non giurisdizionale del TAR, ma la Cassazione ha ritenuto tale impostazione errata nel caso del contributo unificato.
art. 63, comma 2, lett. c), d.lgs. 50/2016
Richiamato nel merito dell’atto di affidamento temporaneo impugnato con motivi aggiunti, per contestare l’uso della procedura negoziata in presenza di presupposti asseritamente non eccezionali.
art. 33, comma 1, d.lgs. 50/2016
Richiamato tra le ulteriori censure ai primi motivi aggiunti contro l’aggiudicazione definitiva.
Richiamato per le modalità di notifica dell’invito al pagamento.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario avente ad oggetto l’invito al pagamento del contributo unificato, la legittimazione passiva spetta alla cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario che ha emesso l’atto, non alle amministrazioni centrali estranee all’attività impositiva concreta.
- Il difetto di legittimazione passiva e la carenza di titolarità del rapporto controverso costituiscono mere difese, rilevabili anche d’ufficio se emergenti dagli atti e proponibili in ogni fase del giudizio, anche in appello nel processo tributario.
- Ai fini del contributo unificato nel processo amministrativo, non è decisiva la qualificazione formale dei motivi aggiunti come "propri" o "impropri": occorre verificare se essi introducano una nuova domanda o determinino un considerevole ampliamento del thema decidendum.
- Il contributo unificato è dovuto quando i motivi aggiunti impugnano un provvedimento autonomamente lesivo e non legato all’atto originario da un vincolo di pregiudizialità-dipendenza forte; non è dovuto quando l’impugnazione riguarda atti strettamente dipendenti dal provvedimento già gravato.
- Quando la controversia riguarda motivi aggiunti che hanno effettivamente esteso l’oggetto del giudizio con nuove impugnazioni di atti distinti, il giudice può decidere nel merito senza rinvio se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
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