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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04943/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società in liquidazione, di soli estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento non ritualmente impugnate in precedenza. La società sosteneva di non aver ricevuto una valida notificazione delle cartelle e, nel ricorso per cassazione, denunciava la violazione dell’art. 149 c.p.c. per avere la CTR ritenuto regolarmente notificate le cartelle nonostante l’assenza di attestazione di conformità all’originale delle relate prodotte dall’agente della riscossione e il loro disconoscimento ex art. 2719 c.c.; aggiungeva che la scissione degli effetti della notifica non può tradursi in una presunzione di conoscenza del contenuto dell’atto per il solo rilascio dell’estratto di ruolo. L’agente della riscossione e l’Agenzia delle entrate, con controricorso e ricorso incidentale, sostenevano invece: (1) l’inammissibilità del ricorso originario perché rivolto contro il solo estratto di ruolo e non contro le cartelle sottostanti, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 546/1992; (2) la tardività del ricorso ex art. 21 d.lgs. 546/1992; (3) l’erroneità della compensazione delle spese ex art. 91 c.p.c. La Cassazione ha esaminato prioritariamente il primo motivo incidentale e ha rilevato che, secondo la disciplina applicabile e la più recente pronuncia delle Sezioni Unite richiamata, l’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente dimostra uno specifico interesse ad agire, tipizzato dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973. Nel caso concreto la società non aveva allegato né provato tale interesse entro il momento della decisione, non essendo sufficiente la sola contestazione della notifica o l’accesso agli atti ottenuto in sede amministrativa.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo; ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società per sopravvenuto difetto di interesse; ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso originario della società contribuente per difetto della condizione dell’azione. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell’intero giudizio, valorizzando la novità del principio di diritto richiamato, e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 149 c.p.c.

    invocato dal ricorrente principale per contestare la validità della notificazione; la Corte non accoglie la censura perché la definizione del giudizio dipende dal difetto di interesse ad agire

  • art. 2719 c.c.

    richiamato dal ricorrente principale per sostenere l’inefficacia probatoria delle copie delle relate disconosciute

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    l’impugnazione del solo estratto di ruolo, senza impugnare le cartelle sottostanti, non supera il vaglio di ammissibilità se manca lo specifico interesse ad agire

  • art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    motivo incidentale sulla tardività del ricorso originario, assorbito dall’accoglimento del primo motivo

  • art. 91 c.p.c.

    motivo incidentale sulle spese, assorbito

  • art. 100 c.p.c.

    l’interesse ad agire è condizione dell’azione e deve sussistere fino alla decisione

  • art. 363 c.p.c.

    richiamato per la pronuncia su questione di massima di particolare importanza, in coerenza con il principio enunciato dalle Sezioni Unite

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    tipizza lo specifico interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo, sussistente solo in presenza dei pregiudizi normativamente indicati

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    indicato quale ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a procedure di appalto

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    indicato quale ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo può incidere sui pagamenti da parte della pubblica amministrazione

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente la decisione nel merito senza rinvio quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato ai fini dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • L’impugnazione dell’estratto di ruolo non è di per sé sufficiente: il ricorrente deve allegare e provare uno specifico interesse ad agire, nei casi tipizzati dalla legge o comunque un pregiudizio attuale e concreto alla propria sfera giuridica.
  • L’interesse ad agire è una condizione dell’azione che può essere valutata fino al momento della decisione e può essere incidibile da norme sopravvenute anche nei processi pendenti.
  • Se manca la prova dello specifico interesse ad agire nell’impugnazione dell’estratto di ruolo, il ricorso originario è inammissibile e il giudice di legittimità può cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • In presenza di accoglimento del motivo pregiudiziale sul difetto di interesse ad agire, restano assorbiti i motivi ulteriori relativi a tardività, notifica e spese.
  • La contestazione della validità della notifica delle cartelle resta irrilevante se il ricorso è radicalmente privo della condizione dell’azione richiesta per l’impugnazione dell’estratto di ruolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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