Cassazione Civile, Ordinanza n. 36254/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La professionista aveva impugnato la comunicazione con cui l'INPS le aveva contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata con decorrenza dal 1 gennaio 2009 e le aveva richiesto il pagamento di contributi per euro 3.476,55. In primo grado e in appello la domanda era stata rigettata. Nel ricorso per cassazione sono stati proposti due motivi: con il primo si deduceva la violazione della disciplina sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, sostenendo che, per il periodo rilevante, l'iscrizione alla Cassa forense era solo facoltativa e quindi non poteva esservi obbligo di iscrizione alla Gestione separata; con il secondo si censurava la decorrenza della prescrizione del credito contributivo, assumendo che il termine non dovesse decorrere dal 16 giugno 2010 ma dal 6 luglio 2010, in ragione del differimento dei termini di versamento previsto per i contribuenti interessati agli studi di settore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste per chi esercita abitualmente, ancorché non esclusivamente, un'attività professionale per la quale sia prevista l'iscrizione ad un albo o elenco, salvo che il relativo reddito sia già integralmente assoggettato a obbligo assicurativo presso la cassa di riferimento; nel caso concreto l'abitualità dell'attività era stata accertata e comunque risultava un reddito di 7.000 euro. Ha rigettato anche il secondo motivo, richiamando l'orientamento secondo cui la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine per il pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi; ha quindi ritenuto corretta l'individuazione del termine al 16 giugno 2010 solo in astratto, ma ha complessivamente confermato la decisione impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
Prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo.
art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
Richiamato quale norma di interpretazione autentica della disciplina sull'iscrizione alla Gestione separata.
art. 44, comma 2, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326
Estende l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata anche ai lavoratori autonomi occasionali solo se il reddito annuo supera euro 5.000.
art. 2, L. 20 settembre 1980, n. 576
Richiamato nel ricorso come parte del quadro normativo relativo alla posizione previdenziale dei professionisti, ma non decisivo nella motivazione della Corte.
art. 6, D.M. 2 maggio 1996, n. 281
Richiamato nel ricorso come norma pertinente alla disciplina previdenziale forense.
Richiamato nel ricorso per la corretta interpretazione della normativa applicabile.
art. 3, comma 9, L. 8 agosto 1995, n. 335
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla prescrizione dei contributi previdenziali.
Richiamato nel secondo motivo per la decorrenza della prescrizione dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.
Richiamato nel secondo motivo quale norma sulla sospensione della prescrizione.
art. 55 R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827
La Corte lo utilizza per affermare che i contributi obbligatori si prescrivono dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati.
art. 1 e ss. D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462
Richiamato nel secondo motivo nel quadro del sistema di versamento e riscossione dei contributi.
art. 3 D.M. 12 febbraio 1995, n. 282
Richiamato nel secondo motivo nel quadro della disciplina dei versamenti contributivi.
art. 17 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 435
Richiamato nel secondo motivo per i termini di versamento delle imposte e dei contributi collegati alla dichiarazione dei redditi.
La citazione appare nel testo in modo non chiaramente riconducibile a una norma corretta e non è utilizzabile con certezza come parametro decisivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare la violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.
Richiamato per la trattazione camerale non partecipata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Usato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata riguarda il professionista iscritto ad albo che svolga un'attività libero-professionale in modo abituale, anche se non esclusivo, quando il relativo reddito non sia già integralmente assoggettato a contribuzione presso la cassa professionale di riferimento.
- L'occasionalità dell'attività assume rilievo solo per i redditi da lavoro autonomo occasionale; se invece l'attività è abituale, il superamento della soglia di euro 5.000 non è il criterio decisivo per l'obbligo di iscrizione.
- L'accertamento dell'abitualità dell'attività professionale può essere desunto anche da presunzioni semplici, quali iscrizione all'albo, partita IVA, dichiarazioni fiscali e assetto organizzativo dell'attività, purché il giudice di merito ne dia corretta valutazione.
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine previsto per il versamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Il differimento dei termini di versamento disposto per specifiche categorie di contribuenti incide sulla decorrenza della prescrizione solo nei limiti in cui riguardi effettivamente il termine di pagamento del contributo dovuto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36243/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36244/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36245/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36247/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36248/2022 del 13/12/2022
- ordinanza_civile · 13 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36249/2022 del 13/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →