Cassazione Civile, Ordinanza n. 32538/2025 del 13/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio, ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, aveva recuperato a tassazione l'importo indicato in una fattura emessa nei confronti di una società cliente, ritenendo che quel compenso fosse stato incassato. Il contribuente sosteneva invece che la fattura fosse solo pro forma, priva di valenza fiscale, e che non vi fosse stato alcun incasso. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la corte di merito di appello aveva riformato la decisione, reputando legittimo l'accertamento analitico-induttivo: la mancata dichiarazione dei compensi risultanti dalla fattura, unitamente alla registrazione della fattura nei libri contabili della società cliente e alla mancata risposta agli inviti dell'Ufficio ex art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, erano stati considerati elementi idonei a fondare la presunzione di incasso, non vinta da prova contraria. Con il ricorso per cassazione il contribuente denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, del d.P.R. 633/1972, degli artt. 2727 e 2729 c.c., nonché nullità della sentenza per violazione dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, lamentando che la corte tributaria avesse attribuito erroneamente valore fiscale alla fattura pro forma e che la motivazione fosse inadeguata; in sostanza, chiedeva una diversa valutazione del materiale probatorio e dei fatti di causa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata superava ampiamente il "minimo costituzionale" e che, al di là della formale deduzione di violazione di legge e di nullità della motivazione, il motivo tendeva in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione della vicenda fattuale, attività preclusa nel giudizio di legittimità. La Corte ha quindi confermato la decisione di appello favorevole all'Ufficio e ha condannato il ricorrente alle spese, dando altresì atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
consente l'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni e su elementi indiziari valorizzabili dal giudice tributario; nel caso concreto è stata ritenuta legittima la ripresa a tassazione del compenso fatturato ma non dichiarato.
art. 32, comma 1, d.P.R. 600/1973
la mancata risposta del contribuente agli inviti dell'Ufficio consente di valorizzare presunzioni anche non assistite, secondo la corte di merito, dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
richiamati dal ricorrente per contestare l'uso delle presunzioni; la Corte di cassazione non entra nel merito della loro applicazione perché rileva l'inammissibilità della censura, che mira a una rivalutazione del fatto.
richiamato dal ricorrente come parametro della motivazione della sentenza tributaria; la Corte ritiene che la motivazione della decisione impugnata fosse comunque sufficiente al minimo costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come veicolo del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento dell'obbligo, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o di vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito.
- La censura ex art. 360 c.p.c. non può essere utilizzata come strumento per sovvertire il giudizio di fatto del giudice di appello quando la motivazione impugnata sia comunque superiore al minimo costituzionale.
- Nel contenzioso tributario, l'accertamento analitico-induttivo può essere sostenuto da elementi indiziari valorizzati dal giudice di merito; la contestazione di tali elementi richiede una critica alla loro tenuta fattuale, non un mero richiamo astratto a regole sulle presunzioni.
- La mancata collaborazione del contribuente agli inviti dell'Ufficio può rafforzare la tenuta della pretesa impositiva e incidere sulla possibilità di superare la presunzione posta a base dell'accertamento.
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