Cassazione Civile, Ordinanza n. 20690/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Una società contribuente impugnava l'iscrizione ipotecaria eseguita dall'agente della riscossione a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva rigettato l'appello, ritenendo regolare la notificazione delle cartelle e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. In cassazione la società deduceva cinque motivi: 1) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata considerazione di un giudicato esterno che avrebbe annullato una delle cartelle; 2) nullità/inesistenza della notifica delle cartelle e violazione delle norme sulla notificazione e sull'onere della prova; 3) illegittimità delle notifiche eseguite tramite società di posta privata, in asserita violazione della disciplina postale; 4) omessa considerazione della prescrizione del credito per difetto di atti interruttivi; 5) insufficienza della prova della notifica integrale delle cartelle, contestazione delle relate e degli estratti di ruolo e mancata sottoscrizione degli atti. La resistente difendeva la regolarità delle notifiche e la correttezza della decisione di merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili perché formulati in modo promiscuo, cumulando censure eterogenee di violazione di legge, vizi motivazionali e omessa pronuncia; perché la dedotta motivazione insufficiente non era più denunciabile nei termini prospettati, essendo applicabile il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.; perché mancava l'autosufficienza del ricorso, non essendo stati trascritti gli atti e i documenti necessari a verificare le doglianze, in particolare quelli relativi alla notificazione delle cartelle; e perché la censura sul giudicato esterno riguardava una questione processuale, non idonea a integrare omessa pronuncia. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia può essere dedotta solo rispetto a domande ed eccezioni di merito, non con riferimento a questioni meramente processuali come il giudicato esterno dedotto in quel contesto.
La conformità tra originale e copia del documento può essere contestata secondo le regole sul disconoscimento, ma nel caso concreto la censura non è stata ritenuta idoneamente sviluppata.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato tra le norme sulla notificazione delle cartelle esattoriali e sugli atti della riscossione.
Richiamato come disciplina della notificazione a mezzo posta.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in tema di notificazione degli atti tributari.
art. 3 l. n. 890 del 1992
Richiamato in tema di notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari/tributari.
Richiamato in relazione all'onere della prova sulla ritualità della notificazione e sulle contestazioni della parte contribuente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo riformulato dopo il d.l. n. 83 del 2012, consente solo la denuncia dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non un generico difetto di motivazione.
artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Impongono l'autosufficienza del ricorso e la specifica indicazione/produzione degli atti e documenti su cui esso si fonda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli in modo indistinto violazione di legge, vizi motivazionali e omessa pronuncia senza consentire di individuare con precisione il singolo vizio dedotto.
- Nel ricorso per cassazione contro atti della riscossione, la contestazione della rituale notificazione delle cartelle richiede la trascrizione, almeno nelle parti essenziali, delle relate e degli atti del procedimento notificatorio, così da consentire il controllo della censura sulla sola lettura del ricorso.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il generico difetto di motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, che deve essere specificamente indicato dal ricorrente secondo i requisiti di autosufficienza.
- L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è configurabile soltanto in relazione a domande ed eccezioni di merito e non per questioni meramente processuali.
- La mancata specifica riproduzione nel ricorso degli atti e documenti rilevanti determina inammissibilità per difetto di autosufficienza, specie quando la decisione impugnata ruoti attorno alla regolarità delle notifiche.
- In tema di notificazione delle cartelle esattoriali, la parte che ne contesta la ritualità deve mettere la Corte in condizione di verificare immediatamente, dal solo ricorso, il percorso notificatorio e i relativi vizi dedotti.
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