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Sentenza

Sentenza del 11/03/2020 n. 6837 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di ingiunzione di pagamento per contributi di bonifica relativi agli anni 2006-2008. I ricorrenti deducono: difetto di motivazione e nullità delle ingiunzioni; illegittimità del piano di classifica e del perimetro di contribuenza (adozione non conforme a legge); insufficiente o manchevole relazione tecnica a dimostrazione del beneficio fondiario riconducibile alle opere di bonifica; violazione delle norme sul regime di prova e dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.); omessa approvazione/trascrizione del perimetro di contribuenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per carenza del requisito di autosufficienza del ricorso (mancata indicazione puntuale degli atti processuali in cui la questione è stata proposta). Ha ritenuto infondati gli altri motivi: la CTR aveva correttamente applicato il consolidato regime di prova, dando rilievo all'analitico piano di classifica e alla relazione tecnica che collegava il beneficio alla proprietà degli immobili; la contestazione dei ricorrenti era mera diversa valutazione delle stesse risultanze di causa, non sindacabile in cassazione nei limiti previsti dall'art. 360 c.p.c.; la mancata trascrizione/approvazione del perimetro è questione di pubblicità-notizia e non principio di costituzione (quindi non impeditiva dell'esazione). Condanna dei ricorrenti alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiama il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione quando si deduce un vizio di error in procedendo: il ricorrente deve indicare puntualmente atti e momenti processuali in cui la questione è stata sollevata.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Limiti del sindacato di legittimità: il n.3 riguarda l'errata ricognizione della fattispecie normativa (problema interpretativo); il n.5 concerne l'omesso esame di fatto storico decisivo ma è stato interpretato restrittivamente dalle Sezioni Unite, ammettendo la Cassazione a sindacare solo vizi motivazionali gravi (mancanza, apparente, contrasti irriducibili, incomprensibilità).

  • L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5, allegato E

    Norma di riferimento per contribuzione di bonifica citata dai ricorrenti; la Corte osserva che la disapplicazione di atti amministrativi è possibile se rilevanti e dedotti nei motivi di impugnazione.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 3, 7, 39

    Richiamati in relazione ai rimedi giurisdizionali tributari; Corte precisa che i motivi devono essere dedotti con specificità nel processo di merito per poter consentire la disapplicazione degli atti.

  • art. 2697 c.c.

    Onere della prova: la giurisprudenza consolidata impone al contribuente, che non abbia contestato il piano di contribuenza/classifica, di provare l'assenza del vantaggio fondiario; qui la CTR ha ritenuto che l'ente abbia fornito prova sufficiente del beneficio.

  • R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, artt. 3, 10, 11, 54, 58

    Richiamato in tema di perimetro di contribuenza: la Corte indica che l'adempimento di approvazione/trascrizione ha natura meramente dichiarativa e di pubblicità, non è principio fondamentale che impedisca l'esazione se mancante.

  • L.R. Toscana n. 34/1994, artt. 3, 15, 16

    Norme regionali richiamate dai ricorrenti; la Corte le esamina nel contesto del quadro probatorio e delle valutazioni di merito, senza ritenere sussistente vizio formale idoneo a invalidare la pretesa.

  • Cass. SS.UU. n. 8053/2014 (Sezioni Unite)

    La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ... è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale ... mancanza assoluta di motivi ... motivazione apparente ... contrasto irriducibile ... motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile

    Precisazione interpretativa: il sindacato sulla motivazione in Cassazione è fortemente ridotto; censure di mera insufficienza non sono ammesse, occorre rilievo di anomalie manifeste della motivazione.

  • D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. L. 7 agosto 2012, n. 134

    Ha riformulato l'art. 360 c.p.c. n.5, contribuendo alla restrizione del sindacato sulla motivazione accolta dalle Sezioni Unite.

  • Cass. n. 11722/2010, n. 26009/2008, n. 27469/2016 e altra giurisprudenza consolidata

    Giurisprudenza richiamata sul regime probatorio per i contributi di bonifica: un piano di classifica e una relazione tecnica dettagliata possono costituire prova idonea del beneficio fondiario collegato alle opere consortili; in mancanza di contestazione, l'onere di provare l'assenza del vantaggio grava sul contribuente.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    Norma richiamata per la liquidazione del contributo unificato e per l'eventuale obbligo di versamento aggiuntivo in favore dell'ente soccombente.

Massime di principio

  • Se l'ente impositore produce un piano di classifica analitico e una relazione tecnica che collegano il beneficio alle proprietà fondiarie, il giudice di merito può ritenere sufficiente tale prova e respingere le eccezioni del contribuente: il contribuente che non contesta puntualmente il piano ha l'onere di provare l'assenza di vantaggio fondiario (art. 2697 c.c.).
  • In sede di cassazione non è consentito riesaminare liberamente la valutazione delle risultanze di fatto fatta dal giudice di merito; sono ammissibili censure solo nei limiti previsti dall'art. 360 c.p.c. (errori di diritto, omesso esame di fatto decisivo indicato puntualmente, o gravi vizi motivazionali secondo le Sezioni Unite).
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si denuncia omessa pronuncia o vizi di merito occorre indicare dettagliatamente gli atti, i momenti processuali e le parti di memoria in cui le questioni sono state sollevate, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La mancata approvazione o trascrizione del perimetro di contribuenza è, secondo la giurisprudenza citata, un adempimento a fini di pubblicità e localizzazione delle opere; la sua assenza non impedisce necessariamente l'esazione dei contributi se il complesso probatorio attesta il beneficio.
  • Il giudice tributario può disapplicare atti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'imposizione ma solo se tali atti sono stati specificamente dedotti e rilevanti per la decisione; le censure generiche sull'adozione 'non a norma di legge' sono insufficienti.

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