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Sentenza

Sentenza del 11/03/2020 n. 6793 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società impugnava l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia aveva recuperato un credito IVA rimborsato relativo al 2003, ritenendolo insussistente perché derivante da fatture che non erano state pagate anteriormente o contestualmente alla loro emissione. Le fatture riguardavano cessioni di beni e acconti per lavori d'appalto e servizi professionali; la contribuente documentava pagamenti parziali effettuati nel 2005/2006.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendo che la CTR avesse errato rilevando l'indetraibilità del credito solo per il fatto che le fatture non erano state interamente pagate nell'anno di emissione. La Corte ha chiarito che, ai sensi della normativa IVA e della giurisprudenza europea, il diritto alla detrazione sorge in relazione al momento di effettuazione dell'operazione e all'emissione della fattura; tuttavia, dall'avviso emergeva che l'Ufficio contestava in realtà una possibile sovrafatturazione (operazioni inesistenti) e quindi il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se l'Agenzia avesse provato che le prestazioni fatturate non erano state eseguite. Poiché tale accertamento (onere probatorio dell'Amministrazione) è stato omesso, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione per nuovo esame, anche sulla regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Il diritto alla detrazione si collega al momento in cui l'imposta diventa esigibile; in pratica la detrazione si contabilizza in corrispondenza della data di emissione della fattura quando l'imposta è esigibile.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6

    Stabilisce il momento di effettuazione delle operazioni: per le cessioni di beni il momento della consegna/spedizione; per i servizi normalmente il pagamento del corrispettivo (comma 3), ma il comma 4 prevede che se la fattura è emessa anteriormente rispetto al pagamento l'operazione si considera effettuata alla data di emissione, limitatamente all'importo fatturato.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21

    Disciplina il momento di emissione della fattura (al momento di effettuazione dell'operazione); collegata all'art. 6 per determinare quando nasce il diritto alla detrazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 57

    Citato nel terzo motivo in relazione a presunta duplicazione di recupero; la Corte ha ritenuto assorbito il motivo senza approfondire, ma richiede che la duplicazione sia valutata sulla base degli importi e non solo del numero di fattura.

  • Dir. 77/388/CEE (sesta direttiva), art. 17 (par. 1 e par. 2 lett. a))

    art. 17, par.1 e par.2 lett. a)

    Principi comunitari sul diritto alla detrazione: il soggetto deve essere un "soggetto passivo" e i beni/servizi devono essere stati ceduti da altro soggetto passivo per essere usati nelle operazioni imponibili; il diritto alla detrazione è funzionale alla neutralità dell'IVA.

  • Dir. 2006/112/CE, artt. 167, 168, 178

    Norme della direttiva IVA comunitaria trasfuse nella normativa nazionale che regolano le condizioni e i limiti del diritto alla detrazione e la funzione di neutralità dell'imposta.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE

    sentenze richiamate: C-712/17, C-174/08, C-277/09, C-8/17, C-533/16

    Principio della neutralità dell'IVA e requisiti per la detrazione: la detrazione è ammessa se le operazioni sono effettivamente esistenti e utilizzate nelle operazioni imponibili; la fattura può costituire titolo per la detrazione salvo che l'operazione sia inesistente.

Massime di principio

  • Il diritto alla detrazione IVA sorge, in linea generale, con l'esigibilità dell'imposta e di norma si esercita in corrispondenza dell'emissione della fattura: il pagamento da parte del cessionario non è sempre condizione necessaria per la detrazione, in particolare per le cessioni di beni e per le fatture emesse anteriormente al pagamento per prestazioni di servizi.
  • Tuttavia la detrazione è subordinata all'effettiva sussistenza dell'operazione fatturata: se l'Amministrazione contesta la realtà delle prestazioni (sovrafatturazione/operazioni inesistenti), grava sull'Ufficio provare tale insussistenza.
  • Il giudice del merito deve svolgere un accertamento istruttorio concreto sulla esistenza delle prestazioni, sulla documentazione contrattuale, sulle prove di esecuzione e sui pagamenti; la mera rilevanza del mancato pagamento nell'anno di emissione non è sufficiente a escludere la detrazione.
  • In caso di contestazione di duplicazione di recupero, l'accertamento deve essere fondato sugli importi e sul complesso probatorio (documenti, numerazione e importi), non solo sull'indicazione del numero di fattura.
  • Nelle controversie simili, il contribuente dovrebbe produrre contratti, ordini, attestazioni di esecuzione lavori/servizi, ricevute di pagamento e ogni documentazione che dimostri l'effettiva prestazione; l'Amministrazione deve rispondere con elementi probatori adeguati per dimostrare inesistenza o sovrafatturazione.

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