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Sentenza

Sentenza del 11/03/2020 n. 183 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

L'abuso del diritto non ricorre qualora le operazioni possano spiegarsi con ragioni non solo elusive - Sussite.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La contestazione riguardava due avvisi di accertamento per gli anni 2013 e 2014: l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione corrispettivi non fatturati e maggiori ricavi per effetto della presunta irregolare applicazione di sconti pattuiti nel contratto di somministrazione con la società controllata O2 S.r.l., e omessa fatturazione di acconti con la A. S.r.l. L'Ufficio sosteneva che gli sconti erano stati praticati prima del raggiungimento delle soglie contrattuali (quindi in funzione elusiva), che i prezzi praticati erano inferiori al valore normale (richiamando art. 15, co.1, n.2 DPR 633/1972 e art. 9 TUIR) e che sussisteva una manipolazione negoziale e un trasfer pricing tra società dello stesso gruppo.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale di Teramo aveva annullato gli atti, ritenendo insussistente l'abuso del diritto; in sede di appello la Commissione tributaria regionale dell'Aquila ha respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate e confermato la decisione di primo grado. I giudici hanno ritenuto che il contratto prevedeva la possibilità di modificare lo sconto "anche in corso d'anno" (art. 7 del contratto), che l'Amministrazione non ha provato la manipolazione dello schema negoziale né ha indicato prezzi di riferimento che dimostrassero un trattamento di favore tale da configurare abuso o elusione. È stato inoltre valorizzato il carattere deperibile dei prodotti (ortofrutticoli) come causa legittima di scontistica commerciale. Spese: in primo grado l'Ufficio era stato condannato alla refusione delle spese quantificate in €3.800,00; in appello l'Agenzia è stata condannata alle spese del grado pari a €4.000,00 oltre oneri e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 15, co.1, n.2 D.P.R. n. 633/1972

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere che i corrispettivi praticati erano inferiori al valore normale con implicazioni IVA; la CTR ha osservato che non sono stati forniti riferimenti di prezzo di mercato o elementi che dimostrassero un trattamento anomalo.

  • Art. 9 TUIR

    Invocato dall'Amministrazione per contestare redditi e prezzi non corrispondenti al valore normale (transfer pricing). La decisione evidenzia la mancanza, da parte dell'Ufficio, di un confronto con prezzi di mercato e la conseguente insufficienza probatoria.

  • Art. 53 Cost.

    Richiamato come fondamento costituzionale della nozione di abuso del diritto fiscale: la norma orienta l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale il diritto non può essere esercitato per eludere la finalità delle norme tributarie.

  • Giurisprudenza consolidata (Cassazione: es. Cass. civ. sez. trib. 20/06/2018 n.16217; Cass. civ. sez. VI 13/04/2017 n.9610; Cass. civ. sez. trib. 28/02/2017 n.5090)

    Principio applicato: l'abuso del diritto non sussiste se le operazioni possono essere spiegate con ragioni economiche alternative; grava sull'Amministrazione dimostrare il disegno elusivo e la manipolazione degli schemi negoziali, mentre grava sul contribuente allegare ragioni economiche alternative.

Massime di principio

  • L'abuso del diritto richiede prova da parte dell'Amministrazione sia del disegno elusivo sia della manipolazione/alterazione degli schemi negoziali classici; mere anomale tempistiche di fatturazione o applicazione di sconti non sono sufficienti senza prova del risultato fiscale perseguito.
  • Il contribuente ha l'onere di fornire elementi che giustifichino operazioni atipiche con valide ragioni economiche alternative; l'assenza di tali elementi può agevolare l'accertamento, ma non esonera l'Ufficio dall'onere probatorio principale.
  • I contratti vanno interpretati secondo la volontà delle parti: clausole che consentono modifiche 'in corso d'anno' legittimano l'applicazione anticipata di sconti, rendendo inefficace la contestazione basata solo sul mancato rispetto di scadenze predeterminate.
  • Nel settore di prodotti deperibili (es. ortofrutta) la prassi commerciale degli sconti è comune e può giustificare variazioni di prezzo senza che ciò implichi automaticamente un'operazione elusiva.
  • Per contestare trasfer pricing o prezzi di favore è necessario che l'Amministrazione indichi prezzi di riferimento comparabili o dati di mercato che dimostrino uno scostamento significativo rispetto al valore normale; in mancanza, la contestazione è fragile.
  • La proporzione e la consistenza degli sconti (es. entro percentuali di mercato come 10-15%) costituiscono elemento valutabile e, se congrui, non alimentano di per sé il sospetto di abuso fiscale.

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