Sentenza del 11/03/2020 n. 193 - Corte di Giustizia UE
La Corte interviene sulla rilevanza ai fini IVA dei prestiti e i distacchi di personale di personale di una società controllante presso la sua controllata. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articoli 2 e 6 - Ambito di applicazione - Operazioni imponibili - Prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso - Distacco di personale da parte di una società controllante presso la sua controllata - Rimborso da parte della controllata limitato ai costi sostenuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La X**X aveva dedotto l'IVA sugli importi fatturati dalla controllante Avir SpA a titolo di rimborso dei costi per il distacco di un dirigente. L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto tali rimborsi estranei all'IVA in base alla normativa nazionale (art. 8, comma 35, legge n. 67/88) e ha rettificato la detrazione operata dalla X**X.
La decisione
La Corte di giustizia ha stabilito che l'art. 2, punto 1, della sesta direttiva (IVA) ostacola una normativa nazionale che esclude automaticamente dalla sfera IVA i prestiti o distacchi di personale tra controllante e controllata quando il rimborso è limitato al costo, a condizione che il pagamento e il distacco si condizionino reciprocamente. La Corte ha quindi affermato che tali operazioni possono essere imponibili se sussiste un nesso diretto tra la prestazione (distacco) e il corrispettivo (rimborso), anche se l'importo coincide con i costi sostenuti. La verifica fattuale sull'esistenza di tale nesso è rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
Sesta direttiva 77/388/CEE - articolo 2, punto 1
Sono soggette all'[IVA] le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
Una prestazione e' imponibile se effettuata 'a titolo oneroso', ossia quando esiste un rapporto giuridico con scambio di reciproche prestazioni e un nesso diretto tra servizio e corrispettivo; l'ammontare non rileva.
Sesta direttiva 77/388/CEE - articolo 6, paragrafo 1
Si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce cessione di un bene.
Il distacco di personale rientra nella nozione di prestazione di servizi quando non si tratta di cessione di beni; resta da valutare se sia effettuato a titolo oneroso.
Legge n. 67/88 - articolo 8, comma 35
Non sono da intendere rilevanti ai fini dell'[IVA] i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.
La Corte ha ritenuto che tale norma nazionale non possa essere applicata in modo assoluto se, in concreto, il rimborso e il distacco si condizionano reciprocamente; in tal caso la norma nazionale e' incompatibile con la direttiva.
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - articolo 30
L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
Il distacco presenta di norma un interesse specifico del distaccante e mantiene la responsabilità contrattuale del datore di lavoro; ciò non impedisce che, se concordati scambi recirpoci condizionati, i rimborsi costituiscano corrispettivo ai fini IVA.
Principio di neutralità dell'IVA
Il trattamento fiscale non deve creare distorsioni tra operazioni economicamente equivalenti (es. distacco vs messa a disposizione di manodopera). Un'esenzione nazionale che produce disparità è incompatibile con il principio di neutralità.
Massime di principio
- Un distacco di personale tra società correlate puo' essere soggetto a IVA se esiste un rapporto giuridico con scambio di prestazioni e il pagamento del rimborso e' condizione per il distacco (nexo diretto).
- L'ammontare del rimborso non determina l'imponibilita': anche se il compenso e' pari ai soli costi sostenuti, l'operazione puo' comunque essere imponibile se sussiste il nesso diretto.
- Le norme nazionali che escludono automaticamente dalla base imponibile rimborsi per distacchi sono incompatibili con la direttiva quando determinano una disparita di trattamento rispetto ad altre operazioni assimilabili.
- Spetta al giudice nazionale accertare i fatti: verificare l'esistenza di un contratto, la condizionalita reciproca tra rimborso e distacco, la concreta funzione economica dell'operazione e la volonta' delle parti.
- Per ridurre il rischio di contestazioni, nelle operazioni intra-gruppo e nei distacchi conviene documentare chiaramente gli accordi (contrattuali), la natura delle prestazioni, le condizioni di pagamento e, se rilevante, applicare fatturazione IVA con chiara indicazione del corrispettivo.
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