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Sentenza

Sentenza del 11/03/2020 n. 286 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Tributi locali - TARI - Attività produttive - Produzione rifiuti speciali Imponibilità ai fini TARI - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Disputa sull'imponibilità ai fini TARI delle aree aziendali che producono rifiuti speciali e dei magazzini collegati. Il Comune, con il proprio regolamento (art. 49), aveva previsto una tassazione agevolata estesa anche ai magazzini di stoccaggio ritenendo che, per la promiscuità delle aree, la produzione di rifiuti speciali fosse assortita e dunque tassabile in modo agevolato; la società contestava l'applicazione della TARI perché le aree produttive di rifiuti speciali (e i magazzini ad esse collegati) sono escluse dall'imposizione.

La decisione

Il giudice ha ritenuto che le aree che producono rifiuti speciali non sono imponibili ai fini TARI e che il Comune non ha la facoltà di stabilire tariffe o agevolazioni per aree di produzione di rifiuti speciali. In particolare, il divieto di assimilazione è esteso ai magazzini di materie prime e merci collegati all'attività produttiva; pertanto l'art. 49 del regolamento comunale, nella parte in cui estende tassazione (anche agevolata) alle suddette aree e magazzini, è fuori dalla competenza comunale e non può produrre effetti. Esito: accoglimento della posizione della società e esclusione dell'imponibilità delle aree contestate.

Norme richiamate

  • Regolamento comunale di Rivoli (art. 49)

    prevedere una tassazione agevolata di tutte le aree e quindi anche dei magazzini di stoccaggio

    Il Comune ha cercato di estendere una tassazione agevolata anche alle aree che producono rifiuti speciali e ai magazzini, ma tale previsione regolamentare eccede i limiti della potestà comunale perché la disciplina nazionale esclude l'assoggettamento a TARI delle aree di produzione di rifiuti speciali e vieta l'assimilazione dei magazzini.

  • Principio generale sulla non imponibilità delle aree di produzione di rifiuti speciali

    Le aree dove si svolgono attività che producono rifiuti speciali non sono soggette a TARI; le disposizioni comunali non possono rimuovere questo divieto né assimilare i magazzini con funzioni connesse alla produzione.

Massime di principio

  • Le aree in cui si svolgono attività che generano rifiuti speciali sono escluse dall'imposizione TARI: i Comuni non possono, tramite regolamenti o tariffe, rendere imponibili tali aree.
  • Il divieto di assimilazione si estende ai magazzini collegati all'attività produttiva (materie prime, merci, stoccaggio): tali locali, se funzionalmente connessi alla produzione di rifiuti speciali, non possono essere considerati aree assimilabili a quelle domestiche o tassabili.
  • I regolamenti comunali non possono creare agevolazioni o imposizioni in contrasto con la disciplina statale che esclude dalla TARI le aree di produzione di rifiuti speciali; la competenza comunale è limitata dalla normativa nazionale in materia di rifiuti e tributi locali.
  • In situazioni di 'promiscuità' nella produzione di rifiuti (mix di speciali e altri), è necessario valutare la prevalenza e la funzione delle aree: se l'area è destinata in modo significativo ad attività che generano rifiuti speciali, l'esclusione dall'imponibilità prevale.
  • Per prevedere correttamente l'applicazione della TARI è fondamentale l'accertamento tecnico-funzionale dell'uso effettivo delle aree (lavorazione vs. stoccaggio vs. uso domestico), poiché la qualificazione determina l'assoggettabilità o l'esclusione dal tributo.

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