Sentenza del 11/03/2020 n. 182 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
L'esenzione prevista dall'art. 48, comma 7 bis, D.L. 17/10/2016 n. 189, ("Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016") convertito nella legge di 15 dicembre 2016, n. 229 è applicabile ai soli immobili (principali o pertinenze) demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici - Sussiste - E' applicabile a pertinenze non demolite o dichiarate inagibili relative a immobili principali demoliti o dichiarati inagibili - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava un avviso di liquidazione per imposta di successione sostenendo che gli immobili oggetto di successione erano esclusi dall'imponibilità in forza dell'art. 48, comma 7‑bis, D.L. 17/10/2016 n.189 (interventi urgenti per le popolazioni colpite dai sismi), in quanto demoliti o dichiarati inagibili a seguito dei terremoti 2016/2017. In primo grado la CTP aveva ritenuto comprovata l'inagibilità del primo immobile (ordinanza comunale di sgombero) e aveva esteso l'esenzione alla pertinenza (secondo immobile), riconoscendo l'esenzione per entrambi. L'Agenzia ha impugnato sostenendo l'interpretazione restrittiva della norma: l'esenzione riguarda solo gli immobili che siano effettivamente demoliti o dichiarati inagibili, non le pertinenze non esse stesse dichiarate inagibili.
La decisione
La Commissione tributaria regionale dell'Aquila ha accolto l'appello dell'Agenzia e ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando il ricorso di D. La Corte ha affermato che l'esenzione prevista dall'art. 48, comma 7‑bis, si applica esclusivamente agli immobili che risultino demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici; non è consentita un'interpretazione estensiva che la estenda automaticamente alle pertinenze non dichiarate inagibili o non demolite. Poiché il secondo immobile (categoria C6) non risultava oggetto di ordinanza di inagibilità né di demolizione, l'esenzione non si applicava e l'imposta rimaneva dovuta. Il contribuente è stato condannato alle spese del doppio grado.
Norme richiamate
art. 48, comma 7‑bis, D.L. 17/10/2016, n.189 (disposizione così come integrata)
"Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016"
Interpretazione letterale e restrittiva: l'esenzione riguarda soltanto gli immobili che risultino effettivamente demoliti o dichiarati inagibili; non è prevista estensione automatica alle pertinenze non esse stesse soggette a dichiarazione di inagibilità o demolizione.
D.L. 20/06/2017, n.91 (introduzione/precisazione del comma 7‑bis) e sua conversione L. 03/08/2017, n.123
Riferimento normativo all'inserimento/precisazione del comma 7‑bis
Conferma che la disciplina agevolativa è di stretta applicazione come formulata dal legislatore; il giudice non può estenderne la portata oltre il testo normativo.
Cass. civ., sent. n. 8367/2016
Citata dal contribuente per il principio che le pertinenze seguono la sorte dell'immobile principale; la CTR rileva però che quel principio non può essere utilizzato per ampliare un'esenzione fiscale che il legislatore non ha espressamente previsto.
Ordinanza del Comune di Teramo n.103 del 31/01/2017
"ordinanza di sgombero per inagibilità del condominio ove è ubicato l'appartamento"
Costituiva prova dell'inagibilità del primo immobile (quello principale); l'ordinanza non menzionava il secondo immobile (la presunta pertinenza), per cui quest'ultimo non risultava dichiarato inagibile.
Massime di principio
- L'esenzione fiscale prevista dall'art. 48, comma 7‑bis, si applica solo agli immobili che siano formalmente e documentalmente demoliti o dichiarati inagibili a seguito dei terremoti: è indispensabile un atto amministrativo o documento che accerti lo stato di inagibilità o la demolizione.
- Le pertinenze non sono automaticamente escluse dall'imposta per il solo fatto di essere tali: per beneficiare dell'esenzione ciascuna pertinenza deve risultare essa stessa dichiarata inagibile o demolita, a meno che il legislatore non disponga espressamente diversamente.
- Il principio civile secondo cui le pertinenze seguono la sorte dell'immobile principale non è sufficiente, da solo, a fondare un'estensione di un'esenzione fiscale; per le agevolazioni tributarie si richiede il chiaro testo normativo.
- In sede di prova il contribuente deve fornire documentazione ufficiale (ordinanze comunali, certificazioni degli organi di protezione civile, atti di demolizione, aggiornamenti catastali o altra documentazione amministrativa) che attesti l'inagibilità o la demolizione dell'immobile/pertinenza.
- In caso di contenzioso tributario la corretta strategia è sostenere l'esistenza dell'inagibilità/demolizione con atti amministrativi specifici relativi a ciascun immobile per il quale si chiede l'esenzione; altrimenti il giudice applicherà l'interpretazione letterale della norma e rigetterà l'istanza.
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