Cassazione Civile, Ordinanza n. 34457/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata e del mancato deposito di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020; ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 6, comma 13, D.L. n. 119/2018. Le spese del processo estinto sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate. Non vi è stata decisione nel merito sui motivi di ricorso principale e incidentale.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di controlli fiscali relativi al periodo d'imposta 2007, l'Ufficio aveva emesso due avvisi di accertamento nei confronti della società: il primo per il recupero di un maggior reddito d'impresa, senza imposta per effetto della compensazione con perdite; il secondo per il recupero di IRAP, IVA, accessori e sanzioni. La contestazione muoveva dal mancato riconoscimento di alcuni costi per asserita carenza di inerenza, competenza e documentazione, oltre che da una rettifica delle rimanenze. La CTP aveva respinto i ricorsi della contribuente; la CTR aveva invece accolto parzialmente l'appello, ritenendo deducibili alcune voci di costo e demandando la rideterminazione delle imposte. L'Agenzia ricorreva in cassazione con due motivi: violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'onere di provare l'inerenza e la deducibilità dei costi grava sul contribuente e che la CTR aveva illegittimamente distinto tra costi 'tipici' e non; violazione dell'art. 109, comma 2, TUIR, per avere la CTR ritenuto deducibili nell'esercizio 2007 componenti negative riferibili a operazioni del 2006; la società resisteva e proponeva ricorso incidentale per nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR avesse annullato solo in parte un rilievo senza pronunciarsi sui restanti componenti negativi contestati. In corso di giudizio la contribuente depositava istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere, allegando di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6 D.L. n. 119/2018 e di avere versato integralmente quanto dovuto entro il termine previsto.
Norme richiamate
Richiamato come parametro sul riparto dell'onere della prova in tema di deducibilità e inerenza dei costi, ma la Corte non si pronuncia nel merito per sopravvenuta estinzione.
artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972
Invocati nel motivo dell'Ufficio in relazione alla detraibilità/riscontro documentale dei costi IVA, senza esame nel merito per estinzione del giudizio.
Richiamato in tema di competenza economica delle componenti negative; la questione resta assorbita dall'estinzione.
Invocato nel ricorso incidentale per pretesa omissione di pronuncia; non esaminato nel merito.
art. 6 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
La mancata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020 comporta la declaratoria di estinzione del processo; le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate.
L. 17 dicembre 2018, n. 13
Citata come legge di conversione del D.L. n. 119/2018.
Richiamato per il deposito documentale relativo alla definizione agevolata in cassazione.
Massime di principio
- Quando una parte prova di avere perfezionato una definizione agevolata del carico fiscale e non risulta presentata tempestivamente istanza di trattazione, il giudizio deve essere dichiarato estinto, restando assorbite le censure di merito.
- Nei giudizi in cassazione, la sopravvenuta estinzione per definizione agevolata impedisce l'esame dei motivi di ricorso principale e incidentale.
- In caso di estinzione del processo, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la disciplina speciale richiamata dalla legge di definizione agevolata.
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