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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18976/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La società aveva chiesto all'agente della riscossione un estratto di ruolo e, appreso così dell'esistenza di undici cartelle di pagamento relative a diversi tributi e annualità, aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP chiedendo l'annullamento delle cartelle e dell'estratto di ruolo per mancata notifica, ovvero per inesistenza o nullità delle notificazioni. L'agente della riscossione si era costituito eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo e, nel merito, la regolare notifica delle cartelle mediante documentazione notificatoria prodotta in copia. In appello la CTR aveva riformato la decisione di primo grado, dichiarando nulle le cartelle. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione degli artt. 2719 c.c. e 26 d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la documentazione prodotta era idonea a provare la notifica e che il disconoscimento della contribuente era generico e quindi inefficace.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ma non per le ragioni attinenti alla prova delle notifiche. Ha rilevato in via preliminare che l'azione proposta dalla contribuente, sostanzialmente diretta a contestare la pretesa tributaria emersa tramite estratto di ruolo, era soggetta alla disciplina sopravvenuta dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dal d.l. n. 146 del 2021 e applicabile anche ai giudizi pendenti. Poiché non risultava allegato né provato uno dei pregiudizi qualificati richiesti dalla norma per l'impugnazione immediata del ruolo/cartella non validamente notificati, il ricorso introduttivo di primo grado andava dichiarato inammissibile. La sentenza della CTR è stata quindi cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è, di per sé, un atto autonomamente impugnabile; quando l'azione mira sostanzialmente a contestare la pretesa tributaria conosciuta tramite estratto, essa è soggetta alla disciplina speciale sull'impugnazione del ruolo e della cartella.
  • La tutela immediata contro ruolo o cartella asseritamente non validamente notificati richiede la prova di uno specifico pregiudizio attuale e qualificato tra quelli tipizzati dalla norma sopravvenuta, o comunque di un pregiudizio equivalente per concretezza e attualità.
  • La mera deduzione della mancata notifica delle cartelle non è sufficiente a fondare l'interesse ad agire contro l'estratto di ruolo; occorre allegare e dimostrare un vulnus ulteriore che renda necessaria la tutela giurisdizionale immediata.
  • Quando una norma sopravvenuta incide sull'interesse ad agire, il giudice deve applicarla anche ai giudizi pendenti e deve verificare preliminarmente la proponibilità della domanda prima di esaminare il merito della notifica o della validità degli atti.
  • Se difetta il presupposto dell'interesse ad agire, il giudizio introdotto contro estratto di ruolo o contro atti conosciuti per suo tramite va dichiarato inammissibile, con assorbimento delle questioni sulla prova della notificazione.
  • La qualificazione della domanda deve avvenire in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, non al nomen iuris usato dalla parte, purché non sia alterato il thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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