Cassazione Civile, Ordinanza n. 04104/2024 del 14/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato per cassazione il provvedimento del Giudice di Pace che aveva convalidato il suo trattenimento presso un Centro di permanenza per i rimpatri, disposto dal Questore per l'esecuzione di un decreto di respingimento. Il ricorso deduceva, in un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del testo unico immigrazione, degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 3 della L. n. 241/1990. In particolare si sosteneva: che l'avviso di fissazione dell'udienza di convalida fosse stato notificato solo pochi minuti prima dell'udienza, impedendo la nomina di un difensore di fiducia e un adeguato colloquio difensivo con il difensore d'ufficio; che il difensore d'ufficio, avvisato tardivamente, non avesse potuto partecipare personalmente all'udienza; che la Questura non avesse prodotto documentazione sufficiente a sostegno della richiesta di trattenimento; che il Giudice di Pace avesse motivato con formula standard, senza indicare specificamente i presupposti della convalida; e che fosse erroneo il riferimento alla pericolosità sociale, perché il trattenuto era al primo ingresso in Italia ed era stato destinatario di un provvedimento di respingimento contestuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto complessivamente infondato il motivo. Quanto alla lamentata lesione del diritto di difesa, ha osservato che l'art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998 richiede la partecipazione necessaria del difensore tempestivamente avvertito, ma la tempestività va valutata in concreto rispetto alla possibilità effettiva di partecipazione all'udienza. Nel caso esaminato, un sostituto del difensore d'ufficio aveva comunque partecipato all'udienza di convalida e svolto le difese, sicché la dedotta compressione del diritto di difesa era rimasta solo ipotetica e non aveva prodotto un pregiudizio concreto. La Corte ha inoltre rilevato che dall'avviso telematico e dal verbale risultava una comunicazione al difensore alle ore 12,41, con ulteriore avviso telefonico da parte della cancelleria, e che tale circostanza non era stata efficacemente contestata. Quanto al secondo profilo, la Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato contenesse l'indicazione dei presupposti del trattenimento ai sensi dell'art. 14, comma 1, T.U.I., ossia l'identificazione e la predisposizione dei documenti di viaggio e la disponibilità di vettori, nonché la sussistenza del pericolo di fuga ex art. 13, comma 4-bis, T.U.I.; ha quindi escluso sia il vizio motivazionale, sia la rilevanza della contestata pericolosità sociale. Il ricorso è stato pertanto rigettato. La Corte ha anche precisato che non erano dovute spese, poiché le amministrazioni intimate non avevano svolto rituale attività difensiva, e ha escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione della disciplina speciale richiamata in materia di espulsione e trattenimento dello straniero.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la falsa applicazione o l'erronea interpretazione di norme di diritto
art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
il trattenimento può essere disposto per le esigenze di identificazione e di predisposizione dei documenti di viaggio e l'udienza di convalida richiede la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito
art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
il pericolo di fuga può fondare la misura, indipendentemente dalla pericolosità sociale
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della dedotta violazione del giusto processo
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato come parametro di motivazione dell'atto amministrativo
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 18 d.lgs. n. 150 del 2011
richiamato per l'esenzione da tassa e imposta in specifiche controversie in materia di espulsione
art. 20 d.lgs. n. 150 del 2011
richiamato per l'esenzione da tassa e imposta in specifiche controversie relative all'unità familiare
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
evocato indirettamente nel tema del raddoppio del contributo unificato, che tuttavia è stato escluso nel caso concreto
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero, la tempestività dell'avviso al difensore va valutata in funzione della concreta possibilità di partecipare all'udienza; se un difensore o un suo sostituto interviene e svolge difese, non è configurabile una nullità per lesione del contraddittorio senza la dimostrazione di un pregiudizio effettivo al diritto di difesa.
- La deduzione di un vizio processuale non tutela l'astratta regolarità formale del procedimento, ma richiede la prova di un concreto pregiudizio difensivo subito dalla parte.
- La convalida del trattenimento è legittimamente motivata quando il giudice di merito indica i presupposti normativi specifici del trattenimento e del pericolo di fuga, senza che sia necessario fondare la decisione sulla pericolosità sociale del trattenuto se tale elemento non è decisivo nel caso concreto.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione del provvedimento di convalida riguarda la presenza e la coerenza dei presupposti richiesti dalla legge, non la sostituzione della valutazione di merito del giudice di pace con una diversa apprezzamento dei fatti.
- L'esclusione del raddoppio del contributo unificato dipende dalla disciplina speciale applicabile alle controversie indicate dal legislatore, quando la relativa esenzione da tasse e imposte sia espressamente prevista.
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