Cassazione Civile, Ordinanza n. 04017/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Un cittadino straniero, entrato irregolarmente in Italia anni prima, aveva avviato una procedura di emersione del lavoro irregolare ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.L. 34/2020. Dopo il rigetto della domanda, gli venivano notificati contestualmente il decreto di espulsione del Prefetto e un ordine di trattenimento. L'interessato proponeva opposizione al Giudice di Pace deducendo, tra l'altro, che l'amministrazione avrebbe dovuto prima invitarlo a lasciare volontariamente il territorio ai sensi dell'art. 12 d.P.R. 394/1999 e che, comunque, il provvedimento espulsivo non aveva valutato la sua situazione familiare e sociale, rilevante ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, T.U. Immigrazione. Il Giudice di Pace respingeva l'opposizione. In cassazione il ricorrente denunciava, con due motivi, nullità della decisione per motivazione apparente e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito non aveva affatto esaminato le specifiche censure formulate contro l'espulsione in relazione sia alla mancata concessione del termine per l'allontanamento volontario sia alla mancata considerazione dei vincoli familiari e del lungo soggiorno in Italia.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i due motivi. Ha affermato che il ricorrente aveva allegato in modo autosufficiente di avere effettivamente dedotto, nel giudizio di opposizione, sia la violazione dell'art. 12 d.P.R. 394/1999 sia quella dell'art. 19, comma 1.1, T.U. Immigrazione, senza ricevere alcuna risposta argomentativa dal Giudice di Pace. Per tale ragione il provvedimento impugnato è stato cassato per nullità da violazione dell'art. 112 c.p.c., con rinvio al Giudice di pace di Padova in diversa persona affinché riesamini la controversia.
Norme richiamate
è richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre nullità della decisione e violazione di legge/procedura.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la deduzione di motivazione apparente viene prospettata come causa di nullità del provvedimento; la Corte valorizza però soprattutto la mancata pronuncia su domande/ eccezioni ritualmente introdotte.
il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le questioni e domande ritualmente proposte; la mancata risposta alle censure integra nullità della decisione.
il ricorrente sostiene che, in caso di rigetto della domanda di titolo di soggiorno, la norma imporrebbe un previo invito ad allontanarsi volontariamente; la mancata considerazione di tale doglianza da parte del giudice di merito è stata ritenuta decisiva ai fini della nullità.
art. 19, comma 1.1, T.U. Immigrazione
il giudice di merito avrebbe dovuto valutare i legami familiari e sociali dello straniero e la durata della permanenza in Italia prima di disporre il rimpatrio/espulsione.
art. 103, comma 1, D.L. 34/2020
richiamato solo per descrivere la procedura di emersione avviata dal ricorrente; non è oggetto della ratio decidendi.
art. 13, comma 5, T.U. Immigrazione
richiamato dal ricorrente per distinguere il periodo di partenza volontaria successivo all'espulsione dal termine previsto dall'art. 12 d.P.R. 394/1999.
art. 8 CEDU
evocato in relazione alla tutela dei legami familiari e sociali, tramite il rinvio operato dall'art. 19 T.U. Immigrazione.
Massime di principio
- Integra nullità del provvedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. il mancato esame, da parte del giudice di merito, di specifiche censure ritualmente dedotte contro un decreto di espulsione.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste quando il giudice non fornisce alcuna risposta argomentativa alle questioni decisive prospettate dalla parte, anche se la decisione affronta solo profili diversi o solo parzialmente sovrapponibili.
- In tema di espulsione dello straniero, il giudice investito dell'opposizione deve esaminare tutte le doglianze relative sia alle garanzie procedimentali previste dalla disciplina dell'immigrazione sia alla tutela dei legami familiari e sociali rilevanti ai fini dell'allontanamento.
- Ai fini del ricorso per cassazione, è sufficiente che la parte dimostri in modo autosufficiente di avere sollevato nel giudizio di merito le questioni rimaste prive di decisione, per fondare la censura di violazione dell'art. 112 c.p.c.
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