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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04013/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di falso incidentale promosso in relazione a due dichiarazioni bancarie che, secondo i correntisti, erano state abusivamente compilate su fogli firmati in bianco. Tali dichiarazioni, apparentemente riferite a prelievi di ingenti somme dai conti correnti, erano state ritenute rilevanti nel giudizio principale di restituzione di somme. Il tribunale aveva dichiarato false le dichiarazioni; la corte d'appello aveva confermato, valorizzando plurimi elementi istruttori: il modus operandi di un dipendente bancario coinvolto anche in un procedimento penale, le anomalie delle operazioni di prelievo e immediato riaccredito, la presenza di firme apocrife sui moduli e la logicità dell'ipotesi di abusivo riempimento di fogli già sottoscritti. La banca ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla mancata prova del riempimento "absque pactis"; 2) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, perché la sentenza avrebbe motivato solo sul fatto della consegna di fogli firmati in bianco, non sul successivo riempimento senza accordo; 3) omesso esame e motivazione apparente per non avere disposto una consulenza tecnica diretta ad accertare l'anteriorità della sottoscrizione rispetto alla compilazione del testo delle dichiarazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, perché la questione del riempimento senza accordo era stata comunque implicitamente rigettata dalla motivazione della corte d'appello, logicamente incompatibile con la tesi della banca. Ha escluso anche la motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata esponeva in modo comprensibile gli elementi probatori posti a base della decisione. Quanto alla consulenza tecnica, ha osservato che la richiesta era stata ritenuta tardivamente riproposta e rinunciata, oltre che superflua rispetto alla veridicità della firma già ammessa; in ogni caso, la censura non soddisfaceva gli oneri di specifica allegazione richiesti per il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. La banca è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La nullità per omessa pronuncia non ricorre quando la decisione, pur senza espressa statuizione, rigetta implicitamente la pretesa o la questione in modo incompatibile con l'esito adottato.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È sufficiente una motivazione concisa ma effettiva; non occorre rispondere analiticamente a ogni argomento difensivo, essendo implicitamente disattese le tesi incompatibili con la decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale; è censurabile solo la motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non la mera insufficienza.

  • art. 2697 c.c.

    La consulenza tecnica può essere mezzo di accertamento quando le circostanze siano rilevabili solo con cognizioni tecniche, ma non può supplire all'inerzia probatoria della parte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 71 cod. proc. civ.

    Richiamato per il regime della comunicazione degli atti al Pubblico Ministero nei casi di intervento obbligatorio non munito di autonoma impugnazione.

  • art. 72 cod. proc. civ.

    Il potere di impugnazione del Pubblico Ministero rileva ai fini dell'integrazione del contraddittorio in appello o in cassazione.

  • art. 137 disp. att. cod. proc. civ.

    Nel giudizio di cassazione la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Corte di cassazione assicura l'intervento nei casi in cui il P.M. non abbia autonoma facoltà di impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di falso incidentale il querelante può provare l'abusivo riempimento del foglio firmato in bianco con ogni mezzo ordinario di prova, incluse le presunzioni, quando si contesti il nesso tra testo e autore della sottoscrizione.
  • La prova dell'abusivo riempimento può desumersi da un insieme di elementi indiziari e documentali, anche relativi a condotte pregresse del soggetto che avrebbe materialmente compilato il documento e alle anomalie delle operazioni bancarie collegate.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la questione dedotta dalla parte è stata implicitamente disattesa dalla decisione, purché la motivazione adottata sia logicamente incompatibile con la tesi non accolta.
  • La motivazione è apparente solo se non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico della decisione; non è apparente una motivazione che, pur sintetica, spieghi gli elementi essenziali della valutazione probatoria.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è uno strumento discrezionale del giudice, ma il suo mancato impiego deve essere coerentemente motivato quando la questione richieda cognizioni tecniche; non può essere chiesta per colmare lacune probatorie imputabili alla parte.
  • In cassazione il vizio di motivazione non può essere dedotto come mera insufficienza argomentativa: occorre una vera anomalia costituzionalmente rilevante o l'omesso esame di un fatto storico decisivo specificamente allegato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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