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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04010/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione di finanziamento in cui una società aveva ottenuto un mutuo di euro 550.000, destinato a ripianare passività pregresse del gruppo societario, mentre un terzo aveva prestato un pegno su titoli di Stato per euro 330.000 a garanzia del rimborso. Il soggetto che aveva costituito il pegno chiedeva l'accertamento della nullità del contratto di pegno per difetto o illiceità della causa, l'annullamento per errore o dolo, nonché la nullità o la simulazione del mutuo; in subordine domandava la risoluzione del pegno per grave inadempimento della banca. Il tribunale respingeva le domande e la corte d'appello confermava, ritenendo che il finanziamento fosse un mutuo di scopo realmente diretto al consolidamento dei debiti di tre società del gruppo, sostenibile in base alle loro condizioni economiche complessive, con conseguente esclusione sia della nullità del pegno come mezzo di pagamento del credito bancario sia della simulazione o invalidità del mutuo. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti nove motivi: violazione della motivazione e delle norme processuali per avere la corte territoriale valorizzato la capacità reddituale anche di società diverse dalla mutuataria; violazione dell'efficacia del contratto ex art. 1372 c.c.; violazione della forma scritta del mutuo bancario; pretesa sanatoria di una nullità non sanabile; errata applicazione dello schema del contratto a favore di terzo; omesso esame di fatti decisivi e necessità di rinnovare la consulenza tecnica; violazioni in tema di pegno e causa del contratto; omessa motivazione sulla simulazione del mutuo e sulla risoluzione del pegno. La Cassazione ha ritenuto che quasi tutti i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi, fondata su un accertamento di fatto circa la reale operazione economica e sulla sostenibilità del mutuo per il gruppo nel suo complesso; ha inoltre escluso che vi fosse un'omissione motivazionale o un vizio censurabile in sede di legittimità, poiché le censure miravano a rimettere in discussione valutazioni di merito e accertamenti fattuali non sindacabili.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato integralmente. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i nove motivi, osservando che le doglianze non coglievano la reale portata della decisione di merito, la quale aveva escluso nullità, simulazione, annullamento e risoluzione del pegno sulla base dell'accertata sostenibilità economica dell'operazione e della funzione effettiva del mutuo di scopo. La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione della sentenza di merito, ma la Corte di cassazione ha escluso il vizio dedotto perché la motivazione era comprensibile e ancorata a un accertamento di fatto.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    invocato quale parametro della motivazione della decisione di merito, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di aderenza al decisum.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione; la Corte ha escluso una motivazione apparente o mancante.

  • art. 1372, comma 2, c.c.

    la Corte ha rilevato che non vi era stata estensione di obblighi contrattuali a soggetti estranei al mutuo, poiché la sentenza impugnata non aveva affermato una loro obbligazione giuridica al rimborso.

  • art. 117, commi 3 e 4, t.u.b.

    invocato per sostenere la necessità della forma scritta del mutuo bancario e l'impossibilità di integrare il contenuto del contratto con pattuizioni verbali; la Corte ha escluso che la decisione di merito avesse fondato il proprio ragionamento su accordi non scritti.

  • art. 1423 c.c.

    richiamato per sostenere l'invalidità non sanabile del contratto nullo; la Corte ha escluso la nullità del mutuo e quindi ha ritenuto inconferente la deduzione sulla non convalida.

  • art. 1411 c.c.

    evocato dal ricorrente in relazione al preteso favore di terzo; la Corte ha ritenuto il riferimento inconferente e non intelligibile rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    la Corte ha ribadito che il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di sindacare errori di valutazione delle prove o della consulenza tecnica.

  • art. 2784 c.c.

    richiamato in relazione alla funzione del pegno; la Corte ha escluso che il pegno avesse svolto funzione di mezzo di pagamento del credito bancario, trattandosi di accertamento di fatto non sindacabile.

  • art. 1418 c.c.

    invocato insieme ad altre norme per sostenere la nullità del pegno; la Corte ha escluso il presupposto della nullità perché l'operazione era causalmente lecita.

  • art. 1325, n. 2, c.c.

    richiamato per contestare la causa del pegno; la Corte ha ritenuto insussistente il vizio, perché la garanzia aveva funzione coerente con l'operazione di finanziamento.

  • art. 1477 c.c.

    menzionato nel ricorso tra le norme violate, senza che la Corte ravvisasse un effettivo nesso con la ratio della decisione impugnata.

  • art. 67 l. fall.

    richiamato come parametro dell'asserita illiceità del mutuo, ma la Corte d'appello aveva escluso che l'operazione fosse diretta a eludere tale disposizione.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato nel dispositivo per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata e attribuisca alla decisione una ricostruzione fattuale diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente di rimettere in discussione la valutazione delle prove, delle risultanze contabili o delle conclusioni del consulente tecnico.
  • La nullità per difetto o illiceità della causa non è configurabile quando l'operazione economica abbia una funzione reale e coerente con gli interessi perseguiti dalle parti, ancorché la garanzia prestata sia strumentale al finanziamento.
  • Non può parlarsi di simulazione del mutuo quando il giudice di merito accerti un accordo effettivo volto al ripianamento dei debiti e alla dilazione dei pagamenti, con prestazione di garanzia per l'eventuale inadempimento.
  • La sola circostanza che una persona o società non sia parte formale del contratto non consente di imputarle obblighi di rimborso; tuttavia il giudice può valutare le sue condizioni economiche se ciò rileva per apprezzare la sostenibilità complessiva di un'operazione di gruppo.
  • La deduzione di nullità del contratto non può essere utilizzata per contestare, in cassazione, accertamenti di fatto relativi alla concreta attuazione dello schema negoziale o alla sostenibilità economica dell'operazione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàSimulazioneOnere della prova

Testo integrale

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