Cassazione Civile, Ordinanza n. 04012/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ricorrente)
La controversia
La Corte è stata investita di un procedimento di correzione di errore materiale, promosso d'ufficio ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., in relazione a una precedente ordinanza che aveva accolto il ricorso e liquidato spese in favore della parte ricorrente nel giudizio di equa riparazione. Nel testo dell'ordinanza da correggere vi erano errori meramente materiali: nel dispositivo risultava indicato come ricorrente un soggetto diverso da quello effettivo e, inoltre, era indicato il Ministero della Giustizia invece del Ministero dell'Economia e delle Finanze, correttamente menzionato in epigrafe; lo stesso errore compariva anche in un punto dei "Fatti di causa". La parte interessata ha depositato memoria in prossimità dell'adunanza.
La decisione
La Corte ha rilevato l'errore materiale e ha disposto la correzione dell'ordinanza n. 16755/2022, sostituendo nel punto 4 dei "Fatti di causa" la locuzione "Ministero della Giustizia" con "Ministero dell'Economia e delle Finanze" e, nel dispositivo, il nome del ricorrente erroneamente indicato con quello corretto, nonché il Ministero della Giustizia con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, trattandosi di procedimento di correzione promosso d'ufficio.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Il procedimento di correzione dell'errore materiale può essere promosso anche d'ufficio e consente di rettificare errori meramente materiali presenti nel provvedimento, senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
Massime di principio
- L'errore materiale in un provvedimento giudiziario, quando sia riconoscibile come tale e riguardi dati identificativi o meri refusi, è emendabile mediante correzione senza riapertura del merito.
- La correzione può riguardare sia il corpo motivazionale sia il dispositivo, quando l'inesattezza sia presente in entrambe le parti del provvedimento.
- Nel procedimento di correzione di errore materiale promosso d'ufficio non è dovuta una pronuncia sulle spese, salvo diversa previsione o specifica statuizione.
- La correzione dell'errore materiale ha funzione meramente ricognitiva e conformativa del testo al reale contenuto della decisione, senza modificare la decisione già resa.
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