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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04011/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un soggetto aveva proposto davanti al Giudice di Pace di Roma domanda di rimborso di euro 663,65, relativa al costo del credito in un contratto di mutuo estinto anticipatamente. La banca convenuta aveva eccepito l’incompetenza per valore del Giudice di Pace; il giudice di pace, ritenendo di dover valutare il valore complessivo del contratto di finanziamento, si era dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Roma. Riassunta la causa davanti al Tribunale, quest’ultimo ha invece ritenuto che il valore dovesse essere determinato solo in base alla domanda di ripetizione delle somme e non anche sulla pregiudiziale questione di nullità delle clausole contrattuali, dichiarandosi a sua volta incompetente e sollevando d’ufficio regolamento di competenza. Il motivo del regolamento era quindi stabilire se il conflitto negativo potesse essere proposto anche quando la seconda declaratoria di incompetenza dipende da ragioni di valore e non da materia o territorio inderogabile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio. Ha affermato che l’art. 45 c.p.c. consente il conflitto negativo d’ufficio soltanto se il giudice ad quem si dichiara incompetente per ragioni di materia o di territorio inderogabile, e non anche per motivi di valore o di territorio derogabile. Poiché il Tribunale aveva escluso la propria competenza per valore, il regolamento era inammissibile e la competenza restava radicata davanti al Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 44 c.p.c., con termine di tre mesi per la riassunzione.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    Il regolamento di competenza d’ufficio è ammissibile solo nel conflitto negativo tra giudici quando la competenza sia negata per materia o per territorio inderogabile; non lo è per ragioni di valore.

  • art. 44 c.p.c.

    In caso di inammissibilità del regolamento, la competenza resta radicata davanti al giudice già adito in sede di riassunzione.

  • art. 47, comma 5, c.p.c.

    È richiamato per il deposito di memoria della parte resistente nel procedimento di regolamento.

  • art. 380-ter, comma 1, c.p.c.

    La Corte ne richiama l’applicazione transitoria in relazione alla necessità delle conclusioni scritte del pubblico ministero.

  • art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022

    La nuova disciplina del procedimento in camera di consiglio si applica solo ai giudizi introdotti e non ancora fissati per l’adunanza alla data indicata.

  • legge n. 197/2022

    È richiamata come norma di modifica del regime transitorio relativo all’art. 380-ter c.p.c.

Massime di principio

  • Il regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 c.p.c. è esperibile soltanto nei conflitti negativi che involgano competenza per materia o per territorio inderogabile, non quando la seconda declinatoria riguardi il valore della causa.
  • Se il giudice ad quem si dichiara incompetente per ragioni di valore, la competenza resta radicata e non può essere rimessa in discussione mediante regolamento d’ufficio.
  • Nel procedimento di regolamento, una questione di valore non può trasformarsi in conflitto di competenza d’ufficio idoneo a riaprire il riparto tra giudici già investiti della causa.
  • In caso di inammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio, il processo prosegue davanti al giudice presso il quale la competenza si è radicata per effetto della riassunzione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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